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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37471/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29127/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente/ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L AZIO , [OSCURATO:PERSONA] n.2630/14, depositata il 23 / 0 4 /201 4 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entratee la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono, la prima con due motivi e la seconda, che resiste altresì con controricorso, con tre motivi,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio ha respinto l’appello della c o ntribuente ed ha accolto parzialm ente l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Latina aveva , a propria volta, solo parzialmente accolto il ricorso della societàavverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005,era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante da ricavi non dichiarati e costi non deducibili.

2. A seguito di una prima verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società contribuente,formalmente conclusasi con p.v.c. dell’11 novembre 2009, l’Ufficio ravvisava la necessità di indagini bancarie la cui autorizzazione giungeva a procedimento già concluso.

Provvedeva, pertanto, alla redazione di un secondo p.v.c. del 29 ottobre 2010 cui seguiva l’avviso di accertamento, oggetto dell’impugnazione, notificato il 20 dicembre 2010 , con il quale – a seguito di indagini condotte sui conti correnti di [OSCURATO:PERSONA], socio ed amministratore della società , e di [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della medesima, oltre che padre del primo – venivano imputati a maggiori ricavi i versamenti ed i prelevamenti rimasti privi di adeguata giustificazione.

3. La C.t.p. , previo rigetto dell’eccezione di mancato rispetto dei termini per l’accertamento, accoglieva parzialmente il ricors o escludendodal recupero a tassazione tutte le movimentazioni eseguite Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e d escludendo, altresì, alcune delle movimentazionieseguite sul conto di [OSCURATO:PERSONA] .

4. La C.t.r. respingeva l’appello principale della società contribuente, escludendola violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 , e ritenendo legittimo l’accertamento quanto alle movimentazioni sul conto dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA].

Accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio ritenendo legittimo il recupero a tassazione delle movimentazioni sul conto di [OSCURATO:PERSONA], escluse dalla C.t.p. ; confermava, invece, l’illegittimità dell’accertamento quanto alle movimentazioni sul conto di [OSCURATO:PERSONA], affermando che l’Ufficio non ne avevaprovato la riferibilità alla società.

5. La societàcontribuente ha depositato memoria unitamente alla costituzione di nuovo difensore,stante il decesso del precedente.

Considerato che:

1. Conil primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, cod.proc. civ., la violazione dell’art. 32, primo comma,nn. 2 e 7, d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il vincolo di parentela non fosse sufficiente a provare la riconducibilità all’attivitàsociale delle movimentazioni sui conti intestati a CarmineCeserano.

2. Conil secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.5,cod., proc. civ., l ’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partie consistente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] , ne l 2009 , era stato nominato procuratore speciale della società e che, all’epoca, il figlio Gennaro, che rivestiva la qualifica di amministratore, era molto giovane, mentre il padre era nel pieno dell’età produttiva.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto legittimol’accertamento notificato ante tempus .

4. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, primo comma, n. 2, 51, secondo comma, n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto riconducibiliall’attività sociale le movimentazioni sul conto intes tato a [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio di maggioranza in mancanza di indizi graviprecisi e concordanti.

5. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver scorrettamente applicato il ragionamento inferenzialedi cui alla prova presuntiva.

6. Il primo motivo del ricorso della contribuente , di natura preliminare, è infondato, se pure va corretta la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

6.1. Dalla stessa ricostruzione proposta dalla società risulta l'esistenza di unaverifica da parte della Guardia di Finanza conclusasi con p.v.c. dell’11 novembre 2009.

Successivamente, essendo pervenuta in ritardo la relativa autorizzazione, la Guardia di Finanza procedeva ad indagini bancarie che portavano all’emissione di un secondo p.v.c. in data 29 ottobre 2010.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Secondo l’assunto della società l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso ante tempus, in ragione di detto ultimo p.v.c. in violazione dell’art. 12, comma 7,legge n. 212 del 2000.

La C.t.r. ha rigettato il motivo ritenendo sussistenti ragioni di urgenza in prossimità dei termini decadenziali.

6.2. L’accertamento, tuttavia, era motivato , come evincibile dal tenore del medesimo riportato nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sulle risultanze di indagini, debitamente autorizzate, sui conti correnti dell’amministratore della società e del procuratore speciale, nonché padre del primo, a seguito del quale venivano imputati a maggiori ricavi i versamenti e prelevamenti rimasti privi di adeguata giustificazione.

In ragione di detta ricostruzione in fatto , va esclusa , con valutazione in diritto,l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, non ponendosi, pertanto, alcuna questione relativa alla sussistenzadi ragioni di urgenza.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che detta norma, nella parte in cui richiede il rilascio di copiadel p.v.c. al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferita alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate, come nel caso di specie, presso gli Uffici dell'Ente impositore (tra le più recenti Cass.01/06/2022, n. 17818).

7. I motivi del ricorso dell’Ufficio, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono fondati.

7.1. La C.t.r. ha ritenuto non estensibile alla società le indagini bancarie eseguite sul conto di [OSCURATO:PERSONA] affermando che quest’ultimo erasoggetto terzo rispetto alla società e che l’Ufficio non Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 aveva fornito adeguata prova della riferibilità delle operazioni all’attività societaria,non apparendo sufficiente il vincolo di famiglia.

7.2. La pronuncia impugnata, statuendo nei termini sopra indicati, si è postain contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, quanto in materia di Iva , ex art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972,le rispettive presunzioni ivi stabilite – secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili – operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti; detti conti, infatti, debbono ritenersi riferibili alla società contribuente in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass.12/09/2018, n. 22224, Cass. 14 /10/2016, n. 20851, Cass.11/03/2016, n. 4788; Cass. 12/06/2015, n. 12276,Cass. 14 /01/ 2015, n. 428; Cass. 18/12/ 2014, n. 26829)

7.3. Nel caso di specie, vi erano elementi sufficienti a giustificare la riferibilità alla società dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], atteso che si trattavadi società a ristretta base, costituita da soli due soci e l’intestatario del conto era il padre d ell’ amministratore .

Ciò a prescindere dalla circostanza, evidenziata dalla società nel controricorso, che [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dell’accertamento, aveva ventinove anni (e non diciannove come ritenuto dall’Ufficio), e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 che [OSCURATO:PERSONA] era divenuto procuratore speciale della società solo in epoca successiva all’accertamento.

Spettava, pertanto, alla contribuente fornire prova contraria della diversa origine delle movimentazioni bancarie registrate su detto conto.

Questa Corte sul punto ha anche affermato che non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa (Cass. n. 20851 del 20 16; Cass. n. 12 276 del 2015; Cass. n. 26829 del2014).

8. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso della società contribuente sono infondati.

La contribuentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto riferibili alla società i movimenti bancari registrati sul conto del suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, tuttavia, richiamati i principi già espressi, deve rilevarsi che la sentenza impugnataha fatto corretta applicazione dei medesimi.

La C.t.r, infatti, ha precisato che l’Ufficio aveva assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante in quanto le presunzioni gravi precise e concordanti erano costituite dallo stretto vincolo esistente tra l’intestatario del conto e la società,essendone amministratore unico e socio di maggioranza, tale da realizzare una sostanziale identi tà dei soggetti.

Ha aggiunto che, pertanto, competeva a [OSCURATO:PERSONA] l’onere di fornire analitica prova sull’estraneità di tutte le operazioni registrate sul suo conto corrente, mentre questi si era limitato ad affermazioni generiche volte a scomputare le operazioni a suo dire riconducibili adaltra attività imprenditoriale.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

9. Concludendo, va accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso della società contribuente.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati e dovrà provvederà anche in ordine alle spese d i questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso dell’Agenzia delle Entrate; rigetta il ricorso della società contribuente; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Società ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29127/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente/ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO , [OSCURATO:PERSONA] n.2630/14, depositata il 23 / 0 4 /201 4 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratee la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono, la prima con due motivi e la seconda, che resiste altresì con controricorso, con tre motivi,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio ha respinto l’appello della c o ntribuente ed ha accolto parzialm ente l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Latina aveva , a propria volta, solo parzialmente accolto il ricorso della societàavverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005,era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante da ricavi non dichiarati e costi non deducibili. 2. A seguito di una prima verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società contribuente,formalmente conclusasi con p.v.c. dell’11 novembre 2009, l’Ufficio ravvisava la necessità di indagini bancarie la cui autorizzazione giungeva a procedimento già concluso. Provvedeva, pertanto, alla redazione di un secondo p.v.c. del 29 ottobre 2010 cui seguiva l’avviso di accertamento, oggetto dell’impugnazione, notificato il 20 dicembre 2010 , con il quale – a seguito di indagini condotte sui conti correnti di [OSCURATO:PERSONA], socio ed amministratore della società , e di [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della medesima, oltre che padre del primo – venivano imputati a maggiori ricavi i versamenti ed i prelevamenti rimasti privi di adeguata giustificazione. 3. La C.t.p. , previo rigetto dell’eccezione di mancato rispetto dei termini per l’accertamento, accoglieva parzialmente il ricors o escludendodal recupero a tassazione tutte le movimentazioni eseguite Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e d escludendo, altresì, alcune delle movimentazionieseguite sul conto di [OSCURATO:PERSONA] . 4. La C.t.r. respingeva l’appello principale della società contribuente, escludendola violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 , e ritenendo legittimo l’accertamento quanto alle movimentazioni sul conto dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio ritenendo legittimo il recupero a tassazione delle movimentazioni sul conto di [OSCURATO:PERSONA], escluse dalla C.t.p. ; confermava, invece, l’illegittimità dell’accertamento quanto alle movimentazioni sul conto di [OSCURATO:PERSONA], affermando che l’Ufficio non ne avevaprovato la riferibilità alla società. 5. La societàcontribuente ha depositato memoria unitamente alla costituzione di nuovo difensore,stante il decesso del precedente. Considerato che: 1. Conil primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, cod.proc. civ., la violazione dell’art. 32, primo comma,nn. 2 e 7, d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il vincolo di parentela non fosse sufficiente a provare la riconducibilità all’attivitàsociale delle movimentazioni sui conti intestati a CarmineCeserano. 2. Conil secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.5,cod., proc. civ., l ’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partie consistente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] , ne l 2009 , era stato nominato procuratore speciale della società e che, all’epoca, il figlio Gennaro, che rivestiva la qualifica di amministratore, era molto giovane, mentre il padre era nel pieno dell’età produttiva. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge27 luglio 2000, n. 212. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto legittimol’accertamento notificato ante tempus . 4. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, primo comma, n. 2, 51, secondo comma, n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto riconducibiliall’attività sociale le movimentazioni sul conto intes tato a [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio di maggioranza in mancanza di indizi graviprecisi e concordanti. 5. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver scorrettamente applicato il ragionamento inferenzialedi cui alla prova presuntiva. 6. Il primo motivo del ricorso della contribuente , di natura preliminare, è infondato, se pure va corretta la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. 6.1. Dalla stessa ricostruzione proposta dalla società risulta l'esistenza di unaverifica da parte della Guardia di Finanza conclusasi con p.v.c. dell’11 novembre 2009. Successivamente, essendo pervenuta in ritardo la relativa autorizzazione, la Guardia di Finanza procedeva ad indagini bancarie che portavano all’emissione di un secondo p.v.c. in data 29 ottobre 2010. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Secondo l’assunto della società l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso ante tempus, in ragione di detto ultimo p.v.c. in violazione dell’art. 12, comma 7,legge n. 212 del 2000. La C.t.r. ha rigettato il motivo ritenendo sussistenti ragioni di urgenza in prossimità dei termini decadenziali. 6.2. L’accertamento, tuttavia, era motivato , come evincibile dal tenore del medesimo riportato nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sulle risultanze di indagini, debitamente autorizzate, sui conti correnti dell’amministratore della società e del procuratore speciale, nonché padre del primo, a seguito del quale venivano imputati a maggiori ricavi i versamenti e prelevamenti rimasti privi di adeguata giustificazione. In ragione di detta ricostruzione in fatto , va esclusa , con valutazione in diritto,l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, non ponendosi, pertanto, alcuna questione relativa alla sussistenzadi ragioni di urgenza. Questa Corte, infatti, ha chiarito che detta norma, nella parte in cui richiede il rilascio di copiadel p.v.c. al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferita alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate, come nel caso di specie, presso gli Uffici dell'Ente impositore (tra le più recenti Cass.01/06/2022, n. 17818). 7. I motivi del ricorso dell’Ufficio, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono fondati. 7.1. La C.t.r. ha ritenuto non estensibile alla società le indagini bancarie eseguite sul conto di [OSCURATO:PERSONA] affermando che quest’ultimo erasoggetto terzo rispetto alla società e che l’Ufficio non Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 aveva fornito adeguata prova della riferibilità delle operazioni all’attività societaria,non apparendo sufficiente il vincolo di famiglia. 7.2. La pronuncia impugnata, statuendo nei termini sopra indicati, si è postain contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, quanto in materia di Iva , ex art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972,le rispettive presunzioni ivi stabilite – secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili – operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti; detti conti, infatti, debbono ritenersi riferibili alla società contribuente in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass.12/09/2018, n. 22224, Cass. 14 /10/2016, n. 20851, Cass.11/03/2016, n. 4788; Cass. 12/06/2015, n. 12276,Cass. 14 /01/ 2015, n. 428; Cass. 18/12/ 2014, n. 26829) 7.3. Nel caso di specie, vi erano elementi sufficienti a giustificare la riferibilità alla società dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], atteso che si trattavadi società a ristretta base, costituita da soli due soci e l’intestatario del conto era il padre d ell’ amministratore . Ciò a prescindere dalla circostanza, evidenziata dalla società nel controricorso, che [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dell’accertamento, aveva ventinove anni (e non diciannove come ritenuto dall’Ufficio), e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 che [OSCURATO:PERSONA] era divenuto procuratore speciale della società solo in epoca successiva all’accertamento. Spettava, pertanto, alla contribuente fornire prova contraria della diversa origine delle movimentazioni bancarie registrate su detto conto. Questa Corte sul punto ha anche affermato che non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa (Cass. n. 20851 del 20 16; Cass. n. 12 276 del 2015; Cass. n. 26829 del2014). 8. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso della società contribuente sono infondati. La contribuentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto riferibili alla società i movimenti bancari registrati sul conto del suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, tuttavia, richiamati i principi già espressi, deve rilevarsi che la sentenza impugnataha fatto corretta applicazione dei medesimi. La C.t.r, infatti, ha precisato che l’Ufficio aveva assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante in quanto le presunzioni gravi precise e concordanti erano costituite dallo stretto vincolo esistente tra l’intestatario del conto e la società,essendone amministratore unico e socio di maggioranza, tale da realizzare una sostanziale identi tà dei soggetti. Ha aggiunto che, pertanto, competeva a [OSCURATO:PERSONA] l’onere di fornire analitica prova sull’estraneità di tutte le operazioni registrate sul suo conto corrente, mentre questi si era limitato ad affermazioni generiche volte a scomputare le operazioni a suo dire riconducibili adaltra attività imprenditoriale. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 9. Concludendo, va accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso della società contribuente.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati e dovrà provvederà anche in ordine alle spese d i questo giudizio. P.Q.M. Accoglieil ricorso dell’Agenzia delle Entrate; rigetta il ricorso della società contribuente; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Società ricorrente
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