CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 02932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da reato societario; osservato che, essendo stata disposta l'assegnazione del procedimento a questa Sezione Settima penale ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. - non ricorrono i presupposti per la trattazione orale, richiesta dal difensore della ricorrente, dovendosi procedere ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 610, comma 1, cit.); ritenuto che il primo motivo di ricorso: nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 223 legge. fall., per avere la Corte territoriale interpretato la norma in guisa da ricomprendere nel suo campo applicativo anche l'aggravamento, cagionato da uno dei soggetti di cui all'art. 223 cit., di un dissesto già in essere - è manifestamente infondato, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza «il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società» (Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877 - 01; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Garuti, Rv. 255090 - 01); nella parte in cui denuncia lamenta l'insussistenza del rapporto di causalità tra le condotte di cui all'art. 2627 cod. civ. e il dissesto della società, sollecita un apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un diverso apprezzamento degli elementi in atti (senza denunciare ritualmente il travisamento della prova), reiterando il medesimo ordine di argomentazioni disatteso dalla Corte territoriale con argomentazione congrua e logica; ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. - alla stessa stregua del secondo motivo prospetta un alternativo apprezzamento di merito e, inoltre, contiene allegazioni del tutto generiche in relazione al danno cagionato (non avendo neppure assunto un travisamento della prova in parte qua), il che rende superflua ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere es