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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01640/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12918/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dagli avv.tiPietro Scudeller e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Gracchi n. 126, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAndrea Grigoli e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 744/2023 pubblicata in data 07/12/2023, n.r.g. 934/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], dapprima in virtù di contratto a tempo determinato del 2015 e di successive proroghe, poi a tempo indeterminato a seguito di conversione giudiziale ottemperata nel novembre 2020.

Infine, per ragioni disciplinari, era stato licenziato per giusta causa in data 22/12/2020.

OGGETTO: avventiziato in agricoltura - conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - precedenti intervalli non lavorati - regime giuridico Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Treviso chiedendone l’accertamento della nullità per ritorsività del motivo e/o illegittimità con la conseguente tutela in via principale ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015 ma, in luogo della reintegrazione, con la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità, nonché al risarcimento del danno pari all’indennità commisurata alle retribuzioni dal licenziamento alla sentenza; in subordine ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 per insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente annullamento del licenziamento e condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità nonché al risarcimento del dannopari all’indennità commisurata alle retribuzioni dal licenziamento alla sentenza nel limite massimo di dodici mensilità; in via ulteriormente gradata ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, con conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro econdanna della società al pagamento di trentasei mensilità; in via estremamente subordinata ex art. 4 d.lgs. n. 23/2015, con conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento di dodici mensilità; chiedeva altresì la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal carattere ingiurioso del licenziamento.

Avanzava infine domanda di pagamento di differenze retributive per euro 7.991,20. 2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale rigettava l’impugnazione del licenziamento, ritenendo sussistente il fatto disciplinare contestato (“rifiuto plateale di eseguire gli ordini impartiti dai superiori Lucchetta e Gottardi”), nonché la domanda relativa alle differenze retributive, relative ai giorni non lavorati nel periodo interessato dal contratto a tempo determinato, considerata la tipologia di rapporto (avventiziato agricolo) e considerato che il lavoratore non aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Bassirou.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il Tribunale ha accertato la sussistenza del nucleo essenziale dei comportamenti oggetto di addebito disciplinare, che esprimono un disvalore tale da recidere il legame fiduciario; b) dalle prove testimoniali emerge sia il rifiuto dell’appellante, davanti ad altri lavoratori, di cambiare reparto nonostante la richiesta in tal senso del capo reparto Lucchetta, reiterata dal responsabile Gottardi, sia l’innalzamento del tono di voce verso il superiore Lucchetta, sia i contatti fisici violenti fra l’appellante e Lucchetta e Gottardi; c) deve ritenersi integrata dunque una grave insubordinazione, che ai sensi dell’art. 70 CCNL applicato, legittima il licenziamento per giusta causa; d) è infondata l’eccezione di provocazione sollevata dall’appellante, tale da integrare una esimente o almeno un’attenuante, consistente nel cambio di mansioni e di orario di lavoro, nonché nella riduzione della retribuzione, attuati dal datore di lavoro all’atto della riammissione in servizio a seguito della conversione giudiziale del rapporto di lavoro; e) orbene, ai sensi dell’art. 1460 c.c., come insegna la Suprema Corte, l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa, in quanto occorre che tale rifiuto non sia contrario a buona fede (Cass. n. 770/2023); f) la contrarietà a buona fede può emergere anche dalla sproporzione dell’inadempimento del lavoratore avuto riguardo alla scarsa gravità dell’inadempimento datoriale; g) nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il lavoratore, a seguito della sentenza di conversione giudiziale del rapporto, è stato riammesso in servizio nel medesimo stabilimento e con mansioni coerenti con l’inquadramento in precedenza riconosciuto; ha altresì accertato che il mutamento di orario di lavoro non era significativo, attesa l’organizzazione aziendale in turni avvicendati; ha infine ritenuto del tutto generica l’allegazione del lavoratore secondo cui il mutamento del turno di lavoro, dal mattino al pomeriggio, aveva inciso profondamente sulle sue abitudini di vita; h) dirimente è comunque il fatto che il rifiuto opposto dall’appellante è avvenuto con modalità tali da integrare l’insubordinazione e non proporzionato all’ipotetico inadempimento datoriale; i) in tal senso si rivela ingiustificata anche la pretesa del lavoratore di registrare la conversazione per prevenire possibili prevaricazioni, considerato che la prassi aziendale – come accertata dal Tribunale – prevedeva il cambio di reparto disposto in forma orale e tale prassi era a lui nota, posto che aveva ripreso servizio da dieci giorni; j) sussistendo la giusta causa di licenziamento, deve escludersi la dedotta ritorsività del licenziamento, non configurandosi il motivo come unico e determinante; k) infondata è pure la domanda di risarcimento del danno per l’asserita ingiuriosità del licenziamento, rimasta sfornita sia di allegazioni, sia di offerta di prova, non avendo il lavoratore neppure dedotto le modalità con cui è stato licenziato; l) anche la domanda relativa alle differenze retributive è stata esattamente rigettata, considerato che il ricorso di primo grado sul punto era del tutto generico (v. ricorso di primo grado, p. 6), privo di allegazioni specifiche, genericità che non può essere superata dal mero conteggio depositato dal lavoratore unitamente al ricorso. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] soc.coop. ha resistito con controricorso. 6.- Le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata a nuovo ruolo. 7.- Fissata nuova adunanza camerale, i l collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 414, co. 1, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorso introduttivo privo di allegazioni, mancante della specificazione dei giorni e delle ore di assenze dedotte come imposte dalla società agricola.

Precisa che la specifica indicazione delle assenze dal lavoro per disposizione datoriale risulta sul lato sinistro di ciascuno dei cedolini paga, ritualmente depositati.

Il motivo è infondato.

La carenza allegatoria, rilevata dalla Corte territoriale, è sussistente posto che dal ricorso di primo grado non si comprende se si tratta di assenze nei giorni non lavorati successivi alle giornate alle quali si riferiva il contratto di avventiziato oppure “interni” all’avventiziato.

Ciò è rilevante, perché, qualora si trattassedi intervalli non lavorati fra un contratto a termine e l’altro, non sussisterebbe il diritto alla retribuzione, ma solo la tutela indennitario - risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010(estranea al presente giudizio). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 23/2015, 2119 c.c., 1, co. 1, lett. o), d.lgs. n. 152/1997, 1372 c.c., 5, 8, co. 1 e 2, 10 d.lgs. n. 81/2015, 1176, 1375, 1374 e 1460 c.c., 650 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, senza tenere conto delle provocazioni poste in essere dal datore di lavoro.

Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile.

E’ infondato laddove si consideri che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha tenuto conto ed ha espressamente esaminato le circostanze addotte dal lavoratore come provocazione datoriale ed ha escluso che questa potesse dirsi integrata e quindi sussistente.

E’ inammissibile, laddove il ricorrente sollecita a questa Corte una diversa valutazione di determinate circostanze – mutamento dell’orario di lavoro, riduzione della retribuzione, mutamento del reparto – interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito, attenendo a circostanze prettamente fattuali.

E’ altresì inammissibile, perché il ricorrente si limita a riproporre le deduzioni senza confrontarsi con la specifica motivazione articolata dai Giudici d’appello, con cui ciascuna di quelle condotte datoriali ha trovato una giustificazione fattuale o comunque una valutazione di non significatività: il mutamento dell’orario di lavoro è stata ritenuta vicenda normale in un’organizzazione aziendale articolata in turni di lavoro; il mutamento di reparto è stato ritenuto ugualmente giustificato, considerato che le nuove mansioni erano comunque coerenti con l’inquadramento del lavoratore; la riduzione minima della retribuzione è stata ritenuta non tale da giustificare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., attesa la sproporzione rispetto alla grave insubordinazione del lavoratore, palesata mediante il rifiuto opposto in malo modo all’ordine di cambiare reparto.

Infine, la riammissione in servizio “con le stesse mansioni”, disposta a suo tempo dal Giudice che aveva convertito il rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, non implicava certo negazione dello ius variandi, riconosciuto in generale al datore di lavoro dall’art. 2103 c.c.

D’altronde, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, l’ordine di riammissione in servizio era stato esattamente ottemperato circa dieci giorni prima del successivo ordine di mutare il reparto e, quindi, le mansioni.

E gli stessi Giudici d’appello hanno precisato che il predetto ordine era stato sì impartito verbalmente, ma che tale forma rispondeva ad una prassi aziendale, come riferito dai testimoni escussi.Dunque vi è stato un ampio ed esaustivo accertamento di fatto, compiutamente e adeguatamente motivato. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 23/2015, 2119 c.c., 1372 c.c., 68, 69 e 70 CCNL industria alimentare e 2106 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa in violazione dei principi di proporzionalità e gradualità; lamenta altresì, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alle prove esaminate.

Quest’ultima censura è inammissibile, perché preclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen. co., c.p.c.).

Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).

Anche la prima censura è inammissibile, perché, sotto la veste della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto, compiuto anche dalla Corte territoriale, secondo cui la condotta di grave insubordinazione del lavoratore si era tradotta in “contatti fisici violenti” con i due superiori.

Infatti il ricorrente si duole che di ciò mancherebbe la prova, sicché finisce per addebitare ai Giudici d’appello un travisamento della prova ma non in termini di “errore di percezione”, bensì in termini di “errore di valutazione”, come tale inammissibile in sede di legittimità, secondo il noto arresto nomofilattico di questa Corte (Cass. sez. un. n. 5792/2024). 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n . _ 5) e 3), c.p.c. il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo del giudizio o comunque violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 23/2015, 2119 c.c., 7 e 15 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, omettendo qualunque motivazione sull’eccezione di illegittimità per ragioni ritorsive.

Il motivo è inammissibile, perché non pertinente rispetto alla specifica motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che il nucleo essenziale della contestazione disciplinare (ossia la grave insubordinazione) risultava provata, sicché le ulteriori ragioni pure oggetto della contestazione disciplinare divenivano irrilevanti. 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12918/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dagli avv.tiPietro Scudeller e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Gracchi n. 126, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAndrea Grigoli e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 744/2023 pubblicata in data 07/12/2023, n.r.g. 934/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], dapprima in virtù di contratto a tempo determinato del 2015 e di successive proroghe, poi a tempo indeterminato a seguito di conversione giudiziale ottemperata nel novembre 2020. Infine, per ragioni disciplinari, era stato licenziato per giusta causa in data 22/12/2020. OGGETTO: avventiziato in agricoltura - conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - precedenti intervalli non lavorati - regime giuridico Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Treviso chiedendone l’accertamento della nullità per ritorsività del motivo e/o illegittimità con la conseguente tutela in via principale ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015 ma, in luogo della reintegrazione, con la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità, nonché al risarcimento del danno pari all’indennità commisurata alle retribuzioni dal licenziamento alla sentenza; in subordine ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 per insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente annullamento del licenziamento e condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità nonché al risarcimento del dannopari all’indennità commisurata alle retribuzioni dal licenziamento alla sentenza nel limite massimo di dodici mensilità; in via ulteriormente gradata ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, con conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro econdanna della società al pagamento di trentasei mensilità; in via estremamente subordinata ex art. 4 d.lgs. n. 23/2015, con conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento di dodici mensilità; chiedeva altresì la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal carattere ingiurioso del licenziamento. Avanzava infine domanda di pagamento di differenze retributive per euro 7.991,20. 2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale rigettava l’impugnazione del licenziamento, ritenendo sussistente il fatto disciplinare contestato (“rifiuto plateale di eseguire gli ordini impartiti dai superiori Lucchetta e Gottardi”), nonché la domanda relativa alle differenze retributive, relative ai giorni non lavorati nel periodo interessato dal contratto a tempo determinato, considerata la tipologia di rapporto (avventiziato agricolo) e considerato che il lavoratore non aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Bassirou. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il Tribunale ha accertato la sussistenza del nucleo essenziale dei comportamenti oggetto di addebito disciplinare, che esprimono un disvalore tale da recidere il legame fiduciario; b) dalle prove testimoniali emerge sia il rifiuto dell’appellante, davanti ad altri lavoratori, di cambiare reparto nonostante la richiesta in tal senso del capo reparto Lucchetta, reiterata dal responsabile Gottardi, sia l’innalzamento del tono di voce verso il superiore Lucchetta, sia i contatti fisici violenti fra l’appellante e Lucchetta e Gottardi; c) deve ritenersi integrata dunque una grave insubordinazione, che ai sensi dell’art. 70 CCNL applicato, legittima il licenziamento per giusta causa; d) è infondata l’eccezione di provocazione sollevata dall’appellante, tale da integrare una esimente o almeno un’attenuante, consistente nel cambio di mansioni e di orario di lavoro, nonché nella riduzione della retribuzione, attuati dal datore di lavoro all’atto della riammissione in servizio a seguito della conversione giudiziale del rapporto di lavoro; e) orbene, ai sensi dell’art. 1460 c.c., come insegna la Suprema Corte, l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa, in quanto occorre che tale rifiuto non sia contrario a buona fede (Cass. n. 770/2023); f) la contrarietà a buona fede può emergere anche dalla sproporzione dell’inadempimento del lavoratore avuto riguardo alla scarsa gravità dell’inadempimento datoriale; g) nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il lavoratore, a seguito della sentenza di conversione giudiziale del rapporto, è stato riammesso in servizio nel medesimo stabilimento e con mansioni coerenti con l’inquadramento in precedenza riconosciuto; ha altresì accertato che il mutamento di orario di lavoro non era significativo, attesa l’organizzazione aziendale in turni avvicendati; ha infine ritenuto del tutto generica l’allegazione del lavoratore secondo cui il mutamento del turno di lavoro, dal mattino al pomeriggio, aveva inciso profondamente sulle sue abitudini di vita; h) dirimente è comunque il fatto che il rifiuto opposto dall’appellante è avvenuto con modalità tali da integrare l’insubordinazione e non proporzionato all’ipotetico inadempimento datoriale; i) in tal senso si rivela ingiustificata anche la pretesa del lavoratore di registrare la conversazione per prevenire possibili prevaricazioni, considerato che la prassi aziendale – come accertata dal Tribunale – prevedeva il cambio di reparto disposto in forma orale e tale prassi era a lui nota, posto che aveva ripreso servizio da dieci giorni; j) sussistendo la giusta causa di licenziamento, deve escludersi la dedotta ritorsività del licenziamento, non configurandosi il motivo come unico e determinante; k) infondata è pure la domanda di risarcimento del danno per l’asserita ingiuriosità del licenziamento, rimasta sfornita sia di allegazioni, sia di offerta di prova, non avendo il lavoratore neppure dedotto le modalità con cui è stato licenziato; l) anche la domanda relativa alle differenze retributive è stata esattamente rigettata, considerato che il ricorso di primo grado sul punto era del tutto generico (v. ricorso di primo grado, p. 6), privo di allegazioni specifiche, genericità che non può essere superata dal mero conteggio depositato dal lavoratore unitamente al ricorso. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] soc.coop. ha resistito con controricorso. 6.- Le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata a nuovo ruolo. 7.- Fissata nuova adunanza camerale, i l collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 414, co. 1, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorso introduttivo privo di allegazioni, mancante della specificazione dei giorni e delle ore di assenze dedotte come imposte dalla società agricola. Precisa che la specifica indicazione delle assenze dal lavoro per disposizione datoriale risulta sul lato sinistro di ciascuno dei cedolini paga, ritualmente depositati. Il motivo è infondato. La carenza allegatoria, rilevata dalla Corte territoriale, è sussistente posto che dal ricorso di primo grado non si comprende se si tratta di assenze nei giorni non lavorati successivi alle giornate alle quali si riferiva il contratto di avventiziato oppure “interni” all’avventiziato. Ciò è rilevante, perché, qualora si trattassedi intervalli non lavorati fra un contratto a termine e l’altro, non sussisterebbe il diritto alla retribuzione, ma solo la tutela indennitario - risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010(estranea al presente giudizio). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 23/2015, 2119 c.c., 1, co. 1, lett. o), d.lgs. n. 152/1997, 1372 c.c., 5, 8, co. 1 e 2, 10 d.lgs. n. 81/2015, 1176, 1375, 1374 e 1460 c.c., 650 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, senza tenere conto delle provocazioni poste in essere dal datore di lavoro. Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile. E’ infondato laddove si consideri che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha tenuto conto ed ha espressamente esaminato le circostanze addotte dal lavoratore come provocazione datoriale ed ha escluso che questa potesse dirsi integrata e quindi sussistente. E’ inammissibile, laddove il ricorrente sollecita a questa Corte una diversa valutazione di determinate circostanze – mutamento dell’orario di lavoro, riduzione della retribuzione, mutamento del reparto – interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito, attenendo a circostanze prettamente fattuali. E’ altresì inammissibile, perché il ricorrente si limita a riproporre le deduzioni senza confrontarsi con la specifica motivazione articolata dai Giudici d’appello, con cui ciascuna di quelle condotte datoriali ha trovato una giustificazione fattuale o comunque una valutazione di non significatività: il mutamento dell’orario di lavoro è stata ritenuta vicenda normale in un’organizzazione aziendale articolata in turni di lavoro; il mutamento di reparto è stato ritenuto ugualmente giustificato, considerato che le nuove mansioni erano comunque coerenti con l’inquadramento del lavoratore; la riduzione minima della retribuzione è stata ritenuta non tale da giustificare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., attesa la sproporzione rispetto alla grave insubordinazione del lavoratore, palesata mediante il rifiuto opposto in malo modo all’ordine di cambiare reparto. Infine, la riammissione in servizio “con le stesse mansioni”, disposta a suo tempo dal Giudice che aveva convertito il rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, non implicava certo negazione dello ius variandi, riconosciuto in generale al datore di lavoro dall’art. 2103 c.c. D’altronde, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, l’ordine di riammissione in servizio era stato esattamente ottemperato circa dieci giorni prima del successivo ordine di mutare il reparto e, quindi, le mansioni. E gli stessi Giudici d’appello hanno precisato che il predetto ordine era stato sì impartito verbalmente, ma che tale forma rispondeva ad una prassi aziendale, come riferito dai testimoni escussi.Dunque vi è stato un ampio ed esaustivo accertamento di fatto, compiutamente e adeguatamente motivato. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 23/2015, 2119 c.c., 1372 c.c., 68, 69 e 70 CCNL industria alimentare e 2106 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa in violazione dei principi di proporzionalità e gradualità; lamenta altresì, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alle prove esaminate. Quest’ultima censura è inammissibile, perché preclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen. co., c.p.c.). Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016). Anche la prima censura è inammissibile, perché, sotto la veste della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto, compiuto anche dalla Corte territoriale, secondo cui la condotta di grave insubordinazione del lavoratore si era tradotta in “contatti fisici violenti” con i due superiori. Infatti il ricorrente si duole che di ciò mancherebbe la prova, sicché finisce per addebitare ai Giudici d’appello un travisamento della prova ma non in termini di “errore di percezione”, bensì in termini di “errore di valutazione”, come tale inammissibile in sede di legittimità, secondo il noto arresto nomofilattico di questa Corte (Cass. sez. un. n. 5792/2024). 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n . _ 5) e 3), c.p.c. il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo del giudizio o comunque violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 23/2015, 2119 c.c., 7 e 15 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, omettendo qualunque motivazione sull’eccezione di illegittimità per ragioni ritorsive. Il motivo è inammissibile, perché non pertinente rispetto alla specifica motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che il nucleo essenziale della contestazione disciplinare (ossia la grave insubordinazione) risultava provata, sicché le ulteriori ragioni pure oggetto della contestazione disciplinare divenivano irrilevanti. 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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