CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9456/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 749/20, depositato il 27 gen- naio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'am- missione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l.23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 28.669,16, oltre inte- ressi, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corrispettivo per servizi di autotrasporto. Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nel- la gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interes- se strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impre- sa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella ne- cessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tuttiai fini del riconoscimen- to della prededuzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel pre- detto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restritti- vamente. Ha ritenuto irrilevante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla leg- ge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpreta- zione autentica dell'art. 3, comma 1-ter cit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, e ritenuto che nel ciclo di produzione dell'acciaio deve considerarsi essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma, mentre risulta necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato, il Tribunale harilevato che la ricorrente, oltre ad aver dichia- rato che le prestazioni da essa rese non inerivano alla c.d. area a caldo o ci- clo del primo acciaio, non aveva prodotto il contratto e le fatture relativi al credito azionato. 3. Avverso il predetto decreto la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 99, terzo comma, del r.d.16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che il giudizio di opposizione si è svolto interamente di- nanzi al Giudice relatore, anziché dinanzi al Tribunale in composizione colle- giale, con la conseguenza che essa opponente è stata privata della possibili- tà di discutere oralmente la causa dinanzi al Collegio. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità del procedimen- to di primo grado o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 111-bis della legge fall., osservando che, nell'escludere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prededuzione, il Tribunale non ha considerato che i Commissari straordinari non avevano mai contestato la prededucibilità del credito, né in sede di verificazione del passivo, né nel giudizio di opposi- zione. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale ha omesso di dare conto dei motivi in diritto della decisione, essendosi limitato a richiamare un precedente giuri- sprudenziale invocato dai Commissari straordinari, senza indicarne gli estremi e senza considerare che la procedura non si era neppure costituita in giudizio. Sostiene che, nell'escludere la prededucibilità del credito, il Tri- bunale non ha preso posizione in ordine alle argomentazioni svolte a soste- gno della domanda, con cui essa opponente aveva censurato l'interpretazio- ne eccessivamente restrittiva dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 fornita dal Giudice delegato, richiamando una nota emessa dal Mini- stero dello sviluppo economico il 19 febbraio 2015, la relazione di accompa- gnamento del progetto dilegge sfociato nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e la relazione tecnica allegata, in cui era stata affermata l'applicabilità della prededuzione ai crediti vantati dalle imprese di autotrasporto, alla sola con- dizione che le stesse avessero effettuato in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] trasporti di ma- terie prime, merci e prodotti finiti. Aggiunge che, nel ribadire la prededucibi- lità dei crediti in questione, la legge n. 123 del 2017 non ha fornito l'inter- pretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, cit., ma si è limitato apreci- sarne l'ambito applicativo, chiarendo che la prededuzione si applica ai crediti derivanti da tutti i trasporti che consentono le attività rientranti nel ciclo produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], ovverosia quelle comprese tra l'acquisto delle materie prime e la cessione del prodotto finito. 4. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la nullità del procedimen- to di primo grado o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 167, pri- mo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., ribadendo che i Commissari straordinari non hanno mai contestato la prededucibilità del credito, né la sussistenza del requisito della necessarietà della prestazione per la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], avendo anzi espresso parere favorevole all'ammissione del credito in prede- duzione e non essendosi costituiti nel giudizio di opposizione. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione ola falsa ap- plicazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 e della legge n. 123 del 2017, ribadendo che, ai fini dell'applicabilità della prededuzione, non è richiesta la riferibilità delle prestazioni al sito produttivo di Taranto o al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degl'impianti pro- duttivi essenziali o agl'interventi previsti dal piano di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014. Premesso che la legge n. 20 del 2015 non si riferisce esclusi- vamente all'attività svolta dall'[OSCURATO:PERSONA] nello stabilimento di Taranto, ma, più in generale, alla ristrutturazione di grandi imprese in stato d'insolvenza che gestiscono stabilimenti industriali d'interesse strategico nazionale, afferma che la prededuzione si applica a tutti i crediti maturati dalle imprese di tra- sporto che hanno svolto attività di movimentazione di materie prime, merci e prodotti finiti. Sostiene che, essendo l'attività produttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] caratte- rizzata dal c.d. ciclo integrale, la prededuzione dev'essere estesa a tutti i crediti derivanti da prestazioni connesse alle attività comprese tra la fornitu- ra delle materie prime e la consegna del prodotto finito, non potendo essere circoscritta a quelli derivanti dalle prestazioni volte ad assicurare la funzio- nalità degli altiforni, i quali non risulterebbero produttivi, se non fossero as- sicurate la fornitura delle materie prime da lavorare e la consegna dei pro- dotti finiti ai destinatari finali. 6. Il primo motivo, riflettente la nullità del procedimento, per omessa fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio, è infondato. Ai sensi dell'art. 99 della legge fall., nel testo riformulato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la trattazione dei procedimenti di impugnazione previsti dall'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può infatti svolgersi dinanzi al collegio o ad uno dei suoi componenti, dele- gato dal presidente ai sensi del comma terzo, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione (che può essere disposta anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma un- dicesimo, della legge fall., puramente eventuale e facoltativa) non è disci- plinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito or- dinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito previsto per le impugnazioni dello stato passivo fallimentare (cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 13/06/2016, n. 12116; 10/02/2022, n. 4392). 7. Sono altresì infondati il secondo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la nullità del proce- dimento, per omessa considerazione della mancata contestazione della pre- deducibilità del credito. In tema di verificazione del passivo, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il princi- pio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previ- gente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti allegati, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito al passivo, per il solo fatto chenon sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmen- te presenti in sede di verifica), spettando al giudice delegato il potere di sol- levare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in te- ma di verificazione dei fatti e delle prove (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/2015, n. 16554; Cass., Sez. VI, 8/08/2017, n. 19734). La mancata contestazione del credito in sede di verificazione non determina poi alcuna preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la cui natu- ra impugnatoria non comporta l'applicabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione assimilabile ad un appello, in quanto avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria svoltasi nella precedente fase, con la conseguenza che, ferma restando l'immutabilità del thema disputandum e l'esclusione della proponibilità di domande riconvenzionali, il curatore può proporre an- che eccezioni nuove, cioè non sollevate in sede di verifica, anche nel caso in cui le relative questioni siano state già esaminate dal giudice delegato (cfr. Cass., Sez. VI, 4/12/2020, n. 27902; Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/2017, n. 19003). In tale giudizio, l'operatività del principio di non contestazione è infine subordinata, analogamente a quanto accade nel giu- dizio ordinario di cognizione, all'avvenuta costituzione del curatore, il quale nulla abbia obiettato in ordine ai fatti allegati dall'opponente, ed opera co- munque esclusivamente in riferimento alla ricostruzione dei fatti, senza estendersi alla valutazione degli stessi, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, ed all'individuazione ed all'interpretazione della disciplina le- gale, in ordine alla quale trova applicazione il principio jura novit curia(cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19481; 9/05/2022, n. 14589; Cass., Sez. VI, 17/07/2020, n. 15339). Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame la mancata contestazione della prededucibilità del credito, nella fase di verificazione, imponesse di ammettere il credito al passivo in prededuzione, anziché in via chirografaria, trattandosi di una questione che poteva essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice delegato, indipendentemente dalla proposizione di un'apposita eccezione da parte dei Commissari straordinari. Il mancato ri- conoscimento della prededucibilità del credito da parte del Giudice delegato escludeva inoltre l'operatività di qualsiasi preclusione nel giudizio di opposi- zione allo stato passivo, nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare era tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, in applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie, non trovando tale accertamento ostacolo nel principio di non contestazione, nella specie non operante, per effetto della mancata costituzione in giudizio dei Commissari. 8. Sono invece fondati il terzo ed il quinto motivo, aventi ad oggetto l'individuazione dei presupposti necessari per il riconoscimento della prede- duzione. Com'è noto, infatti, in tema di amministrazione straordinaria delle gran- di imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di ammi- nistrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di in- teresse strategico nazionale, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012: come già precisato da questa Corte, si tratta di una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, in quanto dettata in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., e volta ad introdurre una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto pro- duttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiara- zione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'attività produttiva (cfr. Cass., Sez. I, 20/02/2020, n. 4341). Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della pre- deduzione postuli innanzitutto la ricostruzione del ciclo produttivo dell'ac- ciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato co- me quello dell'[OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd. Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno perla realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limitazione del requisito dell'essenzia- lità al solo impianto destinato alla produzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio.Precisa- to infatti che il concetto di essenzialità rimanda, in ultima analisi, all'indi- spensabilità dell'impianto per la produzione di quel che prima non è dato (nella specie, quindi, della bramma d'acciaio, che costituisce la materia principale di una produzione di acciaieria), si è osservato che la previsione di tale limitazione trova giustificazione proprio nel carattere integrale ed in- tegrato del ciclo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], e si è pertanto esclusa l'arbitrarietà della scelta compiuta dal legislatore,in quanto volta ad individuare un punto di equilibrio, nell'ambito di un bilanciamento degl'interessi sottesi al mante- nimento di impianti di interesse strategico nazionale, in modo tale da con- sentire la prosecuzione di un'attività produttiva ritenuta di primaria rilevan- za (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21156). In riferimento ai crediti vantati dalle imprese di autotrasporto, è stata peraltro richiamata la norma interpretativa di cui all'art. 8. comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, rilevandosi che la stessa, nel collegare la prededuzione di tali crediti alla ne- cessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da in- tendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella co- pulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono»: si è pertanto affermato che, ai fini del ri- conoscimento della prededuzione in favore delle imprese in questione, viene in considerazione anche e soltanto il nesso tra la prestazione di autotraspor- to e la situazione produttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, perché ritenuta di inte- resse strategico nazionale, ritenendosi pertanto irrilevante l'individuazione del singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e della tipolo- gia di fasi in cui la produzione si esplica (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21151). Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, il quale, pur ri- chiamando l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ha ritenuto appli- cabili ai crediti fatti valere dalle imprese di autotrasporto i medesimiprincipi enunciati in riferimento agli altri crediti, subordinando il riconoscimento del- la prededuzione alla verifica della funzionalità della prestazione alla prose- cuzione dell'attività produttiva degli impianti produttivi essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], intesi come quelli destinati alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Non merita consenso, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui la norma interpretativa dettata dall'art. 8, comma 1- bis, cit. «sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia ne- cessario al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'atti- vità degl'impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambien- tale, alla sicurezza e all'attuazione degl'interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014, anche il credi- to del trasportatore debba essere "vestito" di prededuzione». In tal modo, infatti, la norma in esame risulta praticamente svuotata di qualsiasi conte- nuto, venendole attribuita una portata meramente confermativa della regola desumibile dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, senza tenere conto della sua ratio, consistente nel chiarire che il beneficio previsto dalla norma interpretata si estende ai crediti derivanti dalle prestazioni rese dalle imprese di autotrasporto necessarie a garantire la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA], oltre alla continuità di quelli c.d. essenziali. 9. Il decreto impugnatova pertanto cassato, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano , che provvederà,