CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1998
Cassazione n. 06894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1998 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto, nel contestare la valutazione spesa a sostegno del giudizio di responsabilità,espone doglianze prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, mentre in relazione alla recidiva introduce un tema palesemente inconferente, perché la stessa, seppure contestata, non è stata ritenuta sin dalla decisione di primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.