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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15878/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, in data 20 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 629 e 648 cod. pen.

Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore di entrambi gli imputati, in punto di prova della responsabilità e, in particolare, in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609),, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative, ma, nel caso di specie, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove i giudici del merito fanno anche riferimento a specifici riscontri costituiti da dichiarazioni di un testimone oculare e dagli accertamenti di polizia) nonché pienamente aderente al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla vittima (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312); osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, è inconferente e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5, sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata al di sotto della misura media di quella edittale e sulla riduzione per le concesse attenuanti generiche, operata nella massima estensione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

N„, t Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, in data 20 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 629 e 648 cod. pen. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore di entrambi gli imputati, in punto di prova della responsabilità e, in particolare, in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609),, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative, ma, nel caso di specie, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove i giudici del merito fanno anche riferimento a specifici riscontri costituiti da dichiarazioni di un testimone oculare e dagli accertamenti di polizia) nonché pienamente aderente al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla vittima (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312); osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, è inconferente e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5, sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata al di sotto della misura media di quella edittale e sulla riduzione per le concesse attenuanti generiche, operata nella massima estensione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. N„, t Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis