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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26940/2023

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a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.3979/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentata e difesa , in virtù di procura apposta su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo stu- dio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

G. Camozzi, n. 1; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa , giusta procura apposta in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, n. 48; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1220/2017 , depositata il28/06/2017. 2di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.

Fatti di causa Nel 2012 (i coniugi) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano , la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo domanda di regolamento di confini e riduzione in pristino, invocando la condanna della convenuta all’arretramentofino al confine legalmente determinato.

Allegavano es- senzialmente che nel costruire un muro di recinzione (nel 1996), la convenuta aveva invaso di oltre venti metri quadrati il fondo di loro proprietà.

La convenuta chiamava in garanzia l’impresa costruttrice, [OSCURATO:SOCIETA]., e il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 146/2017, l’adito Tribunale acco glieva la domanda principale e rigettavala domanda di garanzia per difetto di tempestiva denunzia dei vizi.

L’appello veniva proposto dalla MPZ solocon riferimento al capo della sentenzadi primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di g a- ranzia nei confronti della impresa costruttrice e del direttore dei lavori.

Con sentenza n. 1220/2017, la Corte di appello di L’Aquila confermava integralmente la pronuncia di prime cure.

Ricorre in cassazione la citata appellante MPZ con sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’ impresa costruttrice “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” , terza chiamata in causa, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede.

Ragioni della decisione

1. –Il primo motivo censura che la Corte di appello abbia mancato di distinguere che: (a) per la domanda di eliminazione dei vizi (art. 3di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1668,co. 1, prima parte c.c.) conseguente alla garanzia ex art. 1667 c.c., la prescrizione decorre dall’ultimazione dell’opera (o, in caso di vizi occulti, dalla scoperta); (b) per la domanda di risarcimento del danno (art. 1668,co. 1, seconda parte c.c.) la prescrizione decorre dal giorno in cui il danno si è prodotto o si è manifestato.

In particolare, si argomenta che la domanda di garanzia rientra nell’ipotesi (b), essendo diretta ad ottenere il ristoro del danno causato dalla difformità e costi- tuito dalle spese necessarie all'arretramento del muro al quale la con- venuta è stata condannata.

Si specifica, poi , che il credito risarcitorio vantato dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati (impresa e di- rettore dei lavori) non avrebbe potuto essere fatto valere prima che il danno sorgesse, ovvero prima che la stessa fosse condannata all'arre- tramento del muro nei confronti dei confinanti attori.

Si lamenta, dun- que,che la Corte di appello abbia ritenuto che essa ricorrente, quale originaria convenuta,avrebbe dovuto avanzare tale domanda prima di tale momento.

Si deduce,così, la violazione degli artt. 1667, 1668 e 2935 c.c.

2. -Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo sotto il profilo dell’asserita inosservanza del principio della corrispondenza tra il chie- sto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

In particolare, laricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia errato nell’individuare la causa petendi della domanda risarcitoria, avendoricondotto la domanda di manleva avanzata dalla stessa MPZad una domanda di eliminazione della dif- formità e non a quella di risarcimento deldanno che ne era conseguito.

3. - I l terzo motivo denuncia – ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. – il vizio dimotivazione omessa o apparente su un fatto decisivo, cioè sulla visibilità della difformità dell'opera (sostenendosi che il non corretto posizionamento del muro non era visibile ad occhio nudo), dalla quale dipendeval'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. 4di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA].

4. - I l quarto motivo deduce che lo s corretto posizionamento del muro (da cui era conseguito lo sconfinamento nella proprietà altrui) sia stato qualificato come difformità dell’opera rispetto alle pattuizioni con- trattualie, quindi , sia stato assoggettato alla disciplina speciale ex artt.1667 e 1668 c.c.Esso, invece, avrebbe dovuto essere qualificato come mero inadempimento(o inesatto adempimento) e as soggett ato alla di- sciplina generale dell’art. 1218 ss. c.c.

Si denuncia, pertanto, la violazione deicitati artt. 1667 e 1668 c.c.

5. - Occorre esamina re per primo i l quarto motivo per una ragione di priorità logica.

Con esso si censura la seguente argomentazionedella sentenza qui impugnata: «I l regime applicabile alla fattispecie […] risulta essere quello della garanzia per ledifformità e i vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1668 cc., integrando la costruzione di un muro all'interno di un'area non di proprietà del committente […] una discordanza e, quindi, una difformità nell'opera rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni con- trattuali».

La doglianza viene prospettata essenzialmente nei termini seguenti: -per difformità sono da intendere le diversità di aspetto dell’opera rea- lizzata rispetto a quella commissionata; - i l posizionamento del muro di cinta al di là del confine nonrende l’opera difforme nell’aspetto ri- spetto a quellacommissionata, bensì rappresenta una mera difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali, sanzionabile pertanto non già ex artt. 1667-1668 c.c., bensì secondo la disciplina generale dell’inadem- pimento contrattuale.

Tale inquadramento non può essere condiviso.

Esso sifonda su una serie di argomenti in cui ciò che è da dimostrare è supposto come dato di partenza nella premessa.Così è a partire dalla nozione di difformità o vizio, che viene apoditticamente appiattita 5di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sull’aspetto, inteso come fattezze esterioridell’opera.

La seconda peti- zione di principio è che la nozione di fattezza esteriore non comprenda anche il collocamento spaziale dell’opera rispetto al fondo di proprietà del committente.

La terza petizione di principio è che l’inosservanza di prescrizioni del contratto di appalto, in quanto tale, trovi sempre e solo sanzione in forza della disciplina generale dell’inadempimento contrat- tuale e non già in forza della disciplina specifica rivolta al contratto di appalto.

Al fine di cogliere l’infondatezza del motivo è sufficiente constatare che la fattezza esterioredell’opera commissionata in appalto (rispetto alla quale sono da commisurare le difformità o vizi) non può non com- prenderne anche la collocazione spaziale rispetto ai confinitra il fondo del committente e le proprietà confinanti, nel senso che la costruzione nel rispetto di tali rapporti è presupposto di un’attuazione dell’opera di cui possa predicarsi la conformità al progetto.

Esito questo che è del tutto compatibile con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, soffermandosi sulla nozione di «gravi difetti» cui all’art. 1669 c.c., qua- lificanoper contrapposizione quello degli artt. 1667 - 1668 c.c. come il «regime ordinario» in materia di appalto (cfr. Cass.

SUn. 7756/2017).

Il quarto motivo va, perciò,rigettato. 6.– Si può ora passa re all’esame del primo e del secondo motivo .

Censurata è – con essi - la seguente argomentazione (in sintesi) della sentenza della Corte abruzzese.

L'art. 1667, co. 3 , c.c. deroga alla disciplina generale della prescrizione, obbligando il committente ad esercitare l’azione di garanzia entro due anni dalla consegna dell'opera.

Nel caso di specie ciò corrisponde alla data di ultimazione dei lavori, nel 1996.

La committente MPZ era gravata dall’onere di attivarsi entro tale termine.

Solo in caso di vizi occulti il termine biennale decorre dalla scoperta.

Poiché non ricorre qui il caso di vizi occulti, il momento in cui 6di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la committente avrebbe dovuto riconoscere di aver subito un danno coincide con il momento in cui si è verificato l'inadempimento del di- rettore dei lavori e dell'impresa.

Come si legge in sentenza: «nella fat- tispecie in esame […] dal momento in cui tale opera [è] stata ultimata, questa [è] anche risultata di immediata visibilità e percezione.

Da tale momento, infatti, il committente, potendo visionare l'opera ormai com- pletata nella sua interezza, era chiaramente in grado di verificare la correttezza del lavoro svolto. […] Nessuno sfasamento temporale sus- siste quindi tra il momento in cui si è verificato l'inadempimento del direttore dei lavori e dell'impresa e quello in cui [la convenuta] ha su- bito il danno».

La censura da parte della committente è articolata essenzialmente in questi termini.

Nel decidere così, la Corte di appello ha omesso di rilevare l’aspetto centrale della vicenda: che il danno originario (cioè, l’invasione del fondo di proprietà degli originari attori) si è prodotto appunto nella sfera di terzi (i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Costantini) rispetto al rapporto contrattuale di appalto, terzi che avrebbero potuto rivol- gersi direttamente alla ditta appaltatrice con un’ordinaria azione di re- sponsabilitàextracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

L a circostanza che costoro abbiano indirizzato la loro azione contro la committente, in quanto proprietaria dell’opera costruita in appalto e cagionatrice del danno, e che la committente sia stata,pertanto, costretta ad agire in rivalsa nei confronti dell’appaltatrice, non costituisce motivo per assog- gettare questa vicenda al regime di decadenza dalla denunzia e di pre- scrizione dall’azione ex art. 1667,co. 2 e 3, c.c.

Il carattere di specialità (quanto alla ristrettezza temporale) di tale regime trova il proprio fon- damento in una ragione che nel caso di specie non viene in rilievo, consistendo nell’opportunità di contemperare l’esigenza del commit- tente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse 7di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle contestazioni circa il suo adempimento esatto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto (cfr. Cass. n. 3199/2016 e, in precedenza, Cass. n. 23075/2009).

Ad avviso del ricorrente, questa censura trov erebbe conforto nell’orientamento di questa Corte (si richiama Cass. n. 16830/2018) , che ha avuto più occasioni di affermare che l'azione con cui il commit- tente intende rivalersi nei confronti dell'appaltatore delle somme che egli abbia erogato a terzi per risarcire costoro dei danni prodotti dall'e- secuzione dell'opera appaltata è soggetta all'ordinario termine di pre- scrizione e non già al regime di decadenza e prescrizione breve ex art.1667 c.c.

Infatti, in tale ipotesi non si farebbevalere la speciale garan- zia ex artt. 1667 e 1668 c.c., bensì verrebbe ad essere proposta un’azione ordinaria di risarcimento danni da inadempimento contrat- tuale o da illecito extracontrattuale.

Il primoe il secondo motivo non sono fondat i .

Sebbene proposta come domanda di garanzia, l’azione della com- mittente eradiretta ad ottenere dall’appaltatrice e dal direttore dei la- vori il risarcimento dei danni conseguentialla difformità dell’opera, da cui sono conseguiti l’ordine di riduzione in pristino e la condanna all’ar- retramento dell’opera fino al rispetto dei confini legali.

Pertanto, la Corte di appello ha individuato correttamente nel momento di conse- gna dell’opera, il cui vizio da sconfinamento appariva all’esterno e quindi era apprezzabile dal committente, il momento dal quale compu- tare il decorso del termine biennale di prescrizione, abbondantemente scaduto alla data di instaurazione della causa.

Né è invocabile in senso contrario la giurisprudenza citata dalla ri- corrente, che riguarda il risarcimento dei danni prodotti non già da un vizio dell’opera commissionata in appalto ma da even ti che, sebbene 8di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. causati dai lavori in appalto,sono - a differenza d e llo sconfinamento - estranei alla sferaentro la quale è esigibile che il committente eserciti il suo diritto di verifica ex art. 1665 c.c. (infatti, nel caso sotteso a lla richiamataCass. 16830/2018, il terzo lamentava che i lavori d’appalto avevano provocato il crollo di un fabbricato di sua proprietà, estraneo a tali lavori, e questa Corte ha qualificato come extracontrattuale l’azione delcommittente nei confronti dell’appaltatore ) .

Ciò reca con séanche il giudizio di infondatezza del profilo di viola- zione dell’art. 112 c.p.c. fatto valere con il secondo motivo, con il quale, peraltro, è stata, piuttosto, denunciata un’inesatta interpretazione della fattispecie in relazione alla – prospettata, ma infondatamente, come erronea – applicabilità della disciplina dedotta con il primo mo- tivo.

Il primo e il secondo motivovanno, pertanto, anch’essi respinti.

7. –Del terzo motivo va dichiara ta l’inammissibilità ex art. 348 - ter , co. 5,c.p.c., trattandosi di censura formulata ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. rispetto ad una doppia pronuncia conformesul piano motivazio- nale(rispetto ad un giudizio di appello iniziato dopo il 2012).

8. - Con il quinto motivo si sostiene che la disciplina speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c.(di cui si lamenta la violazione), prevista per il solo appaltatore,sia stata illegittimamente estesa anche alla figura del direttore dei lavori.

Censurata è la seguente argomentazionedella impugnata sentenza: «Non si rinvengono […] profili ostativi per l'applicazione della mede- sima disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. anche alla figura del direttore dei lavori, il cui comportamento deve essere valutato non già con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam in concreto’, rientrando quindi nelle sue obbligazioni l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione 9di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell'opera al progetto, sia della modalità dell'esecuzione di essa al ca- pitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i neces- sari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi» (l a Corte di a ppello rinvia a Cass. n. 10728/2008e n. 8700/2016 ) .

Inoltre, si censura il passaggio in cui si sostiene che qualora «il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei la- vori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, senza che rilevino che le rispettive azioni e omissioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (la sentenza impugnata si richiama, in proposito, a Cass. n. 20294/2004 e a Cass . n. 3651/2016).

Questo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché sul punto la Corte di appello ha giudicato in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’indirizzo di questa Corte.

9. -Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con riguardo alla domanda di risarcimento danni per il disagio che la società esponente avrebbe subito in conseguenza delle opere di demolizione e ricostruzione del muro di cinta, soprattutto in considerazione delle difficoltà che tali lavori avrebbero arrecato all'e- sercizio dell'attività commerciale ivi esistente.

Questo motivo si profila inammissibileper difetto di specificità poiché esso non riportail passo rilevante dell’atto di appello in c ui si censura l’omissione di pronuncia in primo grado.

In ogni caso il motivo è anche infondato poiché si limita a lamentare le difficoltà derivanti dalla necessità di ripristinare una situazione con- forme a diritto, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di 10di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. riduzione in pristino conseguente alla riconosciuta fondatezza dell’azione principale di regolamento di confini.

10. –In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Le spese –in favore della costituita intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nel mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], essendo, quest’ul- timo, rimasto intimato.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento,in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.3979/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentata e difesa , in virtù di procura apposta su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo stu- dio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. G. Camozzi, n. 1; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa , giusta procura apposta in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, n. 48; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1220/2017 , depositata il28/06/2017. 2di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente. Fatti di causa Nel 2012 (i coniugi) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano , la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo domanda di regolamento di confini e riduzione in pristino, invocando la condanna della convenuta all’arretramentofino al confine legalmente determinato. Allegavano es- senzialmente che nel costruire un muro di recinzione (nel 1996), la convenuta aveva invaso di oltre venti metri quadrati il fondo di loro proprietà. La convenuta chiamava in garanzia l’impresa costruttrice, [OSCURATO:SOCIETA]., e il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 146/2017, l’adito Tribunale acco glieva la domanda principale e rigettavala domanda di garanzia per difetto di tempestiva denunzia dei vizi. L’appello veniva proposto dalla MPZ solocon riferimento al capo della sentenzadi primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di g a- ranzia nei confronti della impresa costruttrice e del direttore dei lavori. Con sentenza n. 1220/2017, la Corte di appello di L’Aquila confermava integralmente la pronuncia di prime cure. Ricorre in cassazione la citata appellante MPZ con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste l’ impresa costruttrice “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” , terza chiamata in causa, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. Ragioni della decisione 1. –Il primo motivo censura che la Corte di appello abbia mancato di distinguere che: (a) per la domanda di eliminazione dei vizi (art. 3di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1668,co. 1, prima parte c.c.) conseguente alla garanzia ex art. 1667 c.c., la prescrizione decorre dall’ultimazione dell’opera (o, in caso di vizi occulti, dalla scoperta); (b) per la domanda di risarcimento del danno (art. 1668,co. 1, seconda parte c.c.) la prescrizione decorre dal giorno in cui il danno si è prodotto o si è manifestato. In particolare, si argomenta che la domanda di garanzia rientra nell’ipotesi (b), essendo diretta ad ottenere il ristoro del danno causato dalla difformità e costi- tuito dalle spese necessarie all'arretramento del muro al quale la con- venuta è stata condannata. Si specifica, poi , che il credito risarcitorio vantato dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati (impresa e di- rettore dei lavori) non avrebbe potuto essere fatto valere prima che il danno sorgesse, ovvero prima che la stessa fosse condannata all'arre- tramento del muro nei confronti dei confinanti attori. Si lamenta, dun- que,che la Corte di appello abbia ritenuto che essa ricorrente, quale originaria convenuta,avrebbe dovuto avanzare tale domanda prima di tale momento. Si deduce,così, la violazione degli artt. 1667, 1668 e 2935 c.c. 2. -Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo sotto il profilo dell’asserita inosservanza del principio della corrispondenza tra il chie- sto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. In particolare, laricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia errato nell’individuare la causa petendi della domanda risarcitoria, avendoricondotto la domanda di manleva avanzata dalla stessa MPZad una domanda di eliminazione della dif- formità e non a quella di risarcimento deldanno che ne era conseguito. 3. - I l terzo motivo denuncia – ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. – il vizio dimotivazione omessa o apparente su un fatto decisivo, cioè sulla visibilità della difformità dell'opera (sostenendosi che il non corretto posizionamento del muro non era visibile ad occhio nudo), dalla quale dipendeval'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. 4di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. - I l quarto motivo deduce che lo s corretto posizionamento del muro (da cui era conseguito lo sconfinamento nella proprietà altrui) sia stato qualificato come difformità dell’opera rispetto alle pattuizioni con- trattualie, quindi , sia stato assoggettato alla disciplina speciale ex artt.1667 e 1668 c.c.Esso, invece, avrebbe dovuto essere qualificato come mero inadempimento(o inesatto adempimento) e as soggett ato alla di- sciplina generale dell’art. 1218 ss. c.c. Si denuncia, pertanto, la violazione deicitati artt. 1667 e 1668 c.c. 5. - Occorre esamina re per primo i l quarto motivo per una ragione di priorità logica. Con esso si censura la seguente argomentazionedella sentenza qui impugnata: «I l regime applicabile alla fattispecie […] risulta essere quello della garanzia per ledifformità e i vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1668 cc., integrando la costruzione di un muro all'interno di un'area non di proprietà del committente […] una discordanza e, quindi, una difformità nell'opera rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni con- trattuali». La doglianza viene prospettata essenzialmente nei termini seguenti: -per difformità sono da intendere le diversità di aspetto dell’opera rea- lizzata rispetto a quella commissionata; - i l posizionamento del muro di cinta al di là del confine nonrende l’opera difforme nell’aspetto ri- spetto a quellacommissionata, bensì rappresenta una mera difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali, sanzionabile pertanto non già ex artt. 1667-1668 c.c., bensì secondo la disciplina generale dell’inadem- pimento contrattuale. Tale inquadramento non può essere condiviso. Esso sifonda su una serie di argomenti in cui ciò che è da dimostrare è supposto come dato di partenza nella premessa.Così è a partire dalla nozione di difformità o vizio, che viene apoditticamente appiattita 5di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sull’aspetto, inteso come fattezze esterioridell’opera. La seconda peti- zione di principio è che la nozione di fattezza esteriore non comprenda anche il collocamento spaziale dell’opera rispetto al fondo di proprietà del committente. La terza petizione di principio è che l’inosservanza di prescrizioni del contratto di appalto, in quanto tale, trovi sempre e solo sanzione in forza della disciplina generale dell’inadempimento contrat- tuale e non già in forza della disciplina specifica rivolta al contratto di appalto. Al fine di cogliere l’infondatezza del motivo è sufficiente constatare che la fattezza esterioredell’opera commissionata in appalto (rispetto alla quale sono da commisurare le difformità o vizi) non può non com- prenderne anche la collocazione spaziale rispetto ai confinitra il fondo del committente e le proprietà confinanti, nel senso che la costruzione nel rispetto di tali rapporti è presupposto di un’attuazione dell’opera di cui possa predicarsi la conformità al progetto. Esito questo che è del tutto compatibile con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, soffermandosi sulla nozione di «gravi difetti» cui all’art. 1669 c.c., qua- lificanoper contrapposizione quello degli artt. 1667 - 1668 c.c. come il «regime ordinario» in materia di appalto (cfr. Cass. SUn. 7756/2017). Il quarto motivo va, perciò,rigettato. 6.– Si può ora passa re all’esame del primo e del secondo motivo . Censurata è – con essi - la seguente argomentazione (in sintesi) della sentenza della Corte abruzzese. L'art. 1667, co. 3 , c.c. deroga alla disciplina generale della prescrizione, obbligando il committente ad esercitare l’azione di garanzia entro due anni dalla consegna dell'opera. Nel caso di specie ciò corrisponde alla data di ultimazione dei lavori, nel 1996. La committente MPZ era gravata dall’onere di attivarsi entro tale termine. Solo in caso di vizi occulti il termine biennale decorre dalla scoperta. Poiché non ricorre qui il caso di vizi occulti, il momento in cui 6di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la committente avrebbe dovuto riconoscere di aver subito un danno coincide con il momento in cui si è verificato l'inadempimento del di- rettore dei lavori e dell'impresa. Come si legge in sentenza: «nella fat- tispecie in esame […] dal momento in cui tale opera [è] stata ultimata, questa [è] anche risultata di immediata visibilità e percezione. Da tale momento, infatti, il committente, potendo visionare l'opera ormai com- pletata nella sua interezza, era chiaramente in grado di verificare la correttezza del lavoro svolto. […] Nessuno sfasamento temporale sus- siste quindi tra il momento in cui si è verificato l'inadempimento del direttore dei lavori e dell'impresa e quello in cui [la convenuta] ha su- bito il danno». La censura da parte della committente è articolata essenzialmente in questi termini. Nel decidere così, la Corte di appello ha omesso di rilevare l’aspetto centrale della vicenda: che il danno originario (cioè, l’invasione del fondo di proprietà degli originari attori) si è prodotto appunto nella sfera di terzi (i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Costantini) rispetto al rapporto contrattuale di appalto, terzi che avrebbero potuto rivol- gersi direttamente alla ditta appaltatrice con un’ordinaria azione di re- sponsabilitàextracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. L a circostanza che costoro abbiano indirizzato la loro azione contro la committente, in quanto proprietaria dell’opera costruita in appalto e cagionatrice del danno, e che la committente sia stata,pertanto, costretta ad agire in rivalsa nei confronti dell’appaltatrice, non costituisce motivo per assog- gettare questa vicenda al regime di decadenza dalla denunzia e di pre- scrizione dall’azione ex art. 1667,co. 2 e 3, c.c. Il carattere di specialità (quanto alla ristrettezza temporale) di tale regime trova il proprio fon- damento in una ragione che nel caso di specie non viene in rilievo, consistendo nell’opportunità di contemperare l’esigenza del commit- tente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse 7di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle contestazioni circa il suo adempimento esatto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto (cfr. Cass. n. 3199/2016 e, in precedenza, Cass. n. 23075/2009). Ad avviso del ricorrente, questa censura trov erebbe conforto nell’orientamento di questa Corte (si richiama Cass. n. 16830/2018) , che ha avuto più occasioni di affermare che l'azione con cui il commit- tente intende rivalersi nei confronti dell'appaltatore delle somme che egli abbia erogato a terzi per risarcire costoro dei danni prodotti dall'e- secuzione dell'opera appaltata è soggetta all'ordinario termine di pre- scrizione e non già al regime di decadenza e prescrizione breve ex art.1667 c.c. Infatti, in tale ipotesi non si farebbevalere la speciale garan- zia ex artt. 1667 e 1668 c.c., bensì verrebbe ad essere proposta un’azione ordinaria di risarcimento danni da inadempimento contrat- tuale o da illecito extracontrattuale. Il primoe il secondo motivo non sono fondat i . Sebbene proposta come domanda di garanzia, l’azione della com- mittente eradiretta ad ottenere dall’appaltatrice e dal direttore dei la- vori il risarcimento dei danni conseguentialla difformità dell’opera, da cui sono conseguiti l’ordine di riduzione in pristino e la condanna all’ar- retramento dell’opera fino al rispetto dei confini legali. Pertanto, la Corte di appello ha individuato correttamente nel momento di conse- gna dell’opera, il cui vizio da sconfinamento appariva all’esterno e quindi era apprezzabile dal committente, il momento dal quale compu- tare il decorso del termine biennale di prescrizione, abbondantemente scaduto alla data di instaurazione della causa. Né è invocabile in senso contrario la giurisprudenza citata dalla ri- corrente, che riguarda il risarcimento dei danni prodotti non già da un vizio dell’opera commissionata in appalto ma da even ti che, sebbene 8di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. causati dai lavori in appalto,sono - a differenza d e llo sconfinamento - estranei alla sferaentro la quale è esigibile che il committente eserciti il suo diritto di verifica ex art. 1665 c.c. (infatti, nel caso sotteso a lla richiamataCass. 16830/2018, il terzo lamentava che i lavori d’appalto avevano provocato il crollo di un fabbricato di sua proprietà, estraneo a tali lavori, e questa Corte ha qualificato come extracontrattuale l’azione delcommittente nei confronti dell’appaltatore ) . Ciò reca con séanche il giudizio di infondatezza del profilo di viola- zione dell’art. 112 c.p.c. fatto valere con il secondo motivo, con il quale, peraltro, è stata, piuttosto, denunciata un’inesatta interpretazione della fattispecie in relazione alla – prospettata, ma infondatamente, come erronea – applicabilità della disciplina dedotta con il primo mo- tivo. Il primo e il secondo motivovanno, pertanto, anch’essi respinti. 7. –Del terzo motivo va dichiara ta l’inammissibilità ex art. 348 - ter , co. 5,c.p.c., trattandosi di censura formulata ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. rispetto ad una doppia pronuncia conformesul piano motivazio- nale(rispetto ad un giudizio di appello iniziato dopo il 2012). 8. - Con il quinto motivo si sostiene che la disciplina speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c.(di cui si lamenta la violazione), prevista per il solo appaltatore,sia stata illegittimamente estesa anche alla figura del direttore dei lavori. Censurata è la seguente argomentazionedella impugnata sentenza: «Non si rinvengono […] profili ostativi per l'applicazione della mede- sima disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. anche alla figura del direttore dei lavori, il cui comportamento deve essere valutato non già con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam in concreto’, rientrando quindi nelle sue obbligazioni l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione 9di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell'opera al progetto, sia della modalità dell'esecuzione di essa al ca- pitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i neces- sari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi» (l a Corte di a ppello rinvia a Cass. n. 10728/2008e n. 8700/2016 ) . Inoltre, si censura il passaggio in cui si sostiene che qualora «il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei la- vori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, senza che rilevino che le rispettive azioni e omissioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (la sentenza impugnata si richiama, in proposito, a Cass. n. 20294/2004 e a Cass . n. 3651/2016). Questo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché sul punto la Corte di appello ha giudicato in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’indirizzo di questa Corte. 9. -Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con riguardo alla domanda di risarcimento danni per il disagio che la società esponente avrebbe subito in conseguenza delle opere di demolizione e ricostruzione del muro di cinta, soprattutto in considerazione delle difficoltà che tali lavori avrebbero arrecato all'e- sercizio dell'attività commerciale ivi esistente. Questo motivo si profila inammissibileper difetto di specificità poiché esso non riportail passo rilevante dell’atto di appello in c ui si censura l’omissione di pronuncia in primo grado. In ogni caso il motivo è anche infondato poiché si limita a lamentare le difficoltà derivanti dalla necessità di ripristinare una situazione con- forme a diritto, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di 10di 10 – 3 979 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. riduzione in pristino conseguente alla riconosciuta fondatezza dell’azione principale di regolamento di confini. 10. –In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese –in favore della costituita intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nel mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], essendo, quest’ul- timo, rimasto intimato. Inoltre, ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento,in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per comp
Sentenza Cassazione n. 26940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris