Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33843/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., notificatogli in data 2 novembre 2023 dalla locale Procura della Repubblica, in quanto privo dell'avviso relativo alla facoltà del condannato di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il giudice dell'esecuzione rilevava che l'ordine di esecuzione era stato emesso il 31 ottobre 2022, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 38 aveva interpolato l'art. 656, comma 5, cit., inserendovi la previsione contenutistica di cui l'istante lamentava l'omissione.

L'atto processuale era dunque conforme alla legge processuale vigente al tempo della sua formazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto che la validità dell'atto di impulso del procedimento esecutivo debba essere saggiata con riferimento al tempo di produzione del relativo effetto, al quale si ricollegherebbe una nutrita serie di facoltà defensionali, tra cui ora la possibilità di avvalersi del sistema della giustizia riparativa.

Essendo l'effetto legato alla notificazione dell'atto, era a quest'ultima che doveva farsi riferimento, e non alla data di emissione.

Né poteva dubitarsi dell'inquadramento del vizio in discorso nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen., incidendo esso sulla completezza dell'assistenza difensiva, intesa «quale completa informazione sulle facoltà [...] a tutela dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I requisiti di validità di un atto processuale sono, in linea di principio, regolati dalla legge del tempo della sua formazione, e non della sua notificazione (Sez. 5, n. 29440 del 06/07/2006, Stillitano, Rv. 235220-01).

Il principio vale anche rispetto al provvedimento di esecuzione della pena, con sospensione della carcerazione, il quale, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, non risente dello ius superveniens incidente sui suoi requisiti di forma e contenuto.

L'atto in questione è dotato dì autonomo rilievo e la legge al riguardo applicabile è quella in vigore allorché esso è venuto a giuridica esistenza (Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Coci, Rv. 276946-01).

3. Non è invocabile l'art. 2, quarto comma, cod. pen., giacché la regola della retroattività della lex mitior, ivi sancita, riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le relative pene e la sua applicazione è inoltre preclusa ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545-01).

Né è pertinente l'ulteriore richiamo, operato dal ricorrente, ai principi valevoli in caso di sopravvenuta illegittimità costituzionale di disposizioni processuali, la quale, salvo le situazioni esaurite, opera (essa sì) retroattiva- mente.

4. Solo per completezza occorre rilevare, in linea con le osservazioni formulate dal Procuratore generale requirente, che i percorsi di giustizia riparativa sono concepiti come un istituto di carattere meramente complementare alla giurisdizione, estraneo al novero delle opzioni di diritto penale sostanziale e processuale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Baldo, Rv. 285930-01).

L'omissione dell'avviso della facoltà di attivare i percorsi stessi non è dunque sanzionata, in sede esecutiva, da nullità alcuna.

5. Dalle considerazioni che precedono deriva la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., notificatogli in data 2 novembre 2023 dalla locale Procura della Repubblica, in quanto privo dell'avviso relativo alla facoltà del condannato di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il giudice dell'esecuzione rilevava che l'ordine di esecuzione era stato emesso il 31 ottobre 2022, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 38 aveva interpolato l'art. 656, comma 5, cit., inserendovi la previsione contenutistica di cui l'istante lamentava l'omissione. L'atto processuale era dunque conforme alla legge processuale vigente al tempo della sua formazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto che la validità dell'atto di impulso del procedimento esecutivo debba essere saggiata con riferimento al tempo di produzione del relativo effetto, al quale si ricollegherebbe una nutrita serie di facoltà defensionali, tra cui ora la possibilità di avvalersi del sistema della giustizia riparativa. Essendo l'effetto legato alla notificazione dell'atto, era a quest'ultima che doveva farsi riferimento, e non alla data di emissione. Né poteva dubitarsi dell'inquadramento del vizio in discorso nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen., incidendo esso sulla completezza dell'assistenza difensiva, intesa «quale completa informazione sulle facoltà [...] a tutela dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I requisiti di validità di un atto processuale sono, in linea di principio, regolati dalla legge del tempo della sua formazione, e non della sua notificazione (Sez. 5, n. 29440 del 06/07/2006, Stillitano, Rv. 235220-01). Il principio vale anche rispetto al provvedimento di esecuzione della pena, con sospensione della carcerazione, il quale, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, non risente dello ius superveniens incidente sui suoi requisiti di forma e contenuto. L'atto in questione è dotato dì autonomo rilievo e la legge al riguardo applicabile è quella in vigore allorché esso è venuto a giuridica esistenza (Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Coci, Rv. 276946-01). 3. Non è invocabile l'art. 2, quarto comma, cod. pen., giacché la regola della retroattività della lex mitior, ivi sancita, riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le relative pene e la sua applicazione è inoltre preclusa ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545-01). Né è pertinente l'ulteriore richiamo, operato dal ricorrente, ai principi valevoli in caso di sopravvenuta illegittimità costituzionale di disposizioni processuali, la quale, salvo le situazioni esaurite, opera (essa sì) retroattiva- mente. 4. Solo per completezza occorre rilevare, in linea con le osservazioni formulate dal Procuratore generale requirente, che i percorsi di giustizia riparativa sono concepiti come un istituto di carattere meramente complementare alla giurisdizione, estraneo al novero delle opzioni di diritto penale sostanziale e processuale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Baldo, Rv. 285930-01). L'omissione dell'avviso della facoltà di attivare i percorsi stessi non è dunque sanzionata, in sede esecutiva, da nullità alcuna. 5. Dalle considerazioni che precedono deriva la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 33843/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris