Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47656/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 24/11/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 06/11/2020 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di un terreno di proprietà del Comune di Messina.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen.

«per la insussistenza del dolo specifico del reato» - è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, l'imputato nulla aveva dedotto con riguardo a tale aspetto (come correttamente rilevato anche dalla Corte d'appello di Messina), con la conseguenza che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, appunto, inammissibile.

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Messina non abbia ritenuto di applicare la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589-01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani, Rv. 265435-01), il delitto di invasione di terreni pubblici, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ha natura permanente, in quanto l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, con la conseguenza che è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa, la Corte d'appello di Messina ha escluso, con un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, che la permanenza fosse, nella specie, cessata.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., che la Corte d'appello di Messina non abbia ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), nella specie la Corte d'appello di Messina ha adeguatamente motivato il diniego del beneficio richiesto sulla base degli elementi che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali e non aveva manifestato alcune segno di resipiscenza, oltre che dell'assenza di elementi di segno positivo.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 24/11/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 06/11/2020 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di un terreno di proprietà del Comune di Messina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. «per la insussistenza del dolo specifico del reato» - è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, l'imputato nulla aveva dedotto con riguardo a tale aspetto (come correttamente rilevato anche dalla Corte d'appello di Messina), con la conseguenza che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, appunto, inammissibile. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Messina non abbia ritenuto di applicare la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589-01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani, Rv. 265435-01), il delitto di invasione di terreni pubblici, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ha natura permanente, in quanto l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, con la conseguenza che è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa, la Corte d'appello di Messina ha escluso, con un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, che la permanenza fosse, nella specie, cessata. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., che la Corte d'appello di Messina non abbia ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), nella specie la Corte d'appello di Messina ha adeguatamente motivato il diniego del beneficio richiesto sulla base degli elementi che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali e non aveva manifestato alcune segno di resipiscenza, oltre che dell'assenza di elementi di segno positivo. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 47656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris