CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K33BU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K33BU), nella parte in cui non vi sarebbe stato il preliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitiche disamine» riguardo all'insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle a