CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11995-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5643/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a soc. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso il provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio della richiesta di rimborso dell'IVA, relativa all'anno 2007, sul presupposto della decadenza dell'istanza. 2. La CTP accoglieva il ricorso 3 Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate la CTR rigettava l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che, essendo il provvedimento di diniego motivato esclusivamente con la tardività dell'istanza di rimborso, l'Ufficio non poteva in giudizio addurre ragioni diverse relative all'esistenza e/o all'ammontare del crediti di imposta. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.lvo nr. 546/1992, 30 dPR nr 633/1972 e 2697 cc in relazione all'art. 360 comma 1 Ric. 2020 n. 11995 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- nr. 3 cpc, si sostiene che la CTR, non ha considerato che, in caso di giudizio avente ad oggetto il diniego di una istanza di rimborso, il contribuente è attore sia in senso formale che sostanziale ed è quindi tenuto ai sensi dell'art. 2697 cc a provare tutti gli elementi costitutivi del proprio credito senza che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR ,tale regime probatorio fosse influenzato in alcun modo dalle ragioni esposte dall'Ufficio con il provvedimento di rigetto dell'istante. 2 II motivo è fondato. 2.1 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «il rimborso d'imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale è il contribuente a rivestire il ruolo attivo assumendo nei confronti dell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma di danaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata, e, dunque di attore sostanziale con ogni ovvia ricaduta sul piano dell'onere probatorio. In un rapporto siffatto, non può attribuirsi alla motivazione del provvedimento carattere di necessaria esaustività, giacchè in tale rapporto l'ufficio assume il ruolo passivo di chi "resiste" alla pretesa creditoria del contribuente e non è pertanto gravato dall'onere di motivare compiutamente le proprie ragioni: si è conseguentemente ritenuta sufficiente una motivazione che delinei gli aspetti essenziali del provvedimento e si è altresì affermato che, in caso di controversia avente ad oggetto il rigetto di istanza di rimborso di un tributo, l'Amministrazione ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione del rigetto in sede amministrativa (cass.nr.10797/2010, 8998/2014 e 5827/2020) Ric. 2020 n. 11995 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- 2.2 La CTR nel ritenere inammissibile la novità delle contestazione svolte dalle dell'Agenzia rispetto alle motivazioni dell'atto di diniego, non si è attenuta all'insegnamento sopra evidenziato. 3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata, va, dunque, cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]