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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03944/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. ritenuto che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di resistenza a p.u., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, prospetta una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti di prova ed è, pertanto, inammissibili (si vedano pagg. 2 e 3 ove si spiega per quali ragioni la condotta dell'imputato, che non ha rispettato "l'alt" delle forze dell'ordine e si è dato alla fuga, così costringendo gli operanti a un pericoloso inseguimento, non può considerarsi resistenza passiva).

Quanto al secondo motivo, si rileva che le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, per l'assenza di elementi positivi di valutazione e per l'esistenza di un precedente a carico dell'imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ui A Costanzo gtla ST

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. ritenuto che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di resistenza a p.u., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, prospetta una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti di prova ed è, pertanto, inammissibili (si vedano pagg. 2 e 3 ove si spiega per quali ragioni la condotta dell'imputato, che non ha rispettato "l'alt" delle forze dell'ordine e si è dato alla fuga, così costringendo gli operanti a un pericoloso inseguimento, non può considerarsi resistenza passiva). Quanto al secondo motivo, si rileva che le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, per l'assenza di elementi positivi di valutazione e per l'esistenza di un precedente a carico dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ui A Costanzo gtla ST
Sentenza Cassazione n. 03944/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris