CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24845/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9723/25 Troudi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (v. in particolare p. 3 là dove la Corte dà atto di come sia mancato qualsivoglia segnale di resipiscenza o impegno, anche solo in termini conciliativi, nei confronti della persona offesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/