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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16542/2026

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a del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiovanniBattista Bertolini che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenzadel giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza del 22 novembre 2023,che aveva condannato H.Q. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione inordine al delitto di cui agli artt.612-bis cod. pen., aggravato dalla sussistenza di unarelazione affettiva e commesso tra gennaio 2019 e aprile 2021 (capo A) e al delitto di cuiall’art.614, comma 4, cod.pen, commesso il 5 luglio 2020 (capo B); la pena finale era statacalcolata, previo riconoscimento di recidiva qualificata e di circostanze attenuanti genericheequivalenti, sulla pena base di anni due di reclusione per il più grave delitto di cui al capo A,cui erano stati aggiunti, in continuazione, mesi 3 di reclusione sul capo B; la pena era statapoi ridotta a quella finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ragione del rito abbreviato.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione H.Q. per mezzodel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo riguarda la ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazioneal capo A, con riferimento alla quale si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di leggedi cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c), la mancataassunzione di una prova decisiva di cui alla lett.d) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

In particolare, il ricorrente evidenzia come, nella formale querela del 12 aprile 2021,la persona offesa si sia limitata ad esprimere la richiesta punitiva con riferimento «aimaltrattamenti e agli atti persecutori» perpetrati in suo danno da H.Q. ,indicandone il luogo e il periodo; solo il giorno successivo, su delega del magistrato, rendevadelle sommarie informazioni con le quali descriveva dettagliatamente i fatti.

Investita dellaquestione, la Corte di appello aveva ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità, attesoche tali atti si integrano reciprocamente, manifestando la chiara volontà della persona offesadi procedere penalmente nei confronti di H.Q. .

Nel ricorso si lamenta che la Corte di appello avrebbe creato una condizione diprocedibilità ibrida, in violazione di legge.2.2.

Il secondo motivo attiene alla mancata contestazione dell’ipotesi aggravata dellafattispecie di cui all’art.614 cod.pen. di cui al capo B e alla relativa procedibilità d’ufficio, conriferimento alla quale si lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cuialla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c) e il vizio di motivazione dicui alla lett. e).In particolare, il ricorrente lamenta che nella rubrica dell’imputazione viene indicato ilcomma quarto dell’art.614 cod.pen., il quale contiene l’elencazione delle ipotesi aggravateper le quali si procede d’ufficio.

Nel corpo dell’imputazione, peraltro, viene esplicitata un’altraaggravante, non appartenente a tale elenco, ovvero quella di avere commesso il fatto pereseguire il delitto di cui al capo A, prevista dall’art.61 n.2 cod.pen.Poiché non era stata contestata alcuna delle aggravanti che rendono la fattispecieprocedibile d’ufficio, il reato doveva ritenersi improcedibile, in quanto la querela era stataresa per altri fatti e, comunque, tardivamente rispetto al presente.Investita della questione, la Corte di appello aveva ritenuto che l’aggravante dellaviolenza alla persona potesse ritenersi correttamente contestata, in ragione del rinviooperato al capo quarto dell’art.614 cod.pen. nella rubrica dell’imputazione.

Con riferimento atale valutazione venivano dedotti i vizi anzidetti.2.3.

Il terzo motivo attiene alla motivazione sugli elementi costitutivi della fattispecie distalking contestata al capo A, con riferimento alla quale si lamenta, ai sensi dell’art. 606,comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cuialla lett.c), e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare circa l’attendibilità dellapersona offesa, la cui credibilità era stata contestata con specifico motivo di appello, inragione di molteplici circostanze di fatto.A seguire si riportavano una sequela di circostanze di fatto, asseritamente emergentidalle annotazioni delle forze di polizia e dalla documentazione sanitaria, dalle qualiemergerebbe una situazione di conflittualità reciproca tra le parti; la Corte di appello avrebbeoperato un travisamento della prova, non tenendo in considerazione tali circostanze di fatto,per trarre un convincimento incompatibile con le stesse.Quale conseguenza del travisamento della prova, la Corte sarebbe incorsa nell’ulteriorevizio della erronea applicazione della legge penale, sussumendo i fatti nella fattispeciedelittuosa di cui all’art.612 bis cod.pen., della quale invece non sussistevano gli elementicostitutivi, attesa la situazione di reciprocità delle liti e l’assenza di una posizione diassoggettamento della vittima.2.4.

Il quarto motivo attiene alla valutazione operata dal giudice in ordine allasussistenza della fattispecie di violazione di domicilio cui al capo B, in relazione alla quale sicontesta, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza dinorme processuali di cui alla lett.c) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).In particolare, mentre nel percorso valutativo sotteso al capo A la Corte avevamaggiormente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, in relazione al capo B avevainvece dato prevalenza alle annotazioni della p.g.

Tale motivazione sarebbe contraddittoria eillogica, poiché farebbe prevalere ora l’una ora l’altra, tra due fonti di prova che risultano incontrasto tra loro.2.5.

Il quinto motivo attiene al calcolo della pena, con riferimento alla quale si lamenta aisensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di normeprocessuali di cui alla lett.c), e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

In particolare la parte,con specifico motivo di appello, aveva lamentato che la pena base era eccessiva, che lacontestazione della recidiva era errata, che era errato il bilanciamento delle circostanze eche era eccessivo l’aumento di pena applicato per la continuazione.

La Corte di appelloavrebbe omesso di dare risposta rispetto a tale motivo di appello.3.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte, con la quale è stata sollecitata una dichiarazione d’inammissibilità delricorso per genericità dei motivi.4.

Il 13 gennaio è pervenuta una memoria di replica del difensore del ricorrente con laquale, confutando le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, si insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato con riferimento al motivo n.2 , per il resto è infondato e deve essererigettato, per le ragioni di seguito indicate.2.

In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti cinque punti, si osserva quantosegue:2.1 Il primo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazioneal capo A (art.612- bis cod.pen.), deve essere rigettato.Nel primo atto di querela del 12 aprile 2021, la persona offesa aveva chiesto che siprocedesse per i delitti «di maltrattamenti e atti persecutori posti in essere da H.Q.[...] , indicando altresì il luogo e il tempo; il giorno successivo integrava l’atto con ladescrizione dettagliata delle condotte.

La Corte di appello motivava esaustivamente circa lapossibilità che la formale richiesta punitiva espressa in data 12 aprile 2021, con riferimento acondotte generiche ma riconducibili a fattispecie delittuose, venisse integrata il giornosuccessivo attraverso la dettagliata esposizione dei fatti.Con l’atto di querela la parte, ex art.336 cod.proc.pen., manifesta la volontà che siproceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.È consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la querela devecontenere gli elementi di fatto essenziali, a prescindere dalla qualificazione giuridica, oltreche la manifestazione inequivoca della volontà di punire il colpevole che non necessita diessere reiterata nell'integrazione di querela, avente ad oggetto la successiva specificazionedelle modalità, attraverso un'informativa ulteriore del querelante; contenuto necessario esufficiente per la sua validità, è che l'interessato manifesti l'istanza di punizione in ordine adun fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (Sez. 3, n. 49789 del 26/06/2019, A.,Rv. 278270).Qualora l’atto di querela non contenga neppure tali contenuti minimi, lo stesso puòessere integrato successivamente, purché ciò avvenga entro i termini previsti per la relativaproposizione.

La Corte ha ribadito più volte il principio secondo il quale una querela priva deirequisiti di validità può essere sanata attraverso un atto successivo, reso nei termini per lapresentazione, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto "ex tunc",della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente (Sez.2, n.35023 del09/10/2020, n.m.).Deve dunque ritenersi ritualmente proposta la querela che si articoli in due attidichiarativi, contenenti l’uno la volontà punitiva con riferimento generico ai fatti e l’altro ladescrizione dettagliata di questi ultimi, purché entrambi siano resi entro il termine fissatodalla norma per la proposizione dell’atto.2.2.

Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata contestazione dell’ipotesiaggravata della violazione di domicilio di cui all’art.614 commi 3 e 4 cod.pen., (contestata alcapo B) e alla relativa procedibilità d’ufficio, deve essere accolta sotto il profilo del difetto dimotivazione di cui alla lettera e) dell’art.606 cod.proc.pen.

Nella rubrica dell’imputazione viene contestato il delitto di cui all’art.614 «comma 4»cod.pen.; nel testo si esplicita che il fatto è aggravato in quanto commessoper eseguire ilreato di stalking di cui al capo A. Nel corpo dell’imputazione non era dunque contestataespressamente alcuna delle circostanze aggravanti elencate ai commi 3 e 4 dell’art.614cod.pen., la cui presenza rende la fattispecie procedibile d’ufficio.

La querela in atti era stata resa oltre nove mesi dopo rispetto al fatto, e dovrebbepertanto considerarsi tardiva se la fattispecie si ritenesse soggetta a condizione diprocedibilità.

La Corte di appello riteneva che l’aggravante «della violenza contro la persona»dovesse considerarsi implicitamente contestata nell’imputazione, attraverso il richiamooperato al comma 4 dell’art.614 cod.pen., il quale contiene l’elencazione di specificheaggravanti che la rendono procedibile d’ufficio e, tra queste, l’esercizio di violenza sullapersona.

Orbene, l'art. 417 cod. proc. pen. richiede che, nella richiesta di rinvio a giudizio,l'enunciazione dell'addebito debba essere resa in forma chiara e precisa.

Questa Corte hapiù volte affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezzasull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, inmodo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, nonessendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa(Sez. 3 n. 9314 del 16/11/2023, P., Rv. 286023).

Si è altresì affermato più volte che anche il mero richiamo di una norma che prevedauna specifica aggravante, possa consentire alla parte di difendersi adeguatamente, seppurele circostanze di fatto non siano esplicitate nel corpo dell’imputazione.

Nel presente caso, peraltro, il Pubblico ministero si era limitato a richiamare ilcomma 4 dell’art.614 cod. pen., il quale contiene non una, ma un’elencazione di aggravanti,senza fornire ulteriori indicazioni che consentissero di individuare quale, tra le ipotesielencate, fosse stata richiamata.

Orbene, il mero riferimento ad una norma che contenga un’elencazione d’ipotesi,senza ulteriori indicazioni che consentano di individuare quale, tra le ipotesi elencate, siastata richiamata, non consente alla parte un pieno esercizio del diritto di difesa, in quantonon la pone nelle condizioni di comprendere quale sia la condotta contestata.

Ciò vale siacon riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, sia con riferimento ad eventualicircostanze aggravanti.

Vero è che nell’imputazione si esplicitava che la violazione di domicilio era stataoperata al fine di commettere il delitto di stalking di cui al capo A; se tale richiamo venisseinterpretato come implicito richiamo ad atti di violenza alla persona, integrativi dellafattispecie precedente, potrebbe ritenersi correttamente contestata l’aggravante dellaviolenza alla persona.

Si osserva peraltro che la Corte di appello aveva rigettato il motivo di appello conaltra motivazione, non condivisibile in quanto fondata su un’errata interpretazione dellanorma processuale di cui all’art.417 cod.proc.pen.

Sullo specifico punto, dunque, il ricorso deve essere accolto.

L’annullamento vadisposto con rinvio, perché il giudice dell’appello possa correttamente rivalutare e motivaresulla presenza o meno dell’aggravante nel corpo della contestazione.

Tale valutazione costituisce presupposto logico rispetto a quella che riguarda laprocedibilità del delitto contestato al capo B dell’imputazione.

Qualora difettasse una corretta contestazione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4dell’art.614 cod.pen., la fattispecie in esame dovrebbe considerarsi quella di cui al comma 1dell’art.614 cod.pen., procedibile a querela di parte.

In tale ipotesi difetterebbe la condizionedi procedibilità, atteso che la querela interveniva ad oltre nove mesi di distanza dallospecifico fatto.

2.3. In relazione al terzo motivo, attinente agli elementi costitutivi della fattispecie distalking contestata al capo A, il ricorso deve essere rigettato.Quanto alla motivazione sulla attendibilità della persona offesa, la Corte di appellorichiamava e faceva propria la valutazione espressa dal giudice di primo grado, rilevandoinoltre come gli elementi estrinseci (certificati medici e annotazioni della p.g.) offrisseroplurimi riscontri rispetto a tale versione dei fatti, mentre gli elementi valorizzati dalla difesapotevano, al più, risultare neutri sotto tale profilo.Si tratta di una tecnica redazionale ben ammissibile, nella misura in cui il giudice delsecondo grado dia atto di avere effettivamente valutato e fatto proprie le argomentazioni giàespresse dal giudice che lo ha preceduto, senza eludere la risposta allo specifico motivo diappello.

Nel caso di specie, la Corte ripercorreva gli elementi addotti dalla difesa perscardinare il giudizio sulla attendibilità della persona offesa e li confutava.In particolare, la Corte esaminava i molteplici elementi di fatto addotti dalla Difesa persostenere una diversa ricostruzione e, per ciascuno, evidenziava come fosse stata offertauna lettura parziale e fuorviante; la lettura integrale degli atti menzionati dalla difesa,consentiva invece di raccogliere riscontri al narrato della persona offesa o, al più,aggiungevano elementi ulteriori che non smentivano la versione resa, restando a tal fineneutri.

La Corte, dunque, non incorreva in un vizio di travisamento della prova, atteso chenon trascurava alcuno degli elementi di fatto valorizzati dalla Difesa ma, rileggendo imedesimi nel più ampio quadro probatorio, perveniva a conclusioni di segno opposto.Le ulteriori doglianze della Difesa attengono prettamente al merito del giudizio, attesoche si lamenta che il giudice abbia tratto dai fatti «un convincimento diverso dallo id quodplerumque accidit».Non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo la quale il giudice avrebbecommesso un errore di diritto, ritenendo la sussistenza della fattispecie di stalking pur inpresenza di una situazione di litigiosità reciproca ed in assenza dell’evento della fattispecie.Dopo aver esaminato tutti gli elementi di prova, le opposte dichiarazioni delle parti e lacoincidenza dei riscontri con la versione offerta dalla persona offesa, la Corte perveniva alconvincimento che sussistessero sia la condotta aggressiva e molesta da partedell’imputato, sia l’evento di danno in capo alla vittima.

Tale percorso valutativo,compiutamente e logicamente motivato, non può essere sindacato nella presente sede.2.4.

In relazione al quarto motivo, attinente alla motivazione sulla sussistenza dellafattispecie di violazione di domicilio contestata al capo B, deve essere rigettato.La Corte ha chiarito che non sussiste alcun contrasto tra quanto dichiarato dalla personaoffesa e quanto emerge dalle annotazioni della p.g. e dai certificati medici, potendosi anzi ledue fonti di prova integrare reciprocamente.Per tale motivo non è illogica la motivazione che faccia maggiormente riferimento oraall’una ora all’altra delle fonti di prova.2.5.

In relazione al quinto motivo, attinente al calcolo della pena e all’omessa pronunciadella Corte di appello sui relativi motivi, deve essere rigettato.

Investita della questione, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sullaquantificazione della pena, ritenendola adeguatamente parametrata ai criteri di cui all’art.133cod.pen. e alle circostanze del caso concreto, sì come ha ritenuto presente la recidiva sullabase non solo dei precedenti, ma anche sul concreto giudizio relativo alla pericolositàsociale.

La doglianza relativa al quantum di pena applicato per la continuazione, attieneesclusivamente al merito del giudizio e non può essere sindacata nella presente sede dilegittimità.Resta salva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel caso in cui dovesseessere escluso il reato di cui al capo B).Ritenuto che sussistano legittimi motivi di tutela della riservatezza ex art. 52, d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, la sentenza deve essere oscurata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di procedibilità del reato diviolazione di domicilio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corted'appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 20/01/2026Ritenuto che sussistano legittimi motivi di tutela della riservatezza ex art. 52, d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, la sentenza deve essere oscurata.

Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiovanniBattista Bertolini che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenzadel giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza del 22 novembre 2023,che aveva condannato H.Q. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione inordine al delitto di cui agli artt.612-bis cod. pen., aggravato dalla sussistenza di unarelazione affettiva e commesso tra gennaio 2019 e aprile 2021 (capo A) e al delitto di cuiall’art.614, comma 4, cod.pen, commesso il 5 luglio 2020 (capo B); la pena finale era statacalcolata, previo riconoscimento di recidiva qualificata e di circostanze attenuanti genericheequivalenti, sulla pena base di anni due di reclusione per il più grave delitto di cui al capo A,cui erano stati aggiunti, in continuazione, mesi 3 di reclusione sul capo B; la pena era statapoi ridotta a quella finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ragione del rito abbreviato.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione H.Q. per mezzodel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo riguarda la ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazioneal capo A, con riferimento alla quale si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di leggedi cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c), la mancataassunzione di una prova decisiva di cui alla lett.d) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e). In particolare, il ricorrente evidenzia come, nella formale querela del 12 aprile 2021,la persona offesa si sia limitata ad esprimere la richiesta punitiva con riferimento «aimaltrattamenti e agli atti persecutori» perpetrati in suo danno da H.Q. ,indicandone il luogo e il periodo; solo il giorno successivo, su delega del magistrato, rendevadelle sommarie informazioni con le quali descriveva dettagliatamente i fatti. Investita dellaquestione, la Corte di appello aveva ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità, attesoche tali atti si integrano reciprocamente, manifestando la chiara volontà della persona offesadi procedere penalmente nei confronti di H.Q. . Nel ricorso si lamenta che la Corte di appello avrebbe creato una condizione diprocedibilità ibrida, in violazione di legge.2.2. Il secondo motivo attiene alla mancata contestazione dell’ipotesi aggravata dellafattispecie di cui all’art.614 cod.pen. di cui al capo B e alla relativa procedibilità d’ufficio, conriferimento alla quale si lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cuialla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c) e il vizio di motivazione dicui alla lett. e).In particolare, il ricorrente lamenta che nella rubrica dell’imputazione viene indicato ilcomma quarto dell’art.614 cod.pen., il quale contiene l’elencazione delle ipotesi aggravateper le quali si procede d’ufficio. Nel corpo dell’imputazione, peraltro, viene esplicitata un’altraaggravante, non appartenente a tale elenco, ovvero quella di avere commesso il fatto pereseguire il delitto di cui al capo A, prevista dall’art.61 n.2 cod.pen.Poiché non era stata contestata alcuna delle aggravanti che rendono la fattispecieprocedibile d’ufficio, il reato doveva ritenersi improcedibile, in quanto la querela era stataresa per altri fatti e, comunque, tardivamente rispetto al presente.Investita della questione, la Corte di appello aveva ritenuto che l’aggravante dellaviolenza alla persona potesse ritenersi correttamente contestata, in ragione del rinviooperato al capo quarto dell’art.614 cod.pen. nella rubrica dell’imputazione. Con riferimento atale valutazione venivano dedotti i vizi anzidetti.2.3. Il terzo motivo attiene alla motivazione sugli elementi costitutivi della fattispecie distalking contestata al capo A, con riferimento alla quale si lamenta, ai sensi dell’art. 606,comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cuialla lett.c), e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare circa l’attendibilità dellapersona offesa, la cui credibilità era stata contestata con specifico motivo di appello, inragione di molteplici circostanze di fatto.A seguire si riportavano una sequela di circostanze di fatto, asseritamente emergentidalle annotazioni delle forze di polizia e dalla documentazione sanitaria, dalle qualiemergerebbe una situazione di conflittualità reciproca tra le parti; la Corte di appello avrebbeoperato un travisamento della prova, non tenendo in considerazione tali circostanze di fatto,per trarre un convincimento incompatibile con le stesse.Quale conseguenza del travisamento della prova, la Corte sarebbe incorsa nell’ulteriorevizio della erronea applicazione della legge penale, sussumendo i fatti nella fattispeciedelittuosa di cui all’art.612 bis cod.pen., della quale invece non sussistevano gli elementicostitutivi, attesa la situazione di reciprocità delle liti e l’assenza di una posizione diassoggettamento della vittima.2.4. Il quarto motivo attiene alla valutazione operata dal giudice in ordine allasussistenza della fattispecie di violazione di domicilio cui al capo B, in relazione alla quale sicontesta, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza dinorme processuali di cui alla lett.c) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).In particolare, mentre nel percorso valutativo sotteso al capo A la Corte avevamaggiormente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, in relazione al capo B avevainvece dato prevalenza alle annotazioni della p.g. Tale motivazione sarebbe contraddittoria eillogica, poiché farebbe prevalere ora l’una ora l’altra, tra due fonti di prova che risultano incontrasto tra loro.2.5. Il quinto motivo attiene al calcolo della pena, con riferimento alla quale si lamenta aisensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di normeprocessuali di cui alla lett.c), e il vizio di motivazione di cui alla lett. e). In particolare la parte,con specifico motivo di appello, aveva lamentato che la pena base era eccessiva, che lacontestazione della recidiva era errata, che era errato il bilanciamento delle circostanze eche era eccessivo l’aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte di appelloavrebbe omesso di dare risposta rispetto a tale motivo di appello.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte, con la quale è stata sollecitata una dichiarazione d’inammissibilità delricorso per genericità dei motivi.4. Il 13 gennaio è pervenuta una memoria di replica del difensore del ricorrente con laquale, confutando le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, si insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo n.2 , per il resto è infondato e deve essererigettato, per le ragioni di seguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti cinque punti, si osserva quantosegue:2.1 Il primo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazioneal capo A (art.612- bis cod.pen.), deve essere rigettato.Nel primo atto di querela del 12 aprile 2021, la persona offesa aveva chiesto che siprocedesse per i delitti «di maltrattamenti e atti persecutori posti in essere da H.Q.[...] , indicando altresì il luogo e il tempo; il giorno successivo integrava l’atto con ladescrizione dettagliata delle condotte. La Corte di appello motivava esaustivamente circa lapossibilità che la formale richiesta punitiva espressa in data 12 aprile 2021, con riferimento acondotte generiche ma riconducibili a fattispecie delittuose, venisse integrata il giornosuccessivo attraverso la dettagliata esposizione dei fatti.Con l’atto di querela la parte, ex art.336 cod.proc.pen., manifesta la volontà che siproceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.È consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la querela devecontenere gli elementi di fatto essenziali, a prescindere dalla qualificazione giuridica, oltreche la manifestazione inequivoca della volontà di punire il colpevole che non necessita diessere reiterata nell'integrazione di querela, avente ad oggetto la successiva specificazionedelle modalità, attraverso un'informativa ulteriore del querelante; contenuto necessario esufficiente per la sua validità, è che l'interessato manifesti l'istanza di punizione in ordine adun fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (Sez. 3, n. 49789 del 26/06/2019, A.,Rv. 278270).Qualora l’atto di querela non contenga neppure tali contenuti minimi, lo stesso puòessere integrato successivamente, purché ciò avvenga entro i termini previsti per la relativaproposizione. La Corte ha ribadito più volte il principio secondo il quale una querela priva deirequisiti di validità può essere sanata attraverso un atto successivo, reso nei termini per lapresentazione, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto "ex tunc",della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente (Sez.2, n.35023 del09/10/2020, n.m.).Deve dunque ritenersi ritualmente proposta la querela che si articoli in due attidichiarativi, contenenti l’uno la volontà punitiva con riferimento generico ai fatti e l’altro ladescrizione dettagliata di questi ultimi, purché entrambi siano resi entro il termine fissatodalla norma per la proposizione dell’atto.2.2. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata contestazione dell’ipotesiaggravata della violazione di domicilio di cui all’art.614 commi 3 e 4 cod.pen., (contestata alcapo B) e alla relativa procedibilità d’ufficio, deve essere accolta sotto il profilo del difetto dimotivazione di cui alla lettera e) dell’art.606 cod.proc.pen. Nella rubrica dell’imputazione viene contestato il delitto di cui all’art.614 «comma 4»cod.pen.; nel testo si esplicita che il fatto è aggravato in quanto commessoper eseguire ilreato di stalking di cui al capo A. Nel corpo dell’imputazione non era dunque contestataespressamente alcuna delle circostanze aggravanti elencate ai commi 3 e 4 dell’art.614cod.pen., la cui presenza rende la fattispecie procedibile d’ufficio. La querela in atti era stata resa oltre nove mesi dopo rispetto al fatto, e dovrebbepertanto considerarsi tardiva se la fattispecie si ritenesse soggetta a condizione diprocedibilità. La Corte di appello riteneva che l’aggravante «della violenza contro la persona»dovesse considerarsi implicitamente contestata nell’imputazione, attraverso il richiamooperato al comma 4 dell’art.614 cod.pen., il quale contiene l’elencazione di specificheaggravanti che la rendono procedibile d’ufficio e, tra queste, l’esercizio di violenza sullapersona. Orbene, l'art. 417 cod. proc. pen. richiede che, nella richiesta di rinvio a giudizio,l'enunciazione dell'addebito debba essere resa in forma chiara e precisa. Questa Corte hapiù volte affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezzasull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, inmodo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, nonessendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa(Sez. 3 n. 9314 del 16/11/2023, P., Rv. 286023). Si è altresì affermato più volte che anche il mero richiamo di una norma che prevedauna specifica aggravante, possa consentire alla parte di difendersi adeguatamente, seppurele circostanze di fatto non siano esplicitate nel corpo dell’imputazione. Nel presente caso, peraltro, il Pubblico ministero si era limitato a richiamare ilcomma 4 dell’art.614 cod. pen., il quale contiene non una, ma un’elencazione di aggravanti,senza fornire ulteriori indicazioni che consentissero di individuare quale, tra le ipotesielencate, fosse stata richiamata. Orbene, il mero riferimento ad una norma che contenga un’elencazione d’ipotesi,senza ulteriori indicazioni che consentano di individuare quale, tra le ipotesi elencate, siastata richiamata, non consente alla parte un pieno esercizio del diritto di difesa, in quantonon la pone nelle condizioni di comprendere quale sia la condotta contestata. Ciò vale siacon riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, sia con riferimento ad eventualicircostanze aggravanti. Vero è che nell’imputazione si esplicitava che la violazione di domicilio era stataoperata al fine di commettere il delitto di stalking di cui al capo A; se tale richiamo venisseinterpretato come implicito richiamo ad atti di violenza alla persona, integrativi dellafattispecie precedente, potrebbe ritenersi correttamente contestata l’aggravante dellaviolenza alla persona. Si osserva peraltro che la Corte di appello aveva rigettato il motivo di appello conaltra motivazione, non condivisibile in quanto fondata su un’errata interpretazione dellanorma processuale di cui all’art.417 cod.proc.pen. Sullo specifico punto, dunque, il ricorso deve essere accolto. L’annullamento vadisposto con rinvio, perché il giudice dell’appello possa correttamente rivalutare e motivaresulla presenza o meno dell’aggravante nel corpo della contestazione. Tale valutazione costituisce presupposto logico rispetto a quella che riguarda laprocedibilità del delitto contestato al capo B dell’imputazione. Qualora difettasse una corretta contestazione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4dell’art.614 cod.pen., la fattispecie in esame dovrebbe considerarsi quella di cui al comma 1dell’art.614 cod.pen., procedibile a querela di parte. In tale ipotesi difetterebbe la condizionedi procedibilità, atteso che la querela interveniva ad oltre nove mesi di distanza dallospecifico fatto. 2.3. In relazione al terzo motivo, attinente agli elementi costitutivi della fattispecie distalking contestata al capo A, il ricorso deve essere rigettato.Quanto alla motivazione sulla attendibilità della persona offesa, la Corte di appellorichiamava e faceva propria la valutazione espressa dal giudice di primo grado, rilevandoinoltre come gli elementi estrinseci (certificati medici e annotazioni della p.g.) offrisseroplurimi riscontri rispetto a tale versione dei fatti, mentre gli elementi valorizzati dalla difesapotevano, al più, risultare neutri sotto tale profilo.Si tratta di una tecnica redazionale ben ammissibile, nella misura in cui il giudice delsecondo grado dia atto di avere effettivamente valutato e fatto proprie le argomentazioni giàespresse dal giudice che lo ha preceduto, senza eludere la risposta allo specifico motivo diappello. Nel caso di specie, la Corte ripercorreva gli elementi addotti dalla difesa perscardinare il giudizio sulla attendibilità della persona offesa e li confutava.In particolare, la Corte esaminava i molteplici elementi di fatto addotti dalla Difesa persostenere una diversa ricostruzione e, per ciascuno, evidenziava come fosse stata offertauna lettura parziale e fuorviante; la lettura integrale degli atti menzionati dalla difesa,consentiva invece di raccogliere riscontri al narrato della persona offesa o, al più,aggiungevano elementi ulteriori che non smentivano la versione resa, restando a tal fineneutri. La Corte, dunque, non incorreva in un vizio di travisamento della prova, atteso chenon trascurava alcuno degli elementi di fatto valorizzati dalla Difesa ma, rileggendo imedesimi nel più ampio quadro probatorio, perveniva a conclusioni di segno opposto.Le ulteriori doglianze della Difesa attengono prettamente al merito del giudizio, attesoche si lamenta che il giudice abbia tratto dai fatti «un convincimento diverso dallo id quodplerumque accidit».Non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo la quale il giudice avrebbecommesso un errore di diritto, ritenendo la sussistenza della fattispecie di stalking pur inpresenza di una situazione di litigiosità reciproca ed in assenza dell’evento della fattispecie.Dopo aver esaminato tutti gli elementi di prova, le opposte dichiarazioni delle parti e lacoincidenza dei riscontri con la versione offerta dalla persona offesa, la Corte perveniva alconvincimento che sussistessero sia la condotta aggressiva e molesta da partedell’imputato, sia l’evento di danno in capo alla vittima. Tale percorso valutativo,compiutamente e logicamente motivato, non può essere sindacato nella presente sede.2.4. In relazione al quarto motivo, attinente alla motivazione sulla sussistenza dellafattispecie di violazione di domicilio contestata al capo B, deve essere rigettato.La Corte ha chiarito che non sussiste alcun contrasto tra quanto dichiarato dalla personaoffesa e quanto emerge dalle annotazioni della p.g. e dai certificati medici, potendosi anzi ledue fonti di prova integrare reciprocamente.Per tale motivo non è illogica la motivazione che faccia maggiormente riferimento oraall’una ora all’altra delle fonti di prova.2.5. In relazione al quinto motivo, attinente al calcolo della pena e all’omessa pronunciadella Corte di appello sui relativi motivi, deve essere rigettato. Investita della questione, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sullaquantificazione della pena, ritenendola adeguatamente parametrata ai criteri di cui all’art.133cod.pen. e alle circostanze del caso concreto, sì come ha ritenuto presente la recidiva sullabase non solo dei precedenti, ma anche sul concreto giudizio relativo alla pericolositàsociale. La doglianza relativa al quantum di pena applicato per la continuazione, attieneesclusivamente al merito del giudizio e non può essere sindacata nella presente sede dilegittimità.Resta salva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel caso in cui dovesseessere escluso il reato di cui al capo B).Ritenuto che sussistano legittimi motivi di tutela della riservatezza ex art. 52, d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, la sentenza deve essere oscurata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di procedibilità del reato diviolazione di domicilio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corted'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/01/2026Ritenuto che sussistano legittimi motivi di tutela della riservatezza ex art. 52, d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, la sentenza deve essere oscurata. Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 16542/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris