CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 10420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Milano, in data 25 novembre 2021, ha rigettato il ricorso in opposizione dalla stessa presentato avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla stessa Corte d'appello in data 22 giugno 2021. 1.1. Giova premettere che la Torna, qualificatasi come cittadina rumena, era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti dal Tribunale di Milano; e che il provvedimento di revoca emesso dalla conseguiva a conforme richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, fondata sulla mancanza di elementi (con particolare riguardo all'irreperibilità del codice fiscale dell'interessata). In esito all'opposizione presentata dall'odierna ricorrente ex art. 99, d.P.R. 115/2002 cit., il Presidente del Collegio d'appello ha rigettato il ricorso, sul rilievo che vi sarebbe incertezza in ordine alle generalità dell'instante, soggetto sedicente e privo di codice fiscale, ai fini del controllo della sua posizione reddituale. 2. Contro quest'ultimo provvedimento la Torna articola tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge, con riferimento alla mancata indicazione del codice fiscale, deducendo che tale elemento non può andare a detrimento dell'imputata, cui non può essere ascritta alcuna negligenza al riguardo, in quanto cittadina rumena non regolarmente soggiornante in territorio italiano e impossibilitata a richiedere e ottenere detto documento. In aggiunta a ciò, la ricorrente richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 144 del 10 maggio 2014 circa l'ingiustizia e la irrazionalità di una norma che impedisca allo straniero irregolare di fruire del gratuito patrocinio; ed evidenzia di avere dichiarato, ai fini della sua identificazione, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio in Romania. Sottolinea poi l'esponente che l'interpretazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002 non potrebbe mai porsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione sull'esercizio del diritto di difesa, né con altre fonti di diritto sovranazionali che affermano tale diritto, e che del resto l'art. 90 dello stesso d.P.R. 115/2002 equipara, ai fini dell'ammissione al patrocinio, lo straniero al cittadino italiano. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge a proposito dell'art. 112 del citato d.P.R. 115/2002, in relazione al quale la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate non può integrare la prova della mancanza delle condizioni reddituali dell'interessata, atteso che lo stesso Ufficio finanziario si limita a rilevare la mancanza di elementi per verificare la situazione reddituale della richiedente; con la conseguenza che non può procedersi alla revoca dell'ammissione al beneficio, in mancanza di prove circa l'incompatibilità delle condizioni di reddito della Torna con il beneficio stesso. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge per motivazione apparente da parte della Corte di merito, laddove vi si afferma come "provata" la mancanza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti; quanto alla Toma, del resto, non era in discussione l'accertamento della sua nazionalità (come affermato nel precedente giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato), ma solo la mancanza di un codice fiscale. Ne deriva che l'ordinanza risulta sprovvista dei requisiti minimi di motivazione e che, dunque, essa dev'essere annullata in quanto la sua motivazione risulta apparente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato in tutti i motivi in esso proposti. E' al riguardo dirimente la considerazione che l'interessata (che peraltro, ove si trattasse realmente di cittadina rumena, sarebbe comunque soggetto non irregolare sul territorio, in quanto appartenente a Stato membro dell'Unione Europea dal 2007) ha fornito - con autocertificazione che si presume redatta ai sensi dell'art. 94, d.P.R. 115/2002 - generalità che, a seguito di accertamenti, non sono risultate idonee ad accertarne la situazione reddituale, secondo quanto argomentato nel provvedimento impugnato; ed é noto che é legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza in ordine alle generalità dell'instante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio (cfr. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 58397 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274954). Dunque il profilo attinente alla mancanza di codice fiscale, cui la ricorrente conferisce preminente rilievo, non é che uno degli aspetti collegati all'incertezza sulla condizione reddituale della stessa, che sulla base delle generalità da lei dichiarate é risultata insuscettibile di accertamento. Non sono perciò configurabili le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente sia nel primo che nel secondo motivo, atteso che le indicazioni richieste al soggetto interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato hanno, fra l'altro, la funzione di accertare il possesso delle condizioni reddituali che lo stesso testo unico sulle spese di giustizia indica come necessarie a pena di inammissibilità. Quanto al terzo motivo, esso é formulato per motivi non consentiti: la denunciata violazione di legge consisterebbe in questo caso, secondo quanto allegato dalla ricorrente, in un'ipotesi di motivazione apparente, laddove - anche in relazione a quanto osservato poc'anzi - é di tutta evidenza che la motivazione resa nel provvedimento impugnato non può definirsi apparente, atteso che tale ipotesi é ravvisabile soltanto quando la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioé, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100). E poiché il ricorso avverso rigetto dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 é esperibile solo per violazione di legge, ne consegue che il motivo in esame non é aderente a tale previsione e che risulta, pertanto, inammissibile. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de