CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona; nei confronti di: SERAFINO Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968; CHESSA Nicola, nato ad Alassio (Sv) il 14 gennaio 1975; avverso la sentenza n. 728 del Tribunale di Savona del 24 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 maggio 2021 il Tribunale di Savona ha mandato assolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza del fatto, in ordine al reato loro contestato sub B) del capo di imputazione elevato nei confronti dei medesimi, riguardante la violazione dell'art. 1161 cod. nav., perché, in qualità di legali rappresentanti della GRAF Sri, avente la gestione di uno stabilimento balneare, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Alassio, titolare di una concessione demaniale per la occupazione di un'area di 1123,67 mq, effettuava innovazioni non autorizzate, installando, senza averne titolo, all'interno dell'area un'automobile d'epoca, recante la targa 797331M, utilizzata quale deposito bancone frigorifero per le bevande, mentre ha assolto (recte: dichiarato non punibili) i medesimi ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al fatto loro contestato sub A) dello stesso capo di imputazione, riguardante la violazione del medesimo art. 1161 cod. nav., perché, nella ricordata qualità, arbitrariamente occupavano uno spazio del demanio marittimo, pari a circa 5 mq, posizionando, su di un'area antistante la struttura loro concessa, n. 7 botti di legno ad uso fioriere. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, limitatamente alla pronunzia assolutoria emessa in ordine al reato di cui al capo B), osservando che la sentenza impugnata sarebbe stata adottata in violazione della legge penale; ha, in particolare, lamentato il rappresentante della pubblica accusa che, essendo indiscusso il fatto che gli imputati abbiano apportato all'interno dell'area oggetto della concessione demaniale un'innovazione, la stessa, in quanto non autorizzata dall'ente concedente, costituirebbe, secondo l'avviso del ricorrente, violazione dell'art. 1161 cod. nav. Avrebbe, pertanto, errato nell'applicare la legge precettiva e punitiva il Tribunale di Savona nel non ritenere la penale responsabilità dei due imputati. La pubblica accusa ha, altresì, dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove in essa si rileva che gli imputati, nella qualità di legali rappresentanti della GRAF Sri non avevano realizzato alcuna occupazione abusiva del suolo demaniale essendosi limitati ad avere apposto un'autovettura all'interno della zona oggetto di concessione, concessione il cui contenuto non avrebbe impedito tale condotta; siffatta circostanza, infatti, si rivelerebbe eccentrica, ad avviso del Pm ricorrente, rispetto al capo di imputazione, che detta condotta di occupazione abusiva non contempla, ed in contrasto con il contenuto della concessione demaniale di cui la [OSCURATO:SOCIETA] è titolare la quale, nella "nella dettagliatissima elencazione delle opere presenti nell'area oggetto di concessione", non prevede l'oggetto di cui al capo di imputazione, ponendo, altresì, "l'espresso divieto, gravante sul concessionario, di eseguire opere non consentite o di variare quelle ammesse". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Ritiene la Corte - avendo dapprima dato atto della singolare circostanza (sulla quale è, peraltro, caduta la pietra tombale del giudicato non avendo essa formato oggetto di alcuna impugnazione) secondo la quale il Tribunale di Savona ha inteso "assolvere" gli imputati di cui alla intestazione della presente sentenza in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica loro contestata "perché non punibili per la particolare tenuità del fatto", laddove è evidente che non di assoluzione si tratti, riguardando questa una pronunzia ricognitiva della assoluta insussistenza o irrilevanza penale di una determinata condotta oggetto di contestazione penale, ma di mera declaratoria di non punibilità del fatto contestato, ed accertato come rispondente, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, all'astratto paradigma della condotta costituente reato ma che, per la particolare tenuità del danno da essa arrecato il legislatore ha inteso rendere non tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale a carico di chi lo abbia realizzato (sulla differenza fra assoluzione e dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 11 settembre 2017, n. 41330) - che le doglianze mosse dalla Procura della Repubblica savonese avverso la sentenza impugnata non colgano nel segno sotto un duplice ordine di profili. Deve, in primo luogo, osservarsi che la norma che si suppone essere stata infranta dalla condotta posta in essere dai due imputati, prevede che "chiunque (...) fa innovazioni non autorizzate" su uno spazio del demanio marittimo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda sino ad euro 516,00. Onde correttamente impostare la tematica che sottende alla soluzione da dare alla presente questione si impone, quindi, la precisazione della nozione di "innovazione non autorizzata". 3 ta“. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, prevedibilmente non molto copiosa - oltre ad avere precisato che, diversamente dal reato scaturente dalla condotta di abusiva occupazione di un suolo demaniale, il reato afferente alla introduzione di una innovazione abusiva in un tratto di demanio regolarmente detenuto in forza di un titolo concessorio, ha natura di reato istantaneo e non di reato permanente (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2012, n. 39455) - ha rilevato che integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 ottobre 2017, n. 48179); sulla base della conseguente casistica è stata attribuita la qualifica di innovazione alla realizzazione di una vasta area pavimentata ed alla attività consistente nella installazione di docce (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 ottobre 2017, n. 48179), nella installazione di un gazebo a servizio di un'attività di alaggio di imbarcazioni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 febbraio 2004, n. 7747), nell'allestimento di un campo da tennis (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 agosto 2000, n. 9222). Si tratta, come si vedei di tutte opere che, al di là della loro reciproca eterogeneità tipologica e funzionale, comportano tutte la materiale trasformazione - tendenzialmente non effimera e ricadente su di un'area avente una significativa estensione territoriale - dello spazio oggetto di concessione, finalizzata alla soddisfazione, attraverso l'introduzione di nuovi manufatti materiali, di un ulteriore interesse - autonomo rispetto al contenuto originario della concessione - del titolare della preesistente concessione. Appare a tal riguardo significativo segnalare come il legislatore abbia, invece, inteso depenalizzare, con riferimento al limitrofo reato di occupazione abusiva di area appartenente al demanio marittimo, a seguito della entrata in vigore della legge n. 561 del 1993, l'attività consistente nella occupazione di un'area demaniale realizzata attraverso la installazione su di essa di un veicolo; ciò al fine di sottrarre all'orbita del penalmente significativo quelle condotte dì minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permanente dello spazio, essendo possibile in tali casi un'immediata rimozione dell'ostacolo anche da parte dello stesso agente accertante (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 1995, n. 1426).Sembrerebbe distonico con tale tuttora condivisibile indirizzo - volto, peraltro, ad implementare il canone del "diritto penale minimo", la cui regola basilare è quella di attribuire rilevanza penale alle sole condotte violative in misura non minimale di situazioni giuridiche dotate di una qualche risonanza sociale, attribuendo ad altre forme di reazione sanzionatoria dell'ordinamento la repressione delle ipotesi di illecito inidonee a determinare un apprezzabile allarme sociale - riservare alla ipotesi ora in contestazione di innovazione abusiva, indubbiamente meno grave sotto il profilo del danno che essa apporta al bene interesse tutelato dalla norma e singolarmente caratterizzata quanto alla presente fattispecie proprio dalla installazione (ritenuta abusiva da parte della pubblica accusa) di un autoveicolo, un trattamento penale deteriore rispetto a quello che sarebbe stato riservato agli imputati laddove gli stessi avessero tenuto la medesima condotta ora loro contestata in maniera tale da realizzare una, sicuramente più preoccupante, ipotesi di occupazione abusiva trasmodando con il loro operato al di fuori dello spazio demaniale dato loro in concessione. A tali rilievi, già di per sé idonei a disattendere l'impugnazione della pubblica accusa, deve, peraltro, ancora aggiungersi che la concessione a suo tempo rilasciata alla GRAF Sri era tale che la predetta società avrebbe potuto legittimamente condurre l'attività di gestione del "chiosco-bar" ubicato all'interno dello stabilimento balneare denominato "[OSCURATO:PERSONA]". Deve ritenersi, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente Procura della Repubblica, che l'ambito concessorio - una volta chiarito che lo stesso prevedeva la possibilità di gestire all'interno dello spazio adibito a stabilimento balneare, un esercizio commerciale nel quale era, fra l'altro, offerta la somministrazione di bevande - prevedesse la possibilità per il concessionario di definire, secondo le proprie libere scelte imprenditoriali, gli strumenti attraverso i quali allestire lo spazio in questione per il migliore svolgimento della sua attività commerciale. Ritenere, come parrebbe sostenere la ricorrente Procura della Repubblica, la intangibiità in assenza di preventiva autorizzazione da parte del concedente dello status quo esistente al momento del rilascio della concessione, per come risultante dalla "dettagliatissima elencazione delle opere presenti nell'area oggetto di concessione" richiamata dalla ricorrente Procura della Repubblica, condurrebbe, ove il criterio fosse applicato con doverosa coerenza, a risultati evidentemente assurdi e paradossali, non consentendosi, ad esempio, al concessionario la sostituzione delle cosiddette "scorte morte" (si immagini gli arredi del "chiosco-bar" e dello stesso stabilimento balneare) una volte che le stesse fossero, per naturale consunzione, giunte ad obsolescenza, né si permetterebbe allo stesso, in contrasto con ogni positiva logica di progressione economica e commerciale e con la stessa ratio, volta a contrastare il fenomeno della "mano morta" demaniale, posta a fondamento della concessione ai privati dei beni pubblici, la realizzazione di qualsivoglia miglioria alla dotazione strumentale della impresa commerciale anche laddove la stessa non vada in alcun modo ad impattare sulla struttura naturale del bene dato in concessione. Ciò posto il Collegio - pur rilevando una certa "eccedenza motivazionale" (non tale, in ogni caso da determinare la illogicità della restante parte della motivazione della sentenza) presente nella decisione assunta da parte del Tribunale di Savona, il quale (oltre ad aver dato congruamente atto della circostanza che, essendo la installazione della autovettura all'interno dello spazio oggetto di concessione in favore della GRAF Sri funzionale alla gestione del "chiosco-bar", attività parimenti assentita dall'ente concedente, la stessa doveva intendersi consentita in quanto inserita nel quadro gestionale dell'attività commerciale di cui sopra) ha anche fatto, in modo ultroneo, riferimento, onde motivare la propria decisione assolutoria, al, non rilevante in quanto non oggetto di contestazione penale, elemento della inesistenza di una ulteriore occupazione in tal modo realizzata di suolo demaniale - osserva che, alla luce dei rilievi dianzi illustrati, il giudice di primo grado, nell'affermare la insussistenza del reato contestato ai due imputati sub B) della rubrica elevata nei loro confronti ha, con motivazione complessivamente adeguata e certamente non manifestamente illogica o contraddittoria, fatto buon governo delle disposizioni normative infondatamente ritenute violate secondo l'ipotesi accusatoria. Il ricorso della Procura della Repubblic