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CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 21845/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., (già MOLINI E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -[OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 706/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 306/2018; Oggetto R.G.N. 15717/2020 Cron.

Rep.

Ud.04/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l’ingiunzione emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di E. 1.315,37.

Premetteva il giudice d’appello che nel maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] e il datore di lavoro dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA] spa, avevano stipulato un accordo individuale economico; in data 21.1.2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di affitto azienda con la [OSCURATO:SOCIETA] , poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] ora [OSCURATO:SOCIETA]; a seguito del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] tale contratto di affitto si era risolto con retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011.

In ragione di tali circostanze la corte riteneva che le somme richieste dal Noschese, relative alle competenze del mese di dicembre 2014, fossero estranee alla responsabilità solidale della società [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di somme successive alla retrocessione dell’azienda nelle mani della curatela fallimentare Avverso detta decisione il Noschese ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] che pure ha depositato memoria successiva [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, la corte di merito, escluso la responsabilità solidale della società [OSCURATO:SOCIETA] per tutti i crediti vantati dal lavoratore Noschese (emolumento aggiuntivo all’indennità di mobilità pattuito con accordo individuale del 14- 28.5.2009).

Il ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie, in forza del contratto di affitto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] spa e la società Molini, tuttele obbligazioni della prima dovevano intendersi trasferite all’azienda conduttrice ivi compreso l’accordo individuale originariamente assunto con il lavoratore circa l’integrazione retributiva pattuita ed ivi compresi tutti i crediti non ancora scaduti. 2)- Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro con la Molini in data 5.9.2011, antecedentemente alla retrocessione.

Ciò, a giudizio del ricorrente, rendeva unico obbligato per l’integrazione in questione solo la società Molini.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Occorre preliminarmente ripercorrere i tratti significativi della vicenda in esame.

Nel maggio 2009 il ricorrente e il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] spa, stipulavano un accordo con cui quest’ultimo si impegnava a integrare il trattamento da attribuire al lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità; in data 21.1.2011 la [OSCURATO:PERSONA] stipulava un contratto di affitto azienda con la [OSCURATO:SOCIETA] , poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] ora [OSCURATO:SOCIETA]; a seguito del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] tale contratto di affitto si risolvevacon retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011.

In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Dal tenore della disposizione si deve escludere, pertanto, la responsabilità del cedente per crediti del lavoratore maturati successivamente alla cessione.

Nel caso in esame è rivendicato dal lavoratore il pagamento delle integrazioni salariali, di cui all’Accordo individuale richiamato, maturate successivamente alla retrocessione; per queste ultime invero, non puo’ coinfigurarsi la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA] ( già società Molini) poiché , pur in origine trasferitasi l’obbligazione sorta con l’accordo individuale a seguito del contratto di affitto azienda, la stessa non è piu’ opponibile alla società retrocedente ( [OSCURATO:SOCIETA]) per i crediti sorti e maturati successivamente alla retrocessione.

Con tale ultimo passaggio l’originario accordo individuale ha cessato di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti della società affittuaria per crediti del lavoratore successivi al momento della retrocessione (così anche Cass.n.14401/2023).

In tale quadro a nulla rileva la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione poiché ciò che assume rilievo, come detto, è il momento di maturazione del credito del lavoratore che fa emergere l’operatività dell’accordo individuale anche individuando, in quel momento, i soggetti obbligati, tale non potendo più essere la società che con la retrocessione dell’azienda si è resa estranea agli effetti di quell’originario rapporto obbligatorio.

I motivi ed il ricorso devono, pertanto, essere rigettati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si distraggono in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., (già MOLINI E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -[OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 706/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 306/2018; Oggetto R.G.N. 15717/2020 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l’ingiunzione emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di E. 1.315,37. Premetteva il giudice d’appello che nel maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] e il datore di lavoro dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA] spa, avevano stipulato un accordo individuale economico; in data 21.1.2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di affitto azienda con la [OSCURATO:SOCIETA] , poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] ora [OSCURATO:SOCIETA]; a seguito del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] tale contratto di affitto si era risolto con retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011. In ragione di tali circostanze la corte riteneva che le somme richieste dal Noschese, relative alle competenze del mese di dicembre 2014, fossero estranee alla responsabilità solidale della società [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di somme successive alla retrocessione dell’azienda nelle mani della curatela fallimentare Avverso detta decisione il Noschese ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] che pure ha depositato memoria successiva [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, la corte di merito, escluso la responsabilità solidale della società [OSCURATO:SOCIETA] per tutti i crediti vantati dal lavoratore Noschese (emolumento aggiuntivo all’indennità di mobilità pattuito con accordo individuale del 14- 28.5.2009). Il ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie, in forza del contratto di affitto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] spa e la società Molini, tuttele obbligazioni della prima dovevano intendersi trasferite all’azienda conduttrice ivi compreso l’accordo individuale originariamente assunto con il lavoratore circa l’integrazione retributiva pattuita ed ivi compresi tutti i crediti non ancora scaduti. 2)- Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro con la Molini in data 5.9.2011, antecedentemente alla retrocessione. Ciò, a giudizio del ricorrente, rendeva unico obbligato per l’integrazione in questione solo la società Molini. I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Occorre preliminarmente ripercorrere i tratti significativi della vicenda in esame. Nel maggio 2009 il ricorrente e il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] spa, stipulavano un accordo con cui quest’ultimo si impegnava a integrare il trattamento da attribuire al lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità; in data 21.1.2011 la [OSCURATO:PERSONA] stipulava un contratto di affitto azienda con la [OSCURATO:SOCIETA] , poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] ora [OSCURATO:SOCIETA]; a seguito del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] tale contratto di affitto si risolvevacon retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011. In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Dal tenore della disposizione si deve escludere, pertanto, la responsabilità del cedente per crediti del lavoratore maturati successivamente alla cessione. Nel caso in esame è rivendicato dal lavoratore il pagamento delle integrazioni salariali, di cui all’Accordo individuale richiamato, maturate successivamente alla retrocessione; per queste ultime invero, non puo’ coinfigurarsi la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA] ( già società Molini) poiché , pur in origine trasferitasi l’obbligazione sorta con l’accordo individuale a seguito del contratto di affitto azienda, la stessa non è piu’ opponibile alla società retrocedente ( [OSCURATO:SOCIETA]) per i crediti sorti e maturati successivamente alla retrocessione. Con tale ultimo passaggio l’originario accordo individuale ha cessato di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti della società affittuaria per crediti del lavoratore successivi al momento della retrocessione (così anche Cass.n.14401/2023). In tale quadro a nulla rileva la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione poiché ciò che assume rilievo, come detto, è il momento di maturazione del credito del lavoratore che fa emergere l’operatività dell’accordo individuale anche individuando, in quel momento, i soggetti obbligati, tale non potendo più essere la società che con la retrocessione dell’azienda si è resa estranea agli effetti di quell’originario rapporto obbligatorio. I motivi ed il ricorso devono, pertanto, essere rigettati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si distraggono in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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