CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 188-P903/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Alessandria, in data 11 marzo 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in ordine ai due reati di cui all'art. 474 cod. pen. ascritti ai capi A) e 1), quindi rideterminava la pena in mesi 4, giorni 10 di reclusione ed euro 260,00 di multa confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337, cod. pen. (capi B, C, 2 e 3). Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione anche dai delitti di cui all'art. 337 contestati rispettivamente ai capi C e 3 della rubrica. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. Il delitto di cui all'art. 337, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 5 + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione aì sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.), vede correre il termine di prescrizione fino al 1 luglio 2023. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.