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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 24906/2026

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depositata il 24/02/2025 R.G.N. 682/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato alle dipendenze della FonNduamzeriodni reac cToeltaagternoer ale 24906/2026Data pubblicazione 01/09/2026di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli quale professore d’orchestra della fila di violini in forzadi una sequenza di n. 14 contratti a tempo determinato, stipulati tra il 28giugno 2016 e il 2 dicembre 2018.La lavoratrice ha impugnato gli ultimi contratti (dal 28.8.2018 al17.9.2018, con proroga al 30.9.2018, e dal 16.10.2018 al 2.12.2018),deducendo la nullità del termine per violazione della clausola 5 dell’AccordoQuadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché dell’art. 22 del d.lgs. n.367/1996 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 (nella versione novellata dalD.L. n. 87/2018), per mancanza di una specifica causale giustificativa.2.

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, dichiarando latrasformazione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal4.04.2018 e condannando la Fondazione al pagamento di un’indennità pari asei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.3.

La Corte d’appello, in parziale riforma, pur confermando l’esistenzadell’abuso, ha escluso la conversione del rapporto, ritenendo applicabili iprincipi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze nn.5542 e 5556 del 2023, secondo cui, per le fondazioni lirico-sinfoniche, ladisciplina speciale e i limiti pubblicistici alle assunzioni impediscono latrasformazione automatica del rapporto.Secondo la Corte, l’ordinamento interno sarebbe conforme al dirittodell’Unione in quanto assicura una misura sanzionatoria adeguata attraversoil riconoscimento del cosiddetto “danno comunitario”, quantificato nellaspecie in sei mensilità dell’ultima retribuzione utile.In particolare, la Corte ha richiamato i principi eurounitari sulla necessitàdi “ragioni obiettive” per giustificare il ricorso al contratto a termine,evidenziando che, anche nel settore lirico-sinfonico, tali ragioni devonoessere concrete, specifiche e realmente temporanee.

Applicando tali criterial caso concreto, ha rilevato che la lavoratrice era stata utilizzata per oltredue anni con una successione pressoché continua di contratti, intervallati dapause minime e riferiti sempre alle stesse mansioni.

Ne ha tratto laNumero registro generale 17962/2025conseguenza che il ricorso al termine non rispondeva a esigenze cNoumnetrionsgezeionatlei,2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026ma a fabbisogni strutturali della Fondazione.

La mera indicazione degliData pubblicazione 01/09/2026spettacoli non era idonea a integrare una causale legittima in presenza diuna reiterazione sistematica.La Corte ha confermato, dunque, la nullità del termine per violazione dellaclausola 5 della direttiva 1999/70/CE ma ha ritenuto sufficiente la tutelarisarcitoria, quale misura idonea a garantire l’effettività della protezione dellavoratore in conformità al diritto dell’Unione.4.

Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice affidato asei motivi, assistiti da memoria, cui si oppone con controricorso la Fondazione.5.

La Procura generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo la pubblicaudienza per la complessità delle questioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 dellepreleggi in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 367/1996.Assume che ad un ente avente natura privatistica, come espressamenteprevisto per le FLS (artt. 1 e 4 e d.P.R. n. 117/2011), va applicato il regime dilavoro dell’impiego privato in conformità all’espressa volontà del legislatore, cherisulta invalicabile per l’interprete del diritto.Contesta alla Corte d’appello di aver aderito all’orientamento espresso dallesentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 5542 e n. 5556 del 22 febbraio 2023,che avrebbero operato “una regressione a zero della costante nomofilassi dellanatura giuridica delle FLS e dei rapporti di lavoro alle loro dipendenze (e, dunque,della sanzione principe della conversione in tempo indeterminato) operando unmacroscopico errore interpretativo, ossia un’interpretazione contrariaall’espressa disposizione normativa e per tal guisa violativa degli artt. 12 e 14Preleggi”.Precisa ancora la ricorrente che “le S.U. del 22.02.2023, pur asseverandoche le fondazioni lirico sinfoniche hanno natura formalmente privata, in ragionedei vincoli imposti dal Legislatore per il perseguimento del vincolo di bilanciodelle FLS ritiene che la disciplina dei rapporti di lavoro sia da individuare in quellaNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026dell’impiego pubblico di cui al d.lgs. n. 165/2001.

Col che, oNpuemrearondidraocc,o ldta ig efnaertatleo2,4 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026una interpretazione contra legem, ossia contro l’espressa volontà del Legislatorestesso”.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 12 e 14delle preleggi in relazione all’art. 22 del d.lgs. n. 367/1996 ed all’art. 3 del d.P.R.n. 117/2011.Ricollegandosi alle censure di cui al secondo motivo, insiste nel sostenereche il rapporto di lavoro è privatistico ed in quanto tale va applicata la normativache prevede la conversione del rapporto in caso di illegittima apposizione dellaclausola di durata.Assume che la Corte napoletana abbia erroneamente dichiarato di aderire aquanto statuito dalle Sezioni Unite laddove - nonostante l’art. 22 d.lgs. n.367/1996 (all’unisono con l’art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 117/2011, tutt’oravigente) contenga l’espressa vox iuris e la inequivocabile intenzione delLegislatore di disciplinare il lavoro subordinato alle dipendenze delle fondazionilirico sinfoniche secondo il regime di diritto comune, ossia dell’impiego privato -sanciscono che le peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro a termine dellerapporti di lavoro) appaiono analoghe a quelle che caratterizzano il pubblicoimpiego privatizzato, e va applicata, in via analogica, a tali rapporti di lavoro, ladisciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, e così dell’art. 35 sul requisito del concorsopubblico e dell’art. 36, comma 5 (ex comma 2) sul divieto di conversione in casodi riscontrate nullità del lavoro atipico.

Evidenzia che l’opzione interpretativarisulta essere contra legem perché in aperta violazione delle espressedisposizioni del legislatore ed in aperta antitesi della nomofilachia monolitica econsolidata delle Sezioni Unite, dal 1987 al 2023, delle Sezioni semplici dellaSuprema Corte, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e della giurisprudenzaamministrativa, nonché in violazione del giudicato costituzionale di cui alla sent.n. 260/2015 e degli artt. 134 e 136 Cost. e degli artt. 27 e 30 della L. 53/1987.3.

Il primo e il secondo motivo sono infondati.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20264.

La sentenza impugnata nell’escludere la possibilità deNlluam ecroodni rvacecorltsaigoeneera lei n24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026rapporto a tempo indeterminato e nel riconoscere alla ricorrente il solorisarcimento del danno cosiddetto comunitario (liquidato equitativamente sullabase del criterio indicato da Cass., S.U., n. 5072/2016, richiamato quanto aglienti lirici da Cass., S.U., n. 5542/2023), si è uniformata al principio di dirittoenunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023, principio dalquale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. la sezione ordinaria non sipuò discostare.Infatti, ai sensi della disposizione indicata, un’eventuale non condivisione delprincipio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuova rimessione alle stesseSezioni Unite, della quale nella fattispecie difettano i presupposti (così comequelli per un rinvio all’udienza pubblica), in quanto il ricorso muove da unalettura non condivisibile della citata pronuncia (si vedano, con riguardo adanaloghi motivi di ricorso, Cass. n. 3479 e 3480 del 2025).In particolare, le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessa normativainerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, non hanno negato laqualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione che diconseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiegopubblico, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 cheper gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazione del rapporto tempoindeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma,richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicistici rimasti immutatiall’esito della privatizzazione, hanno evidenziato che gli stessi giustificano “pura fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavorodagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati,disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dallegislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico,occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizionispeciali di settore o ragioni ostative di sistema”.

E non è senza rilievo sottolineareal riguardo che di detta disciplina derogatoria, via via adottata dal legislatore,dà atto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20265.

Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni UNunmietreo dvi raclcoorltaizgzenaenralde o24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026i principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti, in relazione alledisposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempo hanno imposto allefondazioni liriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hanno subordinatol’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previo superamento di procedureconcorsuali.

Ciò in continuità con l’orientamento già espresso da Cass.

S.U. n.26724/2007, poi ripreso e ribadito da Cass.

S.U. n. 8472/2022 e Cass.

S.U. n.33719/2022, secondo cui è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cuilo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiestidall’art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovutoimpedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore facciadivieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive ooggettive per la sua stipulazione.Le Sezioni Unite hanno, quindi, evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, che tale siè soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’atto posto in esserepossa validamente produrre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòoperare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto da nullità».6.

Ciò detto va osservato che il ricorso non prospetta argomenti che possanoindurre ad una rimeditazione del principio già espresso (la cui correttezza, tral’altro, trova conferma nella successiva evoluzione della normativa oltre che nellepiù recenti pronunce della Corte di Giustizia - v. infra -) giacché i contrattispecificamente impugnati nel giudizio che ci occupa sono stati instaurati in unmomento successivo all’entrata in vigore della normativa che ha impostospecifiche condizioni per l’instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato (nonsono estensibili alla fattispecie principi affermati in relazione a rapporti a terminerisalenti ad epoca antecedente al 2005, quando ancora i limiti assunzionali nonerano stati posti dal legislatore).7.

Quanto, poi, alla violazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegatoalla direttiva 1999/70/CE anche in tal caso il ricorso prospetta una letturaparziale della motivazione della sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto, perchéNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026la Corte di Giustizia ha, con chiarezza, affermato che la cNlaumuesrodliara c5co ltai mgenperoalne e24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazione delrapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere la necessariaconversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego.La pronuncia è stata resa sul presupposto che in caso di abuso l’ordinamentoitaliano non garantisse neppure il risarcimento del danno ed in tal senso è chiaroil punto 62 ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridico italiano non comprende,nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensidella giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzionil’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale ditale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che hacondotto alla sentenza del 7 marzo 2018, Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166,punti 35 e 36), non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”.La medesima agevolazione probatoria, che Cass., Sez.

Un., n. 5072/2016 haritenuto imposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenuto sufficiente agarantire il rispetto della clausola 5 (si rimanda alla citata sentenza Santoro), èstata riconosciuta da Cass., Sez.

Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assuntia termine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche, sicché, trattandosi diquestioni sulle quali la Corte di Giustizia si è già pronunciata, non si ravvisaragione alcuna per disporre il rinvio pregiudiziale (anche sul punto v. infra).8.

Va detto, poi, che il ricorso, nella parte in cui prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze diprivati, non considera la specialità della disciplina, che impone precisi vincoli aldatore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispettodi requisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali) e che rendono le due situazioni a confronto non comparabili.9.

Con il terzo motivo la ricorrente assume che i divieti intersettorialirichiamati dalla Corte d’appello non comportavano, nel regime anteriore allanovella del 2019, un divieto assoluto di conversione, trattandosi solo di limitiNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026relativi all’assunzione a tempo indeterminato, sicché la negaNzuimoenroed i rdacecolllta getnuetraelel a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026reintegratoria si porrebbe in contrasto con il pregresso diritto vivente.

Deducealtresì che il divieto assoluto introdotto dalla l. 81/2019 costituirebbe un regressodelle tutele, in violazione della clausola 8.3 dell’Accordo quadro allegato alladirettiva 1999/70/CE, e non potrebbe comunque essere retroproiettato airapporti sorti in epoca anteriore.10.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 TUE edell’art. 288 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione, interpretazioneconforme ed equivalenza delle tutele antidiscriminatorie, sostenendosi che laCorte territoriale abbia erroneamente escluso la comparabilità tra i lavoratoridelle fondazioni lirico sinfoniche e quelli di altri settori del lavoro privato o delpubblico impiego comparabile, così negando la rilevanza della discriminazioneindiretta derivante dal divieto di conversione e omettendo di applicare, in favoredella categoria asseritamente svantaggiata, la medesima tutela riconosciuta ailavoratori comparabili, ossia la conversione del rapporto accompagnata dallatutela indennitaria.11.

Anche il terzo e quarto motivo sono infondati sulla base dei principiespressi dalle Sezioni Unite sopra richiamati, e qui ribaditi, nonché conriferimento alla clausola di non regresso del principio in forza del quale taleclausola opera solo nei casi in cui la normativa si ponga in stretta relazione conl’attuazione della direttiva (cfr.

CGUE 11 novembre 2010, in causa C- 20/10,Vino).

Nell’ordinamento eurounitario le clausole di non regresso, pur operandoanche successivamente al primo recepimento della direttiva, non implicano laassoluta immodificabilità della normativa previgente e non sono ostative amodifiche successive che trovino, come nella fattispecie, giustificazione non nellanecessità di trasporre la direttiva, bensì su esigenze sopravvente o su mutamentisocio-economici, il cui apprezzamento è riservato al legislatore nazionale.12.

La ricorrente, sul presupposto che le Fondazioni liriche hanno naturaprivata, insiste ancora una volta perché venga sottoposta a revisione lapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5542/2023 rilevando che taledecisione (e la gemella n. 5556) non ha fatto buon governo dell’art. 4 TUE eNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026dell’art. 288 TFUE laddove assume che non è possibile una cNoumeproadri raaczciooltangeen etrraale 2i4 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026lavoratori precari delle fondazioni e i lavoratori precari del regime generaledell’impiego privato (capo 25.2, sent. n. 5556/2023; capo 24.2, sent. n.5542/2023), atteso che le due discipline, l’una correlata all’altra da un merorapporto di species a genus, sono entrambe refluenti nell’ambito della disciplinadi diritto comune del lavoro privato (alla cui disciplina è correlata la sanzionedella trasformazione in tempo indeterminato in caso di nullità dei rapporti atermine: cfr.

Corte cost. sent. n. 303/2011 - Massima n. 35924), per il solo fattoche il legislatore (in piena violazione del giudicato costituzionale e delle normeUE frutto della nomofilachia della CGUE) ha previsto “precisi vincoli al datore dilavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto direquisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali)” – rivelatisi invero insussistenti ed illegittimi.Chiede che sia emessa ordinanza ex art. 267 TFUE, affinché la CGUE valutila possibile sussistenza della violazione dell’art. 4 del TUE e dell’art. 288 TFUEda parte del comma 3-ter, dell’art. 29, del d.lgs. n. 81/2015 (introdotto dal D.L.59/2019 conv. con modif. in L. 81/2019), sotto i diversi profili emarginati(violazione del principio di equivalenza delle tutele antidiscriminatorie – capi 69a 72 sentenza Sciotto, capi 66 e 67 sentenza Milkova e sentenza Egenberger,[OSCURATO:PERSONA]; violazione del principio di non regresso delle tutele, Clausola8.3 Direttiva 70/1999/CE).13.

Come già sopra evidenziato, ritiene il Collegio che non sussistano ipresupposti per una nuova sottoposizione della questione alle Sezioni Unite diquesta Corte (né per una rimessione alla pubblica udienza, come sollecitato dalProcuratore Generale).14.

Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente a fondamento dei motivi diricorso sono state tenute presenti nella decisione del massimo Collegio dilegittimità, che le ha disattese.Le Sezioni Unite, proprio sulla scorta della sentenza della Corte di giustiziadel 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilità del divieto diconversione con la direttiva 1999/70/CE  evidenziando che la clausola 5, puntoNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20262, rimette, infatti, agli Stati membri la scelta di una o più mNiusmuerroed i irnacdcoilctaagteene rpale2r4 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026prevenire l’abuso dei contratti a termine (indicazione delle ragioni oggettive, ladurata massima complessiva dei contratti, il numero dei rinnovi), senza istituire“un obbligo generale (...) di prevedere la trasformazione in contratti a tempoindeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato” , dovendo però“adottare misure che rivestano un carattere non solo proporzionato, ma anchesufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia dellenorme adottate in applicazione dell’accordo quadro” .15.

In linea con tale interpretazione, non sorprende, dunque, la disciplinasoltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti o temporanee con attoscritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari delle norme che dispongono ladurata, la proroga o i rinnovi del contratto di lavoro, comporta il risarcimento deldanno.

Tale rimedio era, tra l’altro, già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n.165/2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazionea cui, evidentemente, la regolamentazione delle FLS si ispira e su cui già si eraespressa la Corte di giustizia : non in ordine alla scelta del rimedio, del tuttolegittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quando l’entità delrisarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza, proporzionalità edissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti a termine.16.

Per il resto, la ricorrente propone una lettura delle decisioni delle SezioniUnite che non corrisponde a quanto nelle stesse affermato.17.

In particolare non risulta fondato il rilievo che prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze diprivati, trattandosi di situazioni non comparabili considerata la ben scandagliataspecialità della disciplina degli enti lirici che impone precisi vincoli al datore dilavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto direquisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali).Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/202618.

Le Sezioni Unite di questa Corte del 2023 hanno, poi, Nguimàe roedsi cralcucosltoa gcenheera lel a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026conversione del rapporto a termine possa derivare dalla necessariaconformazione al diritto dell’Unione ed in particolare alla clausola 5 dell’AccordoQuadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, poiché l’ordinamento giuridico internoitaliano, come richiesto dalla Corte di Giustizia europea, prevede, in tale settore,un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzoabusivo di una successione di contratti a tempo determinato.19.

Né il dedotto carattere privato delle Fondazioni liriche può condurre adesiti diversi da quelli evidenziati dalle Sezioni Unite del 2023.Queste ultime, muovendo, come sopra evidenziato, dalla distinzione traimperatività e inderogabilità delle regole, hanno accolto la tesi, prevalente,secondo la quale sono inderogabili le disposizioni che impongono specificicomandi e divieti e, al contempo, imperative quando poste a tutela di uninteresse generale, qui esplicitato nelle finalità attribuite alle FLS volte alladiffusione dell’arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici edell’educazione musicale della collettività che giustificano i vincoli impostidall’ordinamento nella gestione del personale.La natura imperativa delle disposizioni in esame ha, così, aperto alle SezioniUnite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambito delle c.d. nullitàvirtuali, categoria che assolve al compito di consentire la dichiarazione dellanullità dell’atto negoziale, anche quando, come nel caso di specie, la normaimperativa violata non preveda espressamente detta sanzione.Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sul contenutodelle norme imperative.Si tratta di una precisazione importante che prende le mosse dalla teoriasulla separazione tra norme relative al contenuto del contratto (regole di validità)e norme che prescrivono comportamenti a carico di uno dei contraenti (regoledi condotta).Soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primocomma dell’art. 1418 cod. civ.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026Accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamatiN,u miner oqdui racncotltoa greenegraolel e24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026che impongono una condotta, sarebbero pertanto estranee alla categoria dellenullità virtuali.Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde, tuttavia, disignificato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condotta dalla cuiapplicazione discende l’accertamento in merito alla validità o meno degli attigiuridici negoziali.

Il principio di separazione è volto, semmai, a impedire chel’invalidità del contratto possa derivare dalla violazione della clausola generaledi correttezza e buona fede, in tal senso delimitando il significato di regola dicondotta.Al contrario «sono da ricondurre alle norme imperative, che determinanonullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre a quelle che fanno divieto assolutodi stipulazione del contratto, anche le disposizioni che, pur fissandoapparentemente un obbligo di comportamento esterno alla fattispecie negozialein senso stretto, limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consentonol’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste, sempre che quest’ultimerispondano ad interessi pubblici fondamentali rispetto ai quali, secondo ilbilanciamento operato dal legislatore, l’autonomia del singolo viene ad esseresubvalente».20.

Si consideri, del resto, che, nel caso delle fondazioni liriche anche lanormativa più recente - v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellatodal d.l. n. 87/18 - ha previsto che al personale artistico e tecnico delle fondazionidi produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21, e cioè non si applica latrasformazione: si tratta di disposizione in linea con la giurisprudenza dellaCassazione che sancisce in via definitiva il divieto di trasformazione che, primanon espresso, si era ricavato dai vincoli assunzionali già previsti.Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. in L. 8 agosto 2019 n. 81, con ilquale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezzeinterpretative sul precariato e sull’assetto delle dotazioni organiche delpersonale.

Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per laNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinNufmoenroi cdhi raec,c olstaegcenoenralde o24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto.Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avveniremediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite daciascuna fondazione e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità eimparzialità nonché degli altri princìpi in vigore nelle pubbliche amministrazionied essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, entro uncontingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessatonell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando le compatibilità dibilancio.Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze della violazione dellenorme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati nel comma 3-bis,esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato, con diritto per illavoratore al solo risarcimento del danno e con la possibilità per le fondazioni direcuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora laviolazione sia dovuta a dolo o colpa grave (v. art. 29, comma 3-ter, d. lgs. n.81/2015).21.

È così confermata la peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro atermine delle FLS che, quanto al reclutamento, presenta caratteristiche analoghea quelle che contraddistinguono il pubblico impiego privatizzato, così come giàreso evidente nella disciplina della legge n. 100/2010, come riconosciuto puredalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza 11 dicembre 2015 n.260.

Anche di detta decisione il ricorrente fornisce un’interpretazione noncondivisibile perché la pronuncia, che ricostruisce l’evoluzione del quadronormativo e resta circoscritta alla legittimità della legge di interpretazioneautentica, dà atto in motivazione della disciplina derogatoria dettata dal d.l. n.64/2010 «in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzazionedella spesa», disegno poi reso ancor più evidente dai successivi interventilegislativi, che non venivano in rilievo in quella sede e che le Sezioni Unite hannopoi apprezzato.Numero registro generale 17962/2025In tale nuovo contesto, il ricorso al contratto a termine deve atNteumneerorsseiz ioanalllea2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026ratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendo ancora unaData pubblicazione 01/09/2026volta conto delle limitazioni economiche e normative gravanti sulle fondazionilirico-sinfoniche.22.

L’impianto argomentativo delle Sezioni Unite ha tenuto conto delleevidenziate peculiarità delle fondazioni lirico-sinfoniche e le norme imperative lìmesse in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione del personale, sono statevieppiù valorizzate dal legislatore nei successivi interventi normativi.Ed allora, i rilievi della ricorrente che insistono a monte sulla violazione deldiritto unionale non colgono nel segno e non sono idonei non solo a confutarema neppure a far dubitare ragionevolmente della coerenza del complessoragionamento posto a base delle indicate decisioni dovendosi ulteriormenteribadire che non è prospettabile una diversità di trattamento con i rapporti didiritto privato, perché, come chiaramente evidenziato dalle Sezioni Unite, leparzialmente derogatoria a quella comune propria dei rapporti di lavoro alledipendenze di soggetti di diritto privato.23.

Anche la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE non meritaaccoglimento essendosi quest’ultima già pronunciata con decisioni tenutepresenti dalle Sezioni Unite di questa Corte, non smentite, ed anzi conformate,da quelle intervenute successivamente all’intervento del massimo organo dellanomofilachia.24.

Basti ricordare che già la pronuncia della Corte di Giustizia UE 25 ottobre2018, causa C-331/17, Sciotto, come sopra ricordato, ha con chiarezzaaffermato che la clausola 5 impone unicamente di sanzionare in modo effettivol’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membria prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabilerapporto di impiego.

La suddetta decisione, inoltre, chiamata a decidere se lanormativa nazionale (in particolare di cui all’art.3 comma 6 del decreto-legge n.64 del 2010…, convertito, con modificazioni nella legge 29 giugno 2010 n.100nella parte in cui stabilisce che “non si applicano in ogni caso alle fondazioni liricoNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026sinfoniche le disposizioni dell’articolo uno commi 1 e 2 del decreNutmoe rloedgi riasclcaoltai vgeon e3ra6le 824 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026del 2001”) sia contraria alla clausola 5 dell’accordo quadro - ha evidenziato comein ogni caso agli Stati membri vada riconosciuta “un’ampia discrezionalità a taleriguardo dal momento che essi possono scegliere di far ricorso a una o più misureenunciate dalla clausola 5 punto1 lettere da a) a c) oppure a norme equivalentiesistenti”.L’unico invalicabile limite rimane tuttavia quello secondo cui il singolo Statodeve approntare efficaci mezzi legislativi idonei a prevenire l’abuso dellasuccessione dei contratti a termine.25.

Più di recente, sul principio di non discriminazione con altri lavoratori delsettore privato, è nuovamente intervenuta la CGUE con la sentenza del29.1.2026 in causa C-668/24.In tale decisione la Corte ha ribadito (si vedano i punti da 59 a 72) che laclausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 non imponenecessariamente la conversione del rapporto a tempo indeterminato essendoammissibile un sistema che utilizzi come sanzione principale il risarcimento deldanno, purché questo sia effettivo, proporzionato e dissuasivo.In tale prospettiva è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione unadisciplina che riconosca al lavoratore un danno presunto.La Corte ha sottolineato che un risarcimento è davvero efficace solo se illavoratore può dimostrare l'esistenza dell'abuso.

Perciò ha guardato con favorealle norme che fissano una durata massima dei contratti; limitano rinnovi eproroghe; individuano parametri oggettivi per stabilire quando l'utilizzo deltermine diventa abusivo.

Quanto più l'ordinamento definisce limiti chiari allareiterazione dei contratti a termine, tanto più il rimedio risarcitorio diventaeffettivo.Richiamando, poi, la propria giurisprudenza del 2024 in materia di pubblicoimpiego spagnolo, la Corte ha affermato che il risarcimento deve essere integralee proporzionato, non può essere meramente simbolico, non deve però condurrea un arricchimento del lavoratore oltre il danno subito.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026Orbene, avallando l'impianto delle Sezioni Unite n. 5542 e N5um5e5ro6d i draecclo l2ta 0ge2n3era,l el a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026CGUE ha ritenuto che la disciplina italiana è conforme ai requisiti di effettività,proporzionalità e deterrenza proprio perché consente la prova del maggior danno(esiste una indennità minima predeterminata, ma il lavoratore può dimostraredi aver subito un danno ulteriore e ottenere un risarcimento superiore).26.

Ed allora, la lettura che la ricorrente (e lo stesso Procuratore Generale)danno di tale sentenza non è condivisibile.27.

Innanzitutto, va detto che superate si devono ritenere, alla luce dellarecente sentenza di questa Corte n. 29455/2025, tutte le considerazioni chemuovono dal presupposto erroneo della insussistenza di misure volte a prevenirela reiterazione abusiva.28.

Inoltre, la stessa CGUE, nella sopra ricordata sentenza del 29.1.2026 incausa C-668/24, richiamando la propria decisione del 7 marzo 2018 (C-494/16,Santoro), posta a base della decisione delle Sezioni unite del 2023 (e che avevagià affermato la compatibilità della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro atermine con una normativa nazionale che sanzionasse il ricorso abusivo aicontratti a termine mediante il versamento al lavoratore interessato di una meraindennità risarcitoria, escludendo profili di discriminatorietà), ha sottolineato chesolo una normativa che ponga un massimale insuperabile si pone in contrastocon il diritto UE, non quella che prevede una presunzione e al tempo stessoconsente di superare il limite.29.

Anche la pronuncia della Grande Sezione, sentenza 14 aprile 2026,C-418/24 (Obadal), si è mossa nel medesimo solco.Tale decisione, tracciando una linea molto netta sul lavoro a termine nelsettore pubblico, ha evidenziato che la conversione non è imposta dal diritto UE,non obbligando la clausola 5 dell'Accordo quadro gli Stati membri a trasformaresempre il contratto a termine abusivo in contratto a tempo indeterminato.

GliStati restano liberi di scegliere il rimedio.Anche con tale decisione (punti da 43 a 47 e da 67 a 70) si è ribadito che ilrimedio alternativo deve essere reale, occorrendo una misura che sanzioniNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026effettivamente l'abuso, elimini le conseguenze della preNcuamerriozdzi arazccioltna gee,n eraslei a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026proporzionata e dissuasiva.Non bastano indennità modeste o rigidamente limitate (le indennità condoppi massimali e importi predeterminati rischiano di non compensareintegralmente il danno né di avere un'effettiva funzione deterrente) e neppurebastano procedure di stabilizzazione o responsabilità astratte della PA.Anche tale sentenza non afferma che l'unica soluzione sia la conversione, maribadisce che, in assenza di conversione, deve esistere una tutela alternativaeffettiva, equivalente e dissuasiva.Per questo motivo la pronuncia va letta, nel sistema italiano, non comeun'imposizione della stabilizzazione, bensì come una verifica della sufficienza delrimedio risarcitorio: se il risarcimento è realmente integrale, non soggetto a tettirigidi e idoneo a compensare il maggior danno, la Corte di giustizia non esigenecessariamente la conversione.Anche con tale più recente decisione, la Corte di giustizia ha nuovamenteaffermato che l'Accordo quadro non sancisce un diritto unionale alla conversionedel rapporto, ma richiede che la tutela alternativa predisposta dall'ordinamentointerno sia concretamente effettiva, equivalente e dissuasiva, sì da reprimerel'abusivo ricorso ai contratti a termine e da eliminare le conseguenze dellaviolazione.E tanto si coniuga con la già sopra evidenziata possibilità del risarcimento deldanno ulteriore.30.

Da ultimo va osservato che non rileva la pronuncia della CGUE del 13maggio 2026 in causa C-155/25, perché in quel caso si discuteva solo dellareiterazione abusiva (in relazione alla quale, quanto alle fondazioni rilevano iprincipi affermati da Cass. n. 29455/2025 che qui si richiamano) e non dellasanzione dell’abuso.31.

Tanto chiarito, e ferma, dunque, la suddetta possibilità di riconoscimentodel danno ulteriore, non risulta che nella fattispecie la ricorrente avesse allegatonel giudizio di merito circostanze idonee allo scopo e le considerazioni che sileggono nella memoria sono inammissibili perché prospettano questioni di fattoNumero registro generale 17962/2025senza allegare e dimostrare che nel giudizio di merito “il maggior daNnumneoro”s efzoiosnasle2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026stato chiesto e provato.Data pubblicazione 01/09/202632.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente in ordine alla liquidazione del “dannocomunitario”, poiché la Corte d’appello, nel confermare l’indennità pari a seimensilità, si sarebbe limitata ad affermarne apoditticamente la congruità, senzaesplicitare il percorso logico-giuridico seguito né i criteri concretamente utilizzatiai fini della quantificazione, con conseguente inidoneità della motivazione arendere percepibile il fondamento della decisione.33.

Con il sesto motivo si prospetta violazione di legge per mancataapplicazione dello ius superveniens costituito dal d.l. 131/2024, convertito nellal. 166/2024, assumendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto,ai fini della rideterminazione della tutela indennitaria, della sopravvenutamodifica normativa dei limiti quantitativi del risarcimento, trattandosi didisciplina incidente su un capo ancora sub iudice e relativa non alla natura dellatutela, ma soltanto alla sua misura.34.

Il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamenteper l’intima connessione e meritano accoglimento.Va anzitutto premesso che sulla base dei principi affermati da Cass.

SU n.21691 del 2016 deve escludersi che sulla misura del “danno comunitario” fosseintervenuto il giudicato interno dinanzi al giudice d’appello.

Ciò posto, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l'esercizio inconcreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in viaequitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando lamotivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà,indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 341del 08/01/2025, Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017).

Si è altresìprecisato che la liquidazione equitativa può essere sindacata da parte della Cortedi cassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operata senza dar conto inmotivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori di probabileincidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato a contemperareNumero registro generale 17962/2025prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del 02/07/202N1um,e roSseezio.n a3le,2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).Data pubblicazione 01/09/2026Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha, in effetti, proceduto allaliquidazione del danno in via equitativa confermandone la misura di sei mensilitàstabilita dal primo giudice, perché ritenuta “congrua e non eccessiva”, senzatuttavia fornire alcuna ulteriore precisazione e omettendo ogni considerazionedei parametri oggettivi fissati dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010e succ. modd. (cfr. art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001, come novellatodall’art. 12 del d.l. n. 131/2024).Il giudice d’appello avrebbe dovuto altresì valutare l’impatto dello iussuperveniens (i.e., art. 12 d.l. n. 131/2024 cit., disposizione entrata in vigore il17/9/2024 e dunque anteriormente alla pronuncia impugnata) alla luce deiprincipi più volte affermati da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez.

L, n.5538 del 2026 e Cass. n. 14631 del 2026, cit.), secondo cui in tema di abusivareiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, laliquidazione del danno deve uniformarsi ai criteri di cui allo ius superveniensrappresentato dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modif., dalla l. n.166 del 2024, trattandosi di norma di immediata applicazione.Segue l’accoglimento della quinta e della sesta censura.35.

L’impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte: accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso e rigetta i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Napoli in diversa composizione, alla quale demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della CorteSuprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata il 24/02/2025 R.G.N. 682/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato alle dipendenze della FonNduamzeriodni reac cToeltaagternoer ale 24906/2026Data pubblicazione 01/09/2026di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli quale professore d’orchestra della fila di violini in forzadi una sequenza di n. 14 contratti a tempo determinato, stipulati tra il 28giugno 2016 e il 2 dicembre 2018.La lavoratrice ha impugnato gli ultimi contratti (dal 28.8.2018 al17.9.2018, con proroga al 30.9.2018, e dal 16.10.2018 al 2.12.2018),deducendo la nullità del termine per violazione della clausola 5 dell’AccordoQuadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché dell’art. 22 del d.lgs. n.367/1996 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 (nella versione novellata dalD.L. n. 87/2018), per mancanza di una specifica causale giustificativa.2. Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, dichiarando latrasformazione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal4.04.2018 e condannando la Fondazione al pagamento di un’indennità pari asei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.3. La Corte d’appello, in parziale riforma, pur confermando l’esistenzadell’abuso, ha escluso la conversione del rapporto, ritenendo applicabili iprincipi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze nn.5542 e 5556 del 2023, secondo cui, per le fondazioni lirico-sinfoniche, ladisciplina speciale e i limiti pubblicistici alle assunzioni impediscono latrasformazione automatica del rapporto.Secondo la Corte, l’ordinamento interno sarebbe conforme al dirittodell’Unione in quanto assicura una misura sanzionatoria adeguata attraversoil riconoscimento del cosiddetto “danno comunitario”, quantificato nellaspecie in sei mensilità dell’ultima retribuzione utile.In particolare, la Corte ha richiamato i principi eurounitari sulla necessitàdi “ragioni obiettive” per giustificare il ricorso al contratto a termine,evidenziando che, anche nel settore lirico-sinfonico, tali ragioni devonoessere concrete, specifiche e realmente temporanee. Applicando tali criterial caso concreto, ha rilevato che la lavoratrice era stata utilizzata per oltredue anni con una successione pressoché continua di contratti, intervallati dapause minime e riferiti sempre alle stesse mansioni. Ne ha tratto laNumero registro generale 17962/2025conseguenza che il ricorso al termine non rispondeva a esigenze cNoumnetrionsgezeionatlei,2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026ma a fabbisogni strutturali della Fondazione. La mera indicazione degliData pubblicazione 01/09/2026spettacoli non era idonea a integrare una causale legittima in presenza diuna reiterazione sistematica.La Corte ha confermato, dunque, la nullità del termine per violazione dellaclausola 5 della direttiva 1999/70/CE ma ha ritenuto sufficiente la tutelarisarcitoria, quale misura idonea a garantire l’effettività della protezione dellavoratore in conformità al diritto dell’Unione.4. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice affidato asei motivi, assistiti da memoria, cui si oppone con controricorso la Fondazione.5. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo la pubblicaudienza per la complessità delle questioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 dellepreleggi in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 367/1996.Assume che ad un ente avente natura privatistica, come espressamenteprevisto per le FLS (artt. 1 e 4 e d.P.R. n. 117/2011), va applicato il regime dilavoro dell’impiego privato in conformità all’espressa volontà del legislatore, cherisulta invalicabile per l’interprete del diritto.Contesta alla Corte d’appello di aver aderito all’orientamento espresso dallesentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 5542 e n. 5556 del 22 febbraio 2023,che avrebbero operato “una regressione a zero della costante nomofilassi dellanatura giuridica delle FLS e dei rapporti di lavoro alle loro dipendenze (e, dunque,della sanzione principe della conversione in tempo indeterminato) operando unmacroscopico errore interpretativo, ossia un’interpretazione contrariaall’espressa disposizione normativa e per tal guisa violativa degli artt. 12 e 14Preleggi”.Precisa ancora la ricorrente che “le S.U. del 22.02.2023, pur asseverandoche le fondazioni lirico sinfoniche hanno natura formalmente privata, in ragionedei vincoli imposti dal Legislatore per il perseguimento del vincolo di bilanciodelle FLS ritiene che la disciplina dei rapporti di lavoro sia da individuare in quellaNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026dell’impiego pubblico di cui al d.lgs. n. 165/2001. Col che, oNpuemrearondidraocc,o ldta ig efnaertatleo2,4 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026una interpretazione contra legem, ossia contro l’espressa volontà del Legislatorestesso”.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 12 e 14delle preleggi in relazione all’art. 22 del d.lgs. n. 367/1996 ed all’art. 3 del d.P.R.n. 117/2011.Ricollegandosi alle censure di cui al secondo motivo, insiste nel sostenereche il rapporto di lavoro è privatistico ed in quanto tale va applicata la normativache prevede la conversione del rapporto in caso di illegittima apposizione dellaclausola di durata.Assume che la Corte napoletana abbia erroneamente dichiarato di aderire aquanto statuito dalle Sezioni Unite laddove - nonostante l’art. 22 d.lgs. n.367/1996 (all’unisono con l’art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 117/2011, tutt’oravigente) contenga l’espressa vox iuris e la inequivocabile intenzione delLegislatore di disciplinare il lavoro subordinato alle dipendenze delle fondazionilirico sinfoniche secondo il regime di diritto comune, ossia dell’impiego privato -sanciscono che le peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro a termine dellerapporti di lavoro) appaiono analoghe a quelle che caratterizzano il pubblicoimpiego privatizzato, e va applicata, in via analogica, a tali rapporti di lavoro, ladisciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, e così dell’art. 35 sul requisito del concorsopubblico e dell’art. 36, comma 5 (ex comma 2) sul divieto di conversione in casodi riscontrate nullità del lavoro atipico. Evidenzia che l’opzione interpretativarisulta essere contra legem perché in aperta violazione delle espressedisposizioni del legislatore ed in aperta antitesi della nomofilachia monolitica econsolidata delle Sezioni Unite, dal 1987 al 2023, delle Sezioni semplici dellaSuprema Corte, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e della giurisprudenzaamministrativa, nonché in violazione del giudicato costituzionale di cui alla sent.n. 260/2015 e degli artt. 134 e 136 Cost. e degli artt. 27 e 30 della L. 53/1987.3. Il primo e il secondo motivo sono infondati.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20264. La sentenza impugnata nell’escludere la possibilità deNlluam ecroodni rvacecorltsaigoeneera lei n24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026rapporto a tempo indeterminato e nel riconoscere alla ricorrente il solorisarcimento del danno cosiddetto comunitario (liquidato equitativamente sullabase del criterio indicato da Cass., S.U., n. 5072/2016, richiamato quanto aglienti lirici da Cass., S.U., n. 5542/2023), si è uniformata al principio di dirittoenunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023, principio dalquale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. la sezione ordinaria non sipuò discostare.Infatti, ai sensi della disposizione indicata, un’eventuale non condivisione delprincipio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuova rimessione alle stesseSezioni Unite, della quale nella fattispecie difettano i presupposti (così comequelli per un rinvio all’udienza pubblica), in quanto il ricorso muove da unalettura non condivisibile della citata pronuncia (si vedano, con riguardo adanaloghi motivi di ricorso, Cass. n. 3479 e 3480 del 2025).In particolare, le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessa normativainerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, non hanno negato laqualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione che diconseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiegopubblico, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 cheper gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazione del rapporto tempoindeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma,richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicistici rimasti immutatiall’esito della privatizzazione, hanno evidenziato che gli stessi giustificano “pura fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavorodagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati,disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dallegislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico,occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizionispeciali di settore o ragioni ostative di sistema”. E non è senza rilievo sottolineareal riguardo che di detta disciplina derogatoria, via via adottata dal legislatore,dà atto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20265. Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni UNunmietreo dvi raclcoorltaizgzenaenralde o24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026i principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti, in relazione alledisposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempo hanno imposto allefondazioni liriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hanno subordinatol’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previo superamento di procedureconcorsuali. Ciò in continuità con l’orientamento già espresso da Cass. S.U. n.26724/2007, poi ripreso e ribadito da Cass. S.U. n. 8472/2022 e Cass. S.U. n.33719/2022, secondo cui è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cuilo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiestidall’art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovutoimpedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore facciadivieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive ooggettive per la sua stipulazione.Le Sezioni Unite hanno, quindi, evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, che tale siè soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’atto posto in esserepossa validamente produrre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòoperare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto da nullità».6. Ciò detto va osservato che il ricorso non prospetta argomenti che possanoindurre ad una rimeditazione del principio già espresso (la cui correttezza, tral’altro, trova conferma nella successiva evoluzione della normativa oltre che nellepiù recenti pronunce della Corte di Giustizia - v. infra -) giacché i contrattispecificamente impugnati nel giudizio che ci occupa sono stati instaurati in unmomento successivo all’entrata in vigore della normativa che ha impostospecifiche condizioni per l’instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato (nonsono estensibili alla fattispecie principi affermati in relazione a rapporti a terminerisalenti ad epoca antecedente al 2005, quando ancora i limiti assunzionali nonerano stati posti dal legislatore).7. Quanto, poi, alla violazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegatoalla direttiva 1999/70/CE anche in tal caso il ricorso prospetta una letturaparziale della motivazione della sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto, perchéNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026la Corte di Giustizia ha, con chiarezza, affermato che la cNlaumuesrodliara c5co ltai mgenperoalne e24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazione delrapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere la necessariaconversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego.La pronuncia è stata resa sul presupposto che in caso di abuso l’ordinamentoitaliano non garantisse neppure il risarcimento del danno ed in tal senso è chiaroil punto 62 ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridico italiano non comprende,nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensidella giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzionil’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale ditale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che hacondotto alla sentenza del 7 marzo 2018, Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166,punti 35 e 36), non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”.La medesima agevolazione probatoria, che Cass., Sez. Un., n. 5072/2016 haritenuto imposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenuto sufficiente agarantire il rispetto della clausola 5 (si rimanda alla citata sentenza Santoro), èstata riconosciuta da Cass., Sez. Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assuntia termine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche, sicché, trattandosi diquestioni sulle quali la Corte di Giustizia si è già pronunciata, non si ravvisaragione alcuna per disporre il rinvio pregiudiziale (anche sul punto v. infra).8. Va detto, poi, che il ricorso, nella parte in cui prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze diprivati, non considera la specialità della disciplina, che impone precisi vincoli aldatore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispettodi requisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali) e che rendono le due situazioni a confronto non comparabili.9. Con il terzo motivo la ricorrente assume che i divieti intersettorialirichiamati dalla Corte d’appello non comportavano, nel regime anteriore allanovella del 2019, un divieto assoluto di conversione, trattandosi solo di limitiNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026relativi all’assunzione a tempo indeterminato, sicché la negaNzuimoenroed i rdacecolllta getnuetraelel a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026reintegratoria si porrebbe in contrasto con il pregresso diritto vivente. Deducealtresì che il divieto assoluto introdotto dalla l. 81/2019 costituirebbe un regressodelle tutele, in violazione della clausola 8.3 dell’Accordo quadro allegato alladirettiva 1999/70/CE, e non potrebbe comunque essere retroproiettato airapporti sorti in epoca anteriore.10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 TUE edell’art. 288 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione, interpretazioneconforme ed equivalenza delle tutele antidiscriminatorie, sostenendosi che laCorte territoriale abbia erroneamente escluso la comparabilità tra i lavoratoridelle fondazioni lirico sinfoniche e quelli di altri settori del lavoro privato o delpubblico impiego comparabile, così negando la rilevanza della discriminazioneindiretta derivante dal divieto di conversione e omettendo di applicare, in favoredella categoria asseritamente svantaggiata, la medesima tutela riconosciuta ailavoratori comparabili, ossia la conversione del rapporto accompagnata dallatutela indennitaria.11. Anche il terzo e quarto motivo sono infondati sulla base dei principiespressi dalle Sezioni Unite sopra richiamati, e qui ribaditi, nonché conriferimento alla clausola di non regresso del principio in forza del quale taleclausola opera solo nei casi in cui la normativa si ponga in stretta relazione conl’attuazione della direttiva (cfr. CGUE 11 novembre 2010, in causa C- 20/10,Vino). Nell’ordinamento eurounitario le clausole di non regresso, pur operandoanche successivamente al primo recepimento della direttiva, non implicano laassoluta immodificabilità della normativa previgente e non sono ostative amodifiche successive che trovino, come nella fattispecie, giustificazione non nellanecessità di trasporre la direttiva, bensì su esigenze sopravvente o su mutamentisocio-economici, il cui apprezzamento è riservato al legislatore nazionale.12. La ricorrente, sul presupposto che le Fondazioni liriche hanno naturaprivata, insiste ancora una volta perché venga sottoposta a revisione lapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5542/2023 rilevando che taledecisione (e la gemella n. 5556) non ha fatto buon governo dell’art. 4 TUE eNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026dell’art. 288 TFUE laddove assume che non è possibile una cNoumeproadri raaczciooltangeen etrraale 2i4 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026lavoratori precari delle fondazioni e i lavoratori precari del regime generaledell’impiego privato (capo 25.2, sent. n. 5556/2023; capo 24.2, sent. n.5542/2023), atteso che le due discipline, l’una correlata all’altra da un merorapporto di species a genus, sono entrambe refluenti nell’ambito della disciplinadi diritto comune del lavoro privato (alla cui disciplina è correlata la sanzionedella trasformazione in tempo indeterminato in caso di nullità dei rapporti atermine: cfr. Corte cost. sent. n. 303/2011 - Massima n. 35924), per il solo fattoche il legislatore (in piena violazione del giudicato costituzionale e delle normeUE frutto della nomofilachia della CGUE) ha previsto “precisi vincoli al datore dilavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto direquisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali)” – rivelatisi invero insussistenti ed illegittimi.Chiede che sia emessa ordinanza ex art. 267 TFUE, affinché la CGUE valutila possibile sussistenza della violazione dell’art. 4 del TUE e dell’art. 288 TFUEda parte del comma 3-ter, dell’art. 29, del d.lgs. n. 81/2015 (introdotto dal D.L.59/2019 conv. con modif. in L. 81/2019), sotto i diversi profili emarginati(violazione del principio di equivalenza delle tutele antidiscriminatorie – capi 69a 72 sentenza Sciotto, capi 66 e 67 sentenza Milkova e sentenza Egenberger,[OSCURATO:PERSONA]; violazione del principio di non regresso delle tutele, Clausola8.3 Direttiva 70/1999/CE).13. Come già sopra evidenziato, ritiene il Collegio che non sussistano ipresupposti per una nuova sottoposizione della questione alle Sezioni Unite diquesta Corte (né per una rimessione alla pubblica udienza, come sollecitato dalProcuratore Generale).14. Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente a fondamento dei motivi diricorso sono state tenute presenti nella decisione del massimo Collegio dilegittimità, che le ha disattese.Le Sezioni Unite, proprio sulla scorta della sentenza della Corte di giustiziadel 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilità del divieto diconversione con la direttiva 1999/70/CE  evidenziando che la clausola 5, puntoNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/20262, rimette, infatti, agli Stati membri la scelta di una o più mNiusmuerroed i irnacdcoilctaagteene rpale2r4 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026prevenire l’abuso dei contratti a termine (indicazione delle ragioni oggettive, ladurata massima complessiva dei contratti, il numero dei rinnovi), senza istituire“un obbligo generale (...) di prevedere la trasformazione in contratti a tempoindeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato” , dovendo però“adottare misure che rivestano un carattere non solo proporzionato, ma anchesufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia dellenorme adottate in applicazione dell’accordo quadro” .15. In linea con tale interpretazione, non sorprende, dunque, la disciplinasoltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti o temporanee con attoscritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari delle norme che dispongono ladurata, la proroga o i rinnovi del contratto di lavoro, comporta il risarcimento deldanno. Tale rimedio era, tra l’altro, già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n.165/2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazionea cui, evidentemente, la regolamentazione delle FLS si ispira e su cui già si eraespressa la Corte di giustizia : non in ordine alla scelta del rimedio, del tuttolegittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quando l’entità delrisarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza, proporzionalità edissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti a termine.16. Per il resto, la ricorrente propone una lettura delle decisioni delle SezioniUnite che non corrisponde a quanto nelle stesse affermato.17. In particolare non risulta fondato il rilievo che prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze diprivati, trattandosi di situazioni non comparabili considerata la ben scandagliataspecialità della disciplina degli enti lirici che impone precisi vincoli al datore dilavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto direquisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali).Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/202618. Le Sezioni Unite di questa Corte del 2023 hanno, poi, Nguimàe roedsi cralcucosltoa gcenheera lel a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026conversione del rapporto a termine possa derivare dalla necessariaconformazione al diritto dell’Unione ed in particolare alla clausola 5 dell’AccordoQuadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, poiché l’ordinamento giuridico internoitaliano, come richiesto dalla Corte di Giustizia europea, prevede, in tale settore,un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzoabusivo di una successione di contratti a tempo determinato.19. Né il dedotto carattere privato delle Fondazioni liriche può condurre adesiti diversi da quelli evidenziati dalle Sezioni Unite del 2023.Queste ultime, muovendo, come sopra evidenziato, dalla distinzione traimperatività e inderogabilità delle regole, hanno accolto la tesi, prevalente,secondo la quale sono inderogabili le disposizioni che impongono specificicomandi e divieti e, al contempo, imperative quando poste a tutela di uninteresse generale, qui esplicitato nelle finalità attribuite alle FLS volte alladiffusione dell’arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici edell’educazione musicale della collettività che giustificano i vincoli impostidall’ordinamento nella gestione del personale.La natura imperativa delle disposizioni in esame ha, così, aperto alle SezioniUnite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambito delle c.d. nullitàvirtuali, categoria che assolve al compito di consentire la dichiarazione dellanullità dell’atto negoziale, anche quando, come nel caso di specie, la normaimperativa violata non preveda espressamente detta sanzione.Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sul contenutodelle norme imperative.Si tratta di una precisazione importante che prende le mosse dalla teoriasulla separazione tra norme relative al contenuto del contratto (regole di validità)e norme che prescrivono comportamenti a carico di uno dei contraenti (regoledi condotta).Soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primocomma dell’art. 1418 cod. civ.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026Accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamatiN,u miner oqdui racncotltoa greenegraolel e24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026che impongono una condotta, sarebbero pertanto estranee alla categoria dellenullità virtuali.Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde, tuttavia, disignificato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condotta dalla cuiapplicazione discende l’accertamento in merito alla validità o meno degli attigiuridici negoziali. Il principio di separazione è volto, semmai, a impedire chel’invalidità del contratto possa derivare dalla violazione della clausola generaledi correttezza e buona fede, in tal senso delimitando il significato di regola dicondotta.Al contrario «sono da ricondurre alle norme imperative, che determinanonullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre a quelle che fanno divieto assolutodi stipulazione del contratto, anche le disposizioni che, pur fissandoapparentemente un obbligo di comportamento esterno alla fattispecie negozialein senso stretto, limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consentonol’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste, sempre che quest’ultimerispondano ad interessi pubblici fondamentali rispetto ai quali, secondo ilbilanciamento operato dal legislatore, l’autonomia del singolo viene ad esseresubvalente».20. Si consideri, del resto, che, nel caso delle fondazioni liriche anche lanormativa più recente - v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellatodal d.l. n. 87/18 - ha previsto che al personale artistico e tecnico delle fondazionidi produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21, e cioè non si applica latrasformazione: si tratta di disposizione in linea con la giurisprudenza dellaCassazione che sancisce in via definitiva il divieto di trasformazione che, primanon espresso, si era ricavato dai vincoli assunzionali già previsti.Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. in L. 8 agosto 2019 n. 81, con ilquale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezzeinterpretative sul precariato e sull’assetto delle dotazioni organiche delpersonale. Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per laNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinNufmoenroi cdhi raec,c olstaegcenoenralde o24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto.Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avveniremediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite daciascuna fondazione e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità eimparzialità nonché degli altri princìpi in vigore nelle pubbliche amministrazionied essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, entro uncontingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessatonell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando le compatibilità dibilancio.Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze della violazione dellenorme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati nel comma 3-bis,esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato, con diritto per illavoratore al solo risarcimento del danno e con la possibilità per le fondazioni direcuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora laviolazione sia dovuta a dolo o colpa grave (v. art. 29, comma 3-ter, d. lgs. n.81/2015).21. È così confermata la peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro atermine delle FLS che, quanto al reclutamento, presenta caratteristiche analoghea quelle che contraddistinguono il pubblico impiego privatizzato, così come giàreso evidente nella disciplina della legge n. 100/2010, come riconosciuto puredalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza 11 dicembre 2015 n.260. Anche di detta decisione il ricorrente fornisce un’interpretazione noncondivisibile perché la pronuncia, che ricostruisce l’evoluzione del quadronormativo e resta circoscritta alla legittimità della legge di interpretazioneautentica, dà atto in motivazione della disciplina derogatoria dettata dal d.l. n.64/2010 «in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzazionedella spesa», disegno poi reso ancor più evidente dai successivi interventilegislativi, che non venivano in rilievo in quella sede e che le Sezioni Unite hannopoi apprezzato.Numero registro generale 17962/2025In tale nuovo contesto, il ricorso al contratto a termine deve atNteumneerorsseiz ioanalllea2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026ratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendo ancora unaData pubblicazione 01/09/2026volta conto delle limitazioni economiche e normative gravanti sulle fondazionilirico-sinfoniche.22. L’impianto argomentativo delle Sezioni Unite ha tenuto conto delleevidenziate peculiarità delle fondazioni lirico-sinfoniche e le norme imperative lìmesse in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione del personale, sono statevieppiù valorizzate dal legislatore nei successivi interventi normativi.Ed allora, i rilievi della ricorrente che insistono a monte sulla violazione deldiritto unionale non colgono nel segno e non sono idonei non solo a confutarema neppure a far dubitare ragionevolmente della coerenza del complessoragionamento posto a base delle indicate decisioni dovendosi ulteriormenteribadire che non è prospettabile una diversità di trattamento con i rapporti didiritto privato, perché, come chiaramente evidenziato dalle Sezioni Unite, leparzialmente derogatoria a quella comune propria dei rapporti di lavoro alledipendenze di soggetti di diritto privato.23. Anche la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE non meritaaccoglimento essendosi quest’ultima già pronunciata con decisioni tenutepresenti dalle Sezioni Unite di questa Corte, non smentite, ed anzi conformate,da quelle intervenute successivamente all’intervento del massimo organo dellanomofilachia.24. Basti ricordare che già la pronuncia della Corte di Giustizia UE 25 ottobre2018, causa C-331/17, Sciotto, come sopra ricordato, ha con chiarezzaaffermato che la clausola 5 impone unicamente di sanzionare in modo effettivol’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membria prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabilerapporto di impiego. La suddetta decisione, inoltre, chiamata a decidere se lanormativa nazionale (in particolare di cui all’art.3 comma 6 del decreto-legge n.64 del 2010…, convertito, con modificazioni nella legge 29 giugno 2010 n.100nella parte in cui stabilisce che “non si applicano in ogni caso alle fondazioni liricoNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026sinfoniche le disposizioni dell’articolo uno commi 1 e 2 del decreNutmoe rloedgi riasclcaoltai vgeon e3ra6le 824 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026del 2001”) sia contraria alla clausola 5 dell’accordo quadro - ha evidenziato comein ogni caso agli Stati membri vada riconosciuta “un’ampia discrezionalità a taleriguardo dal momento che essi possono scegliere di far ricorso a una o più misureenunciate dalla clausola 5 punto1 lettere da a) a c) oppure a norme equivalentiesistenti”.L’unico invalicabile limite rimane tuttavia quello secondo cui il singolo Statodeve approntare efficaci mezzi legislativi idonei a prevenire l’abuso dellasuccessione dei contratti a termine.25. Più di recente, sul principio di non discriminazione con altri lavoratori delsettore privato, è nuovamente intervenuta la CGUE con la sentenza del29.1.2026 in causa C-668/24.In tale decisione la Corte ha ribadito (si vedano i punti da 59 a 72) che laclausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 non imponenecessariamente la conversione del rapporto a tempo indeterminato essendoammissibile un sistema che utilizzi come sanzione principale il risarcimento deldanno, purché questo sia effettivo, proporzionato e dissuasivo.In tale prospettiva è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione unadisciplina che riconosca al lavoratore un danno presunto.La Corte ha sottolineato che un risarcimento è davvero efficace solo se illavoratore può dimostrare l'esistenza dell'abuso. Perciò ha guardato con favorealle norme che fissano una durata massima dei contratti; limitano rinnovi eproroghe; individuano parametri oggettivi per stabilire quando l'utilizzo deltermine diventa abusivo. Quanto più l'ordinamento definisce limiti chiari allareiterazione dei contratti a termine, tanto più il rimedio risarcitorio diventaeffettivo.Richiamando, poi, la propria giurisprudenza del 2024 in materia di pubblicoimpiego spagnolo, la Corte ha affermato che il risarcimento deve essere integralee proporzionato, non può essere meramente simbolico, non deve però condurrea un arricchimento del lavoratore oltre il danno subito.Numero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026Orbene, avallando l'impianto delle Sezioni Unite n. 5542 e N5um5e5ro6d i draecclo l2ta 0ge2n3era,l el a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026CGUE ha ritenuto che la disciplina italiana è conforme ai requisiti di effettività,proporzionalità e deterrenza proprio perché consente la prova del maggior danno(esiste una indennità minima predeterminata, ma il lavoratore può dimostraredi aver subito un danno ulteriore e ottenere un risarcimento superiore).26. Ed allora, la lettura che la ricorrente (e lo stesso Procuratore Generale)danno di tale sentenza non è condivisibile.27. Innanzitutto, va detto che superate si devono ritenere, alla luce dellarecente sentenza di questa Corte n. 29455/2025, tutte le considerazioni chemuovono dal presupposto erroneo della insussistenza di misure volte a prevenirela reiterazione abusiva.28. Inoltre, la stessa CGUE, nella sopra ricordata sentenza del 29.1.2026 incausa C-668/24, richiamando la propria decisione del 7 marzo 2018 (C-494/16,Santoro), posta a base della decisione delle Sezioni unite del 2023 (e che avevagià affermato la compatibilità della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro atermine con una normativa nazionale che sanzionasse il ricorso abusivo aicontratti a termine mediante il versamento al lavoratore interessato di una meraindennità risarcitoria, escludendo profili di discriminatorietà), ha sottolineato chesolo una normativa che ponga un massimale insuperabile si pone in contrastocon il diritto UE, non quella che prevede una presunzione e al tempo stessoconsente di superare il limite.29. Anche la pronuncia della Grande Sezione, sentenza 14 aprile 2026,C-418/24 (Obadal), si è mossa nel medesimo solco.Tale decisione, tracciando una linea molto netta sul lavoro a termine nelsettore pubblico, ha evidenziato che la conversione non è imposta dal diritto UE,non obbligando la clausola 5 dell'Accordo quadro gli Stati membri a trasformaresempre il contratto a termine abusivo in contratto a tempo indeterminato. GliStati restano liberi di scegliere il rimedio.Anche con tale decisione (punti da 43 a 47 e da 67 a 70) si è ribadito che ilrimedio alternativo deve essere reale, occorrendo una misura che sanzioniNumero registro generale 17962/2025Numero sezionale 2973/2026effettivamente l'abuso, elimini le conseguenze della preNcuamerriozdzi arazccioltna gee,n eraslei a24 906/2026Data pubblicazione 01/09/2026proporzionata e dissuasiva.Non bastano indennità modeste o rigidamente limitate (le indennità condoppi massimali e importi predeterminati rischiano di non compensareintegralmente il danno né di avere un'effettiva funzione deterrente) e neppurebastano procedure di stabilizzazione o responsabilità astratte della PA.Anche tale sentenza non afferma che l'unica soluzione sia la conversione, maribadisce che, in assenza di conversione, deve esistere una tutela alternativaeffettiva, equivalente e dissuasiva.Per questo motivo la pronuncia va letta, nel sistema italiano, non comeun'imposizione della stabilizzazione, bensì come una verifica della sufficienza delrimedio risarcitorio: se il risarcimento è realmente integrale, non soggetto a tettirigidi e idoneo a compensare il maggior danno, la Corte di giustizia non esigenecessariamente la conversione.Anche con tale più recente decisione, la Corte di giustizia ha nuovamenteaffermato che l'Accordo quadro non sancisce un diritto unionale alla conversionedel rapporto, ma richiede che la tutela alternativa predisposta dall'ordinamentointerno sia concretamente effettiva, equivalente e dissuasiva, sì da reprimerel'abusivo ricorso ai contratti a termine e da eliminare le conseguenze dellaviolazione.E tanto si coniuga con la già sopra evidenziata possibilità del risarcimento deldanno ulteriore.30. Da ultimo va osservato che non rileva la pronuncia della CGUE del 13maggio 2026 in causa C-155/25, perché in quel caso si discuteva solo dellareiterazione abusiva (in relazione alla quale, quanto alle fondazioni rilevano iprincipi affermati da Cass. n. 29455/2025 che qui si richiamano) e non dellasanzione dell’abuso.31. Tanto chiarito, e ferma, dunque, la suddetta possibilità di riconoscimentodel danno ulteriore, non risulta che nella fattispecie la ricorrente avesse allegatonel giudizio di merito circostanze idonee allo scopo e le considerazioni che sileggono nella memoria sono inammissibili perché prospettano questioni di fattoNumero registro generale 17962/2025senza allegare e dimostrare che nel giudizio di merito “il maggior daNnumneoro”s efzoiosnasle2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026stato chiesto e provato.Data pubblicazione 01/09/202632. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente in ordine alla liquidazione del “dannocomunitario”, poiché la Corte d’appello, nel confermare l’indennità pari a seimensilità, si sarebbe limitata ad affermarne apoditticamente la congruità, senzaesplicitare il percorso logico-giuridico seguito né i criteri concretamente utilizzatiai fini della quantificazione, con conseguente inidoneità della motivazione arendere percepibile il fondamento della decisione.33. Con il sesto motivo si prospetta violazione di legge per mancataapplicazione dello ius superveniens costituito dal d.l. 131/2024, convertito nellal. 166/2024, assumendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto,ai fini della rideterminazione della tutela indennitaria, della sopravvenutamodifica normativa dei limiti quantitativi del risarcimento, trattandosi didisciplina incidente su un capo ancora sub iudice e relativa non alla natura dellatutela, ma soltanto alla sua misura.34. Il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamenteper l’intima connessione e meritano accoglimento.Va anzitutto premesso che sulla base dei principi affermati da Cass. SU n.21691 del 2016 deve escludersi che sulla misura del “danno comunitario” fosseintervenuto il giudicato interno dinanzi al giudice d’appello. Ciò posto, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l'esercizio inconcreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in viaequitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando lamotivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà,indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 341del 08/01/2025, Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017). Si è altresìprecisato che la liquidazione equitativa può essere sindacata da parte della Cortedi cassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operata senza dar conto inmotivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori di probabileincidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato a contemperareNumero registro generale 17962/2025prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del 02/07/202N1um,e roSseezio.n a3le,2 973/2026Numero di raccolta generale 24906/2026Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).Data pubblicazione 01/09/2026Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha, in effetti, proceduto allaliquidazione del danno in via equitativa confermandone la misura di sei mensilitàstabilita dal primo giudice, perché ritenuta “congrua e non eccessiva”, senzatuttavia fornire alcuna ulteriore precisazione e omettendo ogni considerazionedei parametri oggettivi fissati dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010e succ. modd. (cfr. art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001, come novellatodall’art. 12 del d.l. n. 131/2024).Il giudice d’appello avrebbe dovuto altresì valutare l’impatto dello iussuperveniens (i.e., art. 12 d.l. n. 131/2024 cit., disposizione entrata in vigore il17/9/2024 e dunque anteriormente alla pronuncia impugnata) alla luce deiprincipi più volte affermati da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, n.5538 del 2026 e Cass. n. 14631 del 2026, cit.), secondo cui in tema di abusivareiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, laliquidazione del danno deve uniformarsi ai criteri di cui allo ius superveniensrappresentato dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modif., dalla l. n.166 del 2024, trattandosi di norma di immediata applicazione.Segue l’accoglimento della quinta e della sesta censura.35. L’impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte: accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso e rigetta i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Napoli in diversa composizione, alla quale demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della CorteSuprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]