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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 1980

Cassazione n. 39969/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amato per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), non accogliendo l'istanza difensiva avente ad oggetto la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ex art. 53

I. n. 689 del 1981.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale non si condivide il «discorso giustificativo» del mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione ai sensi del citato art. 53.

La Corte territoriale, in particolare, oltre ad errare per aver ritenuto non operante l'istituto in oggetto nel caso di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avrebbe fatto alcun riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tanto in merito alla gravità del reato quanto in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, al fine di formulare un giudizio prognostico in merito alla plausibile ricaduta nel reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per il mancato confronto della censura con la ratio sottesa alla statuizione impugnata che, dunque, sul punto non risulta essere sindacata né in termini di violazione di legge né in termini di vizi motivazionali.

2. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, difatti, la Corte territoriale, lungi peraltro dal ritenere ostativo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiaratamente argomentato l'insussistenza dei presupposti per la conversione ex art. 53

I. n. 689 del 1981 muovendo dalla gravità della condotta e dalla personalità del reo, nei termini dalla stessa esplicitati al fine di escludere la sussistenza delle dette attenuanti oltre che l'operatività dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il riferimento deve dunque intendersi tanto alla modalità del fatto, caratterizzato da un significativo superamento della soglia di rilevanza penale del riscontrato tasso alcolemico (pari a 1,24 g/1), quanto alle concrete modalità della condotta di D'Amato che, in conseguenza delle modalità di guida, ha intrapreso una discussione con altro soggetto esercitando su egli anche violenza fisica.

A quanto innanzi, la Corte territoriale ha altresì aggiunto, a supporto della negativa valutazione prognostica, la considerazione, ritenuta di per sé dirimente, della condotta di vita dell'imputato caratterizzata dalla commissione di reati in materia di stupefacenti commessi dopo il reato sub iudice.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amato per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), non accogliendo l'istanza difensiva avente ad oggetto la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ex art. 53 I. n. 689 del 1981. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale non si condivide il «discorso giustificativo» del mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione ai sensi del citato art. 53. La Corte territoriale, in particolare, oltre ad errare per aver ritenuto non operante l'istituto in oggetto nel caso di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avrebbe fatto alcun riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tanto in merito alla gravità del reato quanto in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, al fine di formulare un giudizio prognostico in merito alla plausibile ricaduta nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per il mancato confronto della censura con la ratio sottesa alla statuizione impugnata che, dunque, sul punto non risulta essere sindacata né in termini di violazione di legge né in termini di vizi motivazionali. 2. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, difatti, la Corte territoriale, lungi peraltro dal ritenere ostativo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiaratamente argomentato l'insussistenza dei presupposti per la conversione ex art. 53 I. n. 689 del 1981 muovendo dalla gravità della condotta e dalla personalità del reo, nei termini dalla stessa esplicitati al fine di escludere la sussistenza delle dette attenuanti oltre che l'operatività dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il riferimento deve dunque intendersi tanto alla modalità del fatto, caratterizzato da un significativo superamento della soglia di rilevanza penale del riscontrato tasso alcolemico (pari a 1,24 g/1), quanto alle concrete modalità della condotta di D'Amato che, in conseguenza delle modalità di guida, ha intrapreso una discussione con altro soggetto esercitando su egli anche violenza fisica. A quanto innanzi, la Corte territoriale ha altresì aggiunto, a supporto della negativa valutazione prognostica, la considerazione, ritenuta di per sé dirimente, della condotta di vita dell'imputato caratterizzata dalla commissione di reati in materia di stupefacenti commessi dopo il reato sub iudice. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 202
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