CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17064/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto perXXXXXXXXXXX: in via principale, l ’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata,perché il fatto non è provato ovvero perché il fatto non sussiste; in viasubordinata, l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; in viaulteriormente subordinata, l’annullamento con rinvio, in relazione ai vizi motivazionali e alladeclaratoria di inammissibilità dell’appello; in via gradata, per l’annullamento con rinvio,limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. e al trattamento sanzionatorio; per [OSCURATO:PERSONA]: in via principale, l’annullamentosenza rinvio, in relazione ai vizi motivazionali e alla declaratoria di inammissibilitàdell’appello; in via subordinata, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato; in via ulteriormente subordinata,l’annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, per quanto qui rileva,ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale diCatanzaro nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato dicui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX3.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 581, 91 e 597 cod. proc. pen., nonché apparenzadella motivazione e travisamento dell’atto di impugnazione, per quel che attiene ladeclaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi di gravame per asserita genericità,laddove, invece, le censure difensive si sarebbero incentrate puntualmente su precisipassaggi motivazionali della sentenza di primo grado. La Corte di appello avrebbe di fattoequiparato impropriamente l’infondatezza e l’inammissibilità, desunta in realtà da unavalutazione di non persuasività delle censure, senza neppure indicare i singoli luoghi incisida aspecificità.3.2. Violazione dell’art. 633 cod. pen., per erronea configurazione della condotta diinvasione (non riferibile all’odierno ricorrente) e della permanenza (confusa con la presenzasolo occasionale).3.3. Violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla testimonianza diXXXXXX, soggetto istituzionalmente coinvolto nei fatti, che aveva assistito all’escussione dialtri testi dell’accusa.3.4. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in ordine almancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in difetto di qualsiasi valutazionein concreto della effettiva offensività.4. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 581, 91 e 597 cod. proc. pen., nonché apparenzadella motivazione e travisamento dell’atto di impugnazione (motivo formulato in termini dipressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.1).4.2. Violazione degli artt. 42 e 633 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e mancanza emanifesta illogicità della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità, basatasulla mera convivenza dell’imputata, così introducendo una forma di responsabilità per fattoaltrui.4.3. Violazione degli artt. 43 e 633 cod. pen., con riferimento alla sussistenzadell’elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere esclusa, in assenza di notificaall’imputata di diffida dell’ente proprietario (atto amministrativo che costituirebbe «ilpresupposto logico-probatorio del dolo») e difettando, perciò, l’accertamento della coscienzadell’abusività dell’occupazione.4.4. Violazione degli artt. 157ss cod. pen. e 129 cod. pen., con riferimento alla mancatadeclaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, avuto riguardo alla commissione deifatti in data 11 maggio 2017.4.5. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione (motivoformulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedenteparagrafo 3.4).4.6. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione al «trattamentosanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche»5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato.2.1. Anche prima della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23giugno 2017, n. 103 (e della successiva introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33,comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), era consolidato in giurisprudenza ilprincipio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difettodi specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievicritici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata,fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).Il giudice di appello, pertanto, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quandoi motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamentel’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o dispecificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenzaimpugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, aconfutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01;Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01).2.2. Nel caso di specie, correttamente la Corte catanzarese ha ritenuto che i motivi digravame non affrontassero in concreto la motivazione della sentenza impugnata. E, invero,l’ampio discorso giustificativo del Tribunale aveva speso congrue argomentazioni in tema diconfigurabilità del fatto tipico (pp. 5-6), sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo (pp.4-5, 6-8), mancata emersione di ragioni di compromissione della genuinità delle dichiarazionidel teste XXXXXX (p. 9) e offensività tutt’altro che marginale delle condotte occupative,protratte per un tempo rilevante (pp. 10-11), del tutto trascurate dagli appellanti.Tali conclusioni, coerenti con le risultanze processuali, sono conformi ai princìpi didiritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice.2.3. Ferma restando l’intangibile ricostruzione della vicenda storica, quanto al fattotipico delineato dalla norma incriminatrice, la giurisprudenza di legittimità assolutamenteprevalente e ormai consolidata – da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi – ritiene chela nozione di “invasione” non presupponga una connotazione in termini di violenza, che puòanche mancare in concreto, ma faccia riferimento al comportamento di colui che si introducenell’immobile “arbitrariamente” (in quanto privo del diritto d’accesso) e vi permanga, di modoche la condotta può semplicemente consistere nell’occupazione contra ius (cfr., Sez. 2, n.854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105-01; Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018,Morello, 274671-01). Ciò premesso, non rilevano i mezzi o il modo attraverso cui avvienel’invasione/occupazione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose ol’inganno (Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972-01).2.4. Inoltre, l’inosservanza del divieto di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. pen. noncomporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., che concerneesclusivamente le prove illegittimamente acquisite.La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova puòcomportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare inastratto la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc.pen. Una simile conseguenza, tuttavia, non può derivare dall’inosservanza della disposizionea presidio del rispetto dell'ordine di escussione dei testi, avente carattere meramenteregolamentare e priva di sanzione processuale. La circostanza che l’operante XXXXXX,prima del suo esame, sia stato posto in condizione di assistere alla precedente attivitàistruttoria dibattimentale può semmai influire sulla valutazione di attendibilità, da parte delgiudice, del contenuto delle dichiarazioni rese, da apprezzare unitamente a tutti gli altrielementi di rilievo (Sez. 1, n. 17066 del 21/12/2023, dep. 2024, Ranavolo, non mass.; Sez.3, n. 10076 del 19/10/2023, dep. 2024, Tanzillo, non mass.; Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013,dep. 2014, Calì, Rv. 259036-01;Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312-01;Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107-01. Analogamente, in tema diescussione del consulente tecnico, Sez. 3, n. 10808 del 16/01/2014, P., Rv. 261495-01).Come detto, questa ponderazione, in punto di fatto, è stata incensurabilmente operatadai giudici di merito in termini di ininfluenza ai fini della spendibilità contra reos di quantoriferito dal testimone.2.5. Non superano, dunque, la soglia di ammissibilità neppure il secondo e il terzomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sterilmente reiterativi di censure già congruamente disattese.3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamenteinfondati.I giudici di merito hanno adeguatamente chiarito che l’appartamento Aterp era risultatoabus ivamente occupato , in man iera s tab i le , da XXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che vi abitavano insieme al figlio minore. Da questa evidentedestinazione ad abitazione coniugale, con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici, si èricavato un contributo partecipativo eziologicamente rilevante da parte della donna, offertonella piena consapevolezza dell’altruità dell’immobile, a prescindere dal dato formale dellanotifica della diffida (comunque avvenuta nei confronti del compagno convivente e precedutada accessi della polizia municipale).Invero, in primo luogo, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, siapure senza aver partecipato all’iniziale invasione, abbia comunque successivamentecontribuito a perpetuare la condotta criminosa (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019,Maniscalco, Rv. 274902-01).Il dolo specifico del delitto in esame, inoltre, richiede la finalità di occupare l’immobile odi trarne altrimenti profitto e presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell’altruità delbene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01). L’elemento soggettivo può essere ritualmente desuntoda ogni condotta consapevolmente diretta a stabilizzare l'occupazione (Sez. 2, n. 854 del09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105-02).4. Il quarto motivo articolato da [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA] sonoschiettamente fattuali e manifestamente infondati.Già il Tribunale, con riflessione poi condivisa dai giudici di appello, aveva stigmatizzato,nella pienezza della giurisdizione di merito, onde escludere l’applicazione dell’art. 131-biscod. pen., l’obiettiva gravità del danno connesso alla destinazione pubblicistica del bene el’arbitraria sottrazione dell’alloggio popolare alla gestione istituzionale, con consistenteprotrazione temporale del vulnus al bene protetto.In ogni caso, la natura permanente del reato, più volte sottolineata, preclude, sino aquando la condotta occupativa non sia cessata, ogni valutazione di particolare tenuità delfatto, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 2, n. 13742 del17/03/2026, Izzo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 9466 del 03/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez.2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01).5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e, comunque,manifestamente infondato.In primo luogo, i profili di gravame riferiti alla già intervenuta prescrizione appaionosollevati in maniera oltremodo generica, tenuto conto che avrebbero dovuto essereadeguatamente precisati quanto alla compiuta rappresentazione dell’intera sequelaprocedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non èfrutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, DiPaoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine,cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01).In ogni caso, in difetto di censure in ordine alla contestazione, la permanenza del reatoesercita una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso dispecie, la protrazione della condotta occupativa, come accennato, era stata adeguatamenterimarcata dal Tribunale, con riferimento alla perdurante residenza di [OSCURATO:PERSONA] pressol’immobile Aterp e alla dichiarazione di domicilio nel medesimo luogo resa da entrambi gliimputati.6. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha per oggetto doglianze non giàarticolate nell’atto di appello (il cui quarto motivo – posto che le attenuanti generiche eranostate concesse dal Tribunale – era inerente soltanto alla circostanza attenuante di cui all’art.62, n. 1, cod. pen. e la Corte di appello ha offerto compiuta risposta a p. 6).La censura è, dunque, non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.7. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.