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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40778/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale Farukh parte civile nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] íamad, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 6/6/2022 deducendo carenza e illogicità della motivazione per l'intervenuta assoluzione dell'imputato, è inammissibile perché volto a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa ed a sé favorevole lettura delle risultanze processuali, riproponendo questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici ( cfr. pag. 4 della sentenza); considerato che ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez.

U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez..

U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma,11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] Agoptinacchio J rn i -0(1 'c (/ D E [OSCURATO:PERSONA] cAcausel 1A 06 OVT 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale Farukh parte civile nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] íamad, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 6/6/2022 deducendo carenza e illogicità della motivazione per l'intervenuta assoluzione dell'imputato, è inammissibile perché volto a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa ed a sé favorevole lettura delle risultanze processuali, riproponendo questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici ( cfr. pag. 4 della sentenza); considerato che ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma,11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] Agoptinacchio J rn i -0(1 'c (/ D E [OSCURATO:PERSONA] cAcausel 1A 06 OVT 0
Sentenza Cassazione n. 40778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris