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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08670/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 15.10.2021 il GIP di Genova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, esclusa la pur contestata recidiva e la aggravante di cui all'art. 628 comma 1 n. 1 cod. pen., ritenute altresì le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

2. la Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore dell'imputato e che, munito a tal fine di procura speciale, aveva formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla continuazione ed al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG, rideterminandola perciò, in anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa in aumento sulla pena inflitta al medesimo Marwan con la sentenza della Corte di Appello di Genova del 2.11.2021;

3. ricorre per cassazione il difensore del Marwan deducendo violazione o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed al trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15.10.2021 il GIP di Genova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, esclusa la pur contestata recidiva e la aggravante di cui all'art. 628 comma 1 n. 1 cod. pen., ritenute altresì le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; 2. la Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore dell'imputato e che, munito a tal fine di procura speciale, aveva formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla continuazione ed al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG, rideterminandola perciò, in anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa in aumento sulla pena inflitta al medesimo Marwan con la sentenza della Corte di Appello di Genova del 2.11.2021; 3. ricorre per cassazione il difensore del Marwan deducendo violazione o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed al trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de
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