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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 21265/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato del 31/07/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 luglio 2015, il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, da quell'Ufficio emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 giugno 2011, con attestazione d'irrevocabilità il 9 marzo 2012.

2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 161 e 548 cod. proc. pen.

Si lamenta, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, la sentenza contumaciale non era mai stata al medesimo notificata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Prato in data 10 dicembre 2008.

3. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, sia pur per ragioni diverse da quelle dedotte a sostegno di tale richiesta - avanzata in ricorso in via di principalità - e senza che debbano assunti ulteriori provvedimenti.

3.1. Premesso che il ricorrente allega di aver proposto, oltre all'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale sulla quale è intervenuto il provvedimento qui impugnato, distinto ricorso ai sensi degli artt.670 e 175 cod. proc. pen. con richiesta di immediata sospensione dell'ordine di esecuzione, l'istanza posta a base del presente procedimento costituiva mera richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Così stando le cose, la disciplina vigente ratione temporis e qui applicabile disponeva che l'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale fosse decisa dal giudice competente per l'impugnazione, vale a dire la Corte d'appello di Firenze, posto che in ricorso (pag. 4) si lamenta la lesione "del diritto del Videtta ad impugnare la sentenza nel merito".

Il Tribunale di Prato, dunque, non avrebbe potuto decidere e avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza siccome a quell'Ufficio presentata, non essendo neppure tenuto a fare applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in caso analogo, infatti, quella previsione non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi inammissibile l'istanza (Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464).

3.2. Avendo il ricorrente chiesto, tra l'altro, che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, la richiesta può essere accolta per gli esposti motivi, assorbenti rispetto a quelli dedotti in ricorso e comunque rilevabili d'ufficio, trattandosi di provvedimento insanabilmente viziato da incompetenza funzionale.

Ed invero, in casi identici questa Corte ha ripetutamente affermato che è affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Tomaselli, Rv. 252928).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.

Così deciso il 7 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato del 31/07/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 luglio 2015, il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, da quell'Ufficio emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 giugno 2011, con attestazione d'irrevocabilità il 9 marzo 2012. 2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 161 e 548 cod. proc. pen. Si lamenta, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, la sentenza contumaciale non era mai stata al medesimo notificata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Prato in data 10 dicembre 2008. 3. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, sia pur per ragioni diverse da quelle dedotte a sostegno di tale richiesta - avanzata in ricorso in via di principalità - e senza che debbano assunti ulteriori provvedimenti. 3.1. Premesso che il ricorrente allega di aver proposto, oltre all'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale sulla quale è intervenuto il provvedimento qui impugnato, distinto ricorso ai sensi degli artt.670 e 175 cod. proc. pen. con richiesta di immediata sospensione dell'ordine di esecuzione, l'istanza posta a base del presente procedimento costituiva mera richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Così stando le cose, la disciplina vigente ratione temporis e qui applicabile disponeva che l'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale fosse decisa dal giudice competente per l'impugnazione, vale a dire la Corte d'appello di Firenze, posto che in ricorso (pag. 4) si lamenta la lesione "del diritto del Videtta ad impugnare la sentenza nel merito". Il Tribunale di Prato, dunque, non avrebbe potuto decidere e avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza siccome a quell'Ufficio presentata, non essendo neppure tenuto a fare applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in caso analogo, infatti, quella previsione non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi inammissibile l'istanza (Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464). 3.2. Avendo il ricorrente chiesto, tra l'altro, che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, la richiesta può essere accolta per gli esposti motivi, assorbenti rispetto a quelli dedotti in ricorso e comunque rilevabili d'ufficio, trattandosi di provvedimento insanabilmente viziato da incompetenza funzionale. Ed invero, in casi identici questa Corte ha ripetutamente affermato che è affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Tomaselli, Rv. 252928). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
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