CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 1985
Cassazione n. 21285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1985 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 56-624-625 n. 2 e 7 cod.pen., in relazione al tentato furto di un'autovettura. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché non si comprende in che modo l'imputato abbia potuto forzare la serratura dello sportello dell'auto, avvalendosi di un cacciavite, e poi avere il tempo di introdursi all'interno della vettura, se alla vista delle Forze dell'ordine egli ebbe ad allontanarsi. Del tutto illogico deve parimenti ritenersi il ragionamento indiziario nella parte in cui ritiene di trarre la conferma della responsabilità dell'imputato dal fatto che la persona offesa abbia affermato, con assoluta certezza, di aver chiuso la serratura di tutte le portiere, trattandosi soltanto di uno sbiadito ricordo. D'altronde nessun segno di effrazione venne riscontrato sulla portiera dell'auto e ciò avrebbe dovuto portare alla conclusione che l'imputato non pose in essere alcun atto idoneo e diretto in modo non equivoco a impossessarsi della vettura, anche per l'inidoneità di uno strumento che, quand'anche adoperato, non lasci alcun segno visibile sull'auto. Non può neppure escludersi che ad essere priva di sicura fosse l'altra portiera e non quella presso cui l'imputato si trovava. Non vi è nemmeno certezza in merito alla circostanza che l'imputato, che alla vista delle Forze dell'ordine si dileguò, abbia avuto il tempo di adoperare il cacciavite. 2.1. Erroneamente non è stata esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, stante la riscontrata mancanza di segni di effrazione, che denota come il gesto dell'imputato si sia in realtà tradotto soltanto in una inidonea manipolazione, cui non è conseguito alcun danneggiamento né alcuna trasformazione della cosa. 2.2. Ingiustificatamente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, nonostante la modesta entità lesiva del fatto, concretatosi soltanto in un tentativo. 2.3. Ancor più ingiustificatamente non è stata disapplicata la contestata recidiva, non essendo dato comprendere in qual modo una condotta di così modesta entità, realizzata nella forma tentata, senza segni tangibili di pericolosità ed allarme sociale, possa considerarsi significativa nel curriculum criminale dell'agente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37005 del 27 -9-2006, Piras,Rv. 235508; Sez.6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez.fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7- 2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputato, arrestato in flagranza, venne sorpreso, in ora notturna, da personale dei Carabinieri davanti allo sportello anteriore lato guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], con il volto rivolto verso l'auto. Egli, visti gli operanti, si allontanò repentinamente e salì a bordo di un'altra vettura parcheggiata più avanti, venendo poi bloccato, identificato e perquisito con esito positivo, poiché all'interno della tasca dei pantaloni venne trovato un cacciavite con punta a taglio sottile. L'imputato, che si trovava in compagnia di altre persone a bordo della vettura con cui cercò di allontanarsi, non seppe fornire alcuna spiegazione plausibile in ordine alla sua presenza proprio davanti allo sportello lato guida del mezzo e al possesso del cacciavite, oggetto pienamente idoneo a disinserire la serratura dello sportello dell'auto. La sicura della portiera, lato guidatore, del veicolo risultò aperta mentre le altre erano chiuse. Il proprietario della Opel riferì inoltre che, dopo aver ispezionato il veicolo, aveva verificato che la portiera sinistra lato guidatore era aperta e con la sicura disinserita mentre egli, la sera precedente, allorquando aveva parcheggiato il veicolo sulla pubblica via, lo aveva, con assoluta certezza, chiuso a chiave e si era sincera to di avere chiuso i quattro sportelli ad uno ad uno, non essendo funzionante il sistema di chiusura centralizzato. Il soggetto passivo riferì inoltre in dibattimento di essere entrato all'interno dell'abitacolo e di avere sentito un forte odore di fumo, inspiegabile perché egli non era un fumatore. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. E' fondato invece il secondo motivo di ricorso. È stato infatti chiarito, in giurisprudenza, che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il fatto, fac:cía uso di energia fisica, cagionando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Cass., Sez. 5, n. 13070 del 17-2-2021; Sez. 5, n. 20476 del 17-1-2018, Rv. 272705; Sez. 5 , n. 5266 del 17-12-2013, Rv. 258725; Sez. 4, n. 41952 el 6-11-2006, Rv. 235541), nell'ottica delineata dall'art. 392, comma 2, cod. peri. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, ex art. 625 n. 2 cod. pen., non è sufficiente la sola estrinsecazioni di una energia, poiché la semplice manipolazione o forzatura, non implicando alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione che renda necessaria un'attività di ripristino, non integra la circostanza aggravante in esame ( Cass., Sez. 5, n. 11720 del 29-11-2019, Rv. 279042; Sez. 4 , n. 57710 del 13-11-2018, Rv. 274771). E' necessario dunque accertare se, nel caso in disamina, si sia resa o meno necessaria un'opera di riprisl:ino sulla serratura dello sportello, poiché la sentenza di primo grado accenna ad un intervento della persona offesa volto a ripristinare lo status quo ante per assicurarsi di nuovo la chiusura del proprio veicolo e ad una attività ripristinatoria fa un fugace riferimento anche la sentenza d'appello. Ma nè il Tribunale né la Corte territoriale specificano in che cosa questa attività ripristinatoria si sia concretata e se vi sia stato un qualche effetto dannoso sull'auto ed anzi, all'opposto, il giudice di secondo grado afferma esplicitamente che venne riscontrai:a la mancanza di segni di effrazione sulla portiera dell'auto. Si impone pertanto sul punto un pronunciamento rescindente volto a consentire al giudice di rinvio di chiarire tale circostanza. 3. Non possono invece trovare accoglimento il terzo e il quarto motivo di ricorso. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, e segnatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, alle gravi modalità del fatto, denotanti una certa professionalità e spregiudicatezza, avendo l'imputato agito mentre in un'altra auto ad attenderlo vi erano la compagna e il figlio, oltre ad altri due soggetti. Per quanto attiene alla recidiva, il giudice a quo ha fatto invece riferimento, in maniera altrettanto congrua, alla pluralità e specificità dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato, che si collocano altresì in epoca recente. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Catania, altra Sezione. Il ricorso va rigettato nel resto. Va inoltre dichiarata, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. PQM Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Catania, altra Sezione. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art 624 cod.