CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 1986
Cassazione n. 29986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1986; avverso l' ordinanza del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 07/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di estinzione ex artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. dei reati di cui agli artt. 337, 582, 624 e 651 cod. pen., oggetto della sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 20 febbraio 2017 (divenuta irrevocabile in data 17 marzo 2017) di applicazione all'istante - a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - della pena sospesa di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, nonché dei relativi effetti penali. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che ricorreva una causa ostativa alla suddetta declaratoria, essendo intervenuta condanna dell' istante, nel quinquennio successivo al 17 marzo 2017, pronunciata con sentenza del Giudice di pace di Rimini del 5 febbraio 2020 (divenuta irrevocabile il 26 maggio 2020). 2. Avverso detta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale con riferimento agli artt. 167 e 168 cod. pen., per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente interpretato la causa ostativa all'estinzione del reato per decorso del tempo, in quanto la stessa non è impedita se la condanna, pur successiva, irroga soltanto la pena pecuniaria. Invero, secondo il ricorrente, non verificandosi, nel caso di specie, un'ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale, deve evidentemente dichiararsi l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo. 2. Invero, l'ordinanza impugnata ha ad oggetto l'estinzione del reato per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ordinanza è stata deliberata de plano senza una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti. Va pertanto ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.2.1. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. 2.2. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualnnente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 3. In conclusione, riqualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribun