CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, sezione Misure di Prevenzione, datato 27/9/2024 e depositato in data 11/11/2024, che dispone la misura di sicurezza di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; considerato che con il primo motivo di ricorso -con il quale è denunciato il vizio di legge, segnatamente con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale - è privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale richiama quando riconosciuto dall'ordinanza del G.I.P. (Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019), [OSCURATO:PERSONA]. 276135 - 01) in ragione della prossimità dei fatti; non ricorre, dunque, una violazione di legge, non potendo in materia di prevenzione denunciarsi un vizio di motivazione- , finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; considerato che l'unico motivo di ricorso -con il quale è contestato il vizio di motivazione in merito alla richiesta subordinata di riduzione della durata massima della misura- è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso