CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ATRI, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - intimato – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 2487/2017, depositata il 24 novembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente rappresenta di aver depositato istanza di rimborso IRPEF in data 30 luglio 1999 per errore di calcolo nella determinazione di una plusvalenza nell’ambito della dichiarazione Unico 1999 (riferita all’anno d’imposta 1998). Con provvedimento 31 maggio 2013 l’Agenzia negava il rimborso, poiché l’importo della plusvalenza risultante dalla dichiarazione integrativa in rettifica era Notifica ista rimborso palesemente errato e dunque nulla era dovuto. La contribuente proponeva così ricorso e la CTP respingeva lo stesso ritenendo la tardività del mezzo. Tale decisione veniva confermata anche dalla CTR, adìta in sede di appello dalla contribuente, sull’osservazione della dissociazione dei termini di perfezionamento della notifica, che appunto per il contribuente, in caso di compiuta giacenza, si compie con il decorso di dieci giorni dalle formalità previste. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA]Atri, affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la D’Atri denuncia violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR frainteso la reale materia del contendere, avendo palesemente ritenuto che questa fosse rappresentata da un avviso di accertamento, cui si riferiva la giurisprudenza citata, e non il diniego dell’istanza di rimborso, per la quale non riceverebbe applicazione dell’art. 8, terzo comma, l. 20 novembre 1982, n. 890. 1.1. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello non ha frainteso l’oggetto del giudizio, dal momento che nella parte in fatto ha correttamente indicato come la sentenza impugnata aveva “respinto il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di rimborso IRPEF per l’anno d’imposta 1998 pari ad euro 72.125,27”, diffondendosi poi nella narrazione della vicenda impugnatoria oggetto di causa. E’ vero che nella parte in “diritto” la CTR si riferisce in più punti all’“avviso di accertamento”, ma ciò non inficia il relativo ragionamento, perfettamente sovrapponibile dalle due tipologie per come si vedrà, risolvendosi il tutto in una semplice imprecisione terminologica. 2. Con il secondo motivo la contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. In particolare essa avrebbe omesso di valutare che oggetto del giudizio non era un avviso di accertamento bensì il diniego di un’istanza di rimborso. 2.1. L’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento anche del presente. 3. Con il terzo motivo la stessa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992 e 8, terzo comma, l. 20 novembre 1982, n. 890. A parere della contribuente, infatti, la disposizione richiamata della l. n. 890/1982 si riferirebbe esclusivamente agli avvisi di accertamento, e non troverebbe applicazione in caso di provvedimenti di diniego dell’istanza di rimborso, posto che la disposizione sarebbe finalizzata ad evitare che il destinatario, artatamente, possa ritardare a proprio vantaggio l’inizio della decorrenza di eventuali termini che lo riguardano. Con la conseguenza che per tale ultima ipotesi il perfezionamento si avrebbe solo al momento dell’effettivo ritiro del plico. Applicando tale principio, ne sarebbe derivata la piena tempestività del ricorso, dal momento che il plico venne ritirato presso la posta in data 31 maggio 2013, ed il ricorso venne proposto in data 29 luglio 2013. 3.1. Il motivo è infondato. Pacifico che nella specie la notifica avvenne in base all’art. 14 della l. n. 890/1982, pertanto secondo le regole proprie del servizio postale universale, l’art. 8 dell’indicata disposizione stabilisce, nel testo ratione temporis vigente, che “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano diriceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia. Destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto una notifica del suo eventuale difensore dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente alla data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere, al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso, entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”. Tale disposizione è stata oggetto di varie pronunce sia da parte di questa Corte che da parte della Corte Costituzionale, non ultima la decisione di quest’ultima del 26 novembre 2002, n. 477, che ha come noto operato la scissione soggettiva del perfezionamento della notifica, determinandola in capo al soggetto notificante con la data della spedizione e in capo al notificato con la data del ricevimento, ma sempre equiparando quest’ultimo alla “scadenza del termine di compiuta giacenza”, purché siano state osservate tutte le formalità previste (in particolare deposito del plico eavviso inviato al destinatario di tale formalità). Pertanto, in ogni caso in cui si prescelga la notifica a mezzo posta, “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (cfr. art. 8, quarto comma, l. n. 890/1982, nel testo r.t. vigente, oggi art. 8, comma 5). Nessuna disposizione autorizza la distinzione operata dalla ricorrente e relativa all’oggetto della raccomandata, se cioè esso sia costituito da un avviso di accertamento o dal diniego di un’istanza di rimborso, limitandosi l’art. 14 della stessa l. n. 890/1982 a consentire la notifica diretta degli atti dell’amministrazione finanziaria con le modalità suddette, in alternativa a quanto disposto da speciali disposizioni e da quelle del codice di rito. D’altronde la finalità di tutte le disposizioni in materia di notifica degli atti impositivi è sempre quella di rendere effettiva la conoscibilità dell’atto al contribuente, e nel caso della notifica a mezzo posta l’ordinamento predispone all’uopo, in caso di assenza dei soggetti indicati all’art. 8, l’espletamento delle formalità sopra rassegnate (e segnatamente il deposito e l’avviso) e quindi il decorso di dieci giorni dal completamento delle stesse. Non vi è alcuna ragione quindi per accordare un termine più ampio in caso di provvedimento di diniego espresso, mentre anche in tal caso, per contro, permane l’esigenza di un ragionevole termine per la definizione del rapporto, rispettoso dell’esigenza di piena conoscibilità, come definito ex plurimis da Cass. 26/10/2021, n. 30083). Poiché nella specie è incontestato che il termine di dieci giorni dal compimento delle suddette formalità, come accertato dalla sentenza impugnata, si è compiuto il giorno 15 aprile 2013, il ricorso del 29 luglio 2013 risulta effettivamente tardivo rispetto al termine di legge di sessanta giorni. 4. Attenendo il quarto motivo all’asserita violazione degli art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212 e 112, cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione per essersi pronunciata dopo quindici anni dall’istanza, presuppone la tempestività del ricorso, lo stesso risulta assorbito dalla rejezione del precedente. 5. Con il quinto motivo la stessa deduce violazione dell’art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212 e 97, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della contribuente il comportamento inerte dell’amministrazione, addirittura equivoco, oltre a violare il principio di buona fede, avrebbe indotto in errore il contribuente pregiudicandone l’impugnazione nei termini, anche tenuto conto del fatto che un comportamento inerte ed omissivo è tale da ingenerare una situazione di affidamento. 5.1. A prescindere da ogni giudizio in ordine al comportamento dell’amministrazione nella concreta fattispecie, non si vede come l’inerzia della stessa possa avere influito sulla conoscibilità tempestiva dell’atto di diniego. Tale comportamento, semmai, potrebbe essere oggetto di discussione e valutazione nel giudizio che abbia ad oggetto il merito del provvedimento assunto, ma non risulta avere avuto la minima influenza nel determinare quella situazione di causa non imputabile che giustifica l’invocata rimessione in termini in base al principio espresso dall’art. 153, cod. proc. civ. 6. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotat