CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende-controricorrente-Numero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026avverso il DECRETO n. 5183/2024 emesso da TRIBUNALE FIRENZE il17/03/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con ricorso ex artt. 98-99 L.F. depositato il 3.5.2024 il Fondo di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche “Fondo diGaranzia”) ha proposto opposizione al decreto del 26.3.2024 del giudicedelegato che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domandetardive del [OSCURATO:PERSONA].Con domanda di insinuazione inviata alla Curatela del Fallimento in data6.10.2023 l’opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo,complessivamente, di un credito pari ad € 4.026.531,00 in via privilegiataipotecaria oltre interessi successivi all’apertura del fallimento ex artt. 2855c.c. e 54 L.F., chiedendo altresì ai sensi dell’art. 117 L.F. la distribuzione delleeventuali somme che fossero state depositate a favore dei creditori irreperibilitrascorso il termine indicato nella stessa norma.2. Il Tribunale, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione.2.1 Ha osservato il Tribunale che, anche in virtù del principio di noncontestazione, risultava dalla documentazione prodotta dalle parti che: -nell’anno 2007 il [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato un mutuofondiario a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. garantito da prelazione ipotecaria su uncomplesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], costituente l’unico cespite dellasocietà; - a causa dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 aprile2011, il [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità dicreditore fondiario e in forza di relativo mutuo, aveva promosso unaprocedura esecutiva di fronte al Tribunale di Firenze (R.G.E.I n. 249/2011),avente ad oggetto vari immobili; - in data 26 marzo 2012 il CreditoCooperativo era stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa (n.292/2012), e la banca veniva ceduta a [OSCURATO:PERSONA]; -nel giugno del 2012, il Fondo di Garanzia per il tramite del proprio legale edomiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA], già procuratore legale e domiciliatario del cedenteCredito Cooperativo, è intervenuto nel procedimento immobiliare di cui sopra,Numero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026deducendo che il Fondo di Garanzia in data 28 marzo 2012 avesse acquistatodalla liquidazione coatta un credito rimasto in sofferenza, pari ad euro3.110.769,06, oltre interessi; - in data 8 novembre 2012 il G.E. avevaautorizzato la vendita del complesso immobiliare in sede esecutiva, a seguitodella quale alcuni immobili facenti parte del complesso erano stati venduti; -in data 8 febbraio 2022 era stato dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA].r.l.; - in data 14 febbraio 2022 il curatore fallimentare aveva effettuato lacomunicazione ex art. 92 L.F. sia al legale del Fondo di Garanzia costituitosinel giudizio esecutivo promosso in origine, nel 2011, dal Credito CooperativoCooperativo Fiorentino; - lo stato passivo delle insinuazioni tempestive del2022; - in data 31 marzo 2022 il Fallimento aveva depositato atto diintervento nella procedura immobiliare promossa in origine dal CreditoCooperativo Fiorentino (Trib. Firenze, R.G.E.I 249/2011), evento comunicatodalla cancelleria a tutte le parti costituite, tra cui anche al Fondo di Garanzia;-a seguito dell’intervento del Fallimento nel giudizio esecutivo, in data 30aprile 2022, il delegato alla vendita nel giudizio esecutivo aveva depositatouna relazione intitolata “relazione preliminare sulle interferenze tra creditofondiario e fallimento”, in cui aveva dettagliato quali fossero le conseguenzeper il creditore fondiario dell’intervento del Fallimento in sede esecutiva; -ilammissione allo stato passivo in data 6 ottobre 2023; - in data 16 febbraio2024 il [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al Fondo di Garanzia, ilprogetto di stato passivo delle domande tardive, nel quale il Curatore avevaproposto l’esclusione del credito dell’opponente.2.2 Il Tribunale ha poi sostenuto di dover dare continuità ai principi dilegittimità espressi di recente da questa Suprema Corte in casi analoghi, valea dire che il curatore che abbia omesso di inviare l'avviso ex art. 92 L. Fall.direttamente ad un creditore non può ricorrere alla prova presuntiva, direttasostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell'evento fallimento da partedel creditore, ma deve provare che questi abbia avuto conoscenza effettivadell'apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dallaNumero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026quale può evidentemente essere valutata l'imputabilità del ritardo nellapresentazione della c.d. domanda supertardiva), mediante un atto o un fattoequipollenti all'avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che glisarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell'art. 92 L.F. (cfr. Cass.Civ. Sez. I, 5.7.2024 n. 18370).Ha, poi, osservato che dai riscontri documentali in atti, ed alla luce deipredetti principi di diritto, che la Curatela avesse fornito la prova dellaconoscenza effettiva dell’intervenuto fallimento da parte del Fondo diGaranzia, in quanto: - aveva inviato la comunicazione ex art. 92 L.F. in data14.2.2022 direttamente al legale del Fondo di Garanzia, costituitosiprocuratore nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011 del Tribunale disecondo cui l’avvenuta notifica dell’avviso ex art. 92 L.F. al legale dellaprocedura esecutiva fosse estranea al suo mandato, dato che dall’intervenutofallimento del debitore conseguiva la necessità di insinuare il credito alpassivo, in assenza della quale la prosecuzione della procedura esecutivasarebbe stata inutile. Priva di fondamento – ha aggiunto il Tribunale – sarebbeanche la deduzione per cui i fatti del processo esecutivo fossero noti solo ailegali del Fondo di Garanzia, ma non anche al Fondo stesso, poiché a mentedell’art. 489 c.p.c. tutte le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate aldomicilio eletto, in questo caso presso il legale costituito, e hanno ovviamenteeffetto anche nei confronti della parte rappresentata.Ha inoltre osservato il Tribunale che al procuratore costituito del Fondo diGaranzia era altresì stata notificata la relazione del delegato alla venditainerente le interferenze tra fallimento e procedura esecutiva, dove venivaindicato espressamente l’onere per il creditore fondiario di insinuare il propriocredito al passivo del Fallimento per consolidare il proprio credito nellaprocedura esecutiva, spiegando espressamente in dettaglio i rapporti frafallimento ed esecuzione.Ha concluso nel senso che i dati univoci delle risultanze istruttorie edocumentali confermavano che la Curatela, assolvendo ai propri obblighiinformativi, aveva messo il Fondo di Garanzia nella condizione di essere aconoscenza effettiva dell’intercorso Fallimento a far data dal 14.2.2022Numero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026mediante la notifica ex art. 92 L.F. al procuratore costituito nella proceduraesecutiva R.G.E.I. 249/2011, al quale incombeva senz’altro il dovereprofessionale (e deontologico) di informare la parte assistita (del cuiinadempimento peraltro non vi era prova né deduzione alcuna da partedell’opponente). Con la conseguente inammissibilità della domanda diammissione al passivo del Fondo di Garanzia trasmessa tardivamente in data6.10.2023Il decreto, pubblicato il 17/03/2025, è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVO con ricorso percassazione, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha resistito concontroricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità delricorso.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, “Violazione dell'art. 101 l. fall. in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cpc”, sul rilievo che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che ladomanda cd. supertardiva proposta dal Fondo odierno esponente fosseinammissibile, avendo la curatela dimostrato che fosse imputabile al Fondomedesimo il ritardo contemplato dall'art. 101, ultimo comma, l. fall..1.1 Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nellaproposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.1.1.1 Il ricorso, affidato ad un unico motivo, è proposto in relazione aun’opposizione al passivo motivata, a fronte di domanda ex art. 101 L.F.,dalla mancata ricezione della comunicazione ex art. 92 stessa legge.L’opposizione è stata respinta dal tribunale e il ricorrente censura la decisioneNumero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026per avere il tribunale ritenuto, con riferimento alla domanda cd."supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., fermoil mancato avviso ex art. 92 L.F. al creditore da parte del curatore delfallimento, che “la curatela avesse dimostrato che il ritardo contemplato dallanorma fosse imputabile al Fondo”.Come sopra accennato, la doglianza è inammissibile.Il tribunale – rilevata l’avvenuta comunicazione del 14.2.2022, ex art. 92 L.F.da parte della curatela, sia al legale del Fondo di Garanzia costituitosi nelgiudizio esecutivo a suo tempo avviato dal [OSCURATO:PERSONA] (con ilmedesimo legale) con riguardo all’unico cespite della S.r.l. inadempiente, siaalla Banca cessionaria delle attività del [OSCURATO:PERSONA], e ladeclaratoria di esecutività dello stato passivo delle insinuazioni tempestivedel 14.6.2022 - ha confermato l’idoneità degli elementi probatori forniti dallacuratela a dimostrazione dell’effettiva conoscenza del fallimento da parte delcreditore, in primo luogo con riferimento alla comunicazione inviata il14.2.2022 al legale del Fondo nella procedura esecutiva pendente e, insecondo luogo, per gli ulteriori elementi forniti (segnatamente, il deposito daparte della curatela di un atto di intervento, del 31.3.2022, nella proceduraesecutiva immobiliare pendente, con comunicazione alle parti costituite; e ildeposito, del 30.4.2022, della relazione del delegato alla venditadell’immobile sulle interferenze tra credito fondiario e fallimento, vistata dalG.E. con comunicazione di cancelleria alla società cessionaria, Fondo diGaranzia, del 17.5.2022).Ha dunque ritenuto il Tribunale che fosse imputabile al Fondo istante il ritardonella presentazione della domanda di insinuazione “ultratardiva” del6.10.2023.Il ricorrente, premettendo di esser consapevole dell’orientamentogiurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato, assume di nonvoler lasciare “nulla di intentato” prima di avviare iniziative volte alriconoscimento di responsabilità del legale destinatario della comunicazionedella curatela: donde lamenta l’erronea applicazione dell’art. 101 L.F. inrapporto alla “conclusione, raggiunta dal tribunale, per cui avesse rilevanza,ai fini del decidere, la comunicazione ex art. 92 l. fall. effettuata al legaleNumero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026costituito del Fondo nella procedura esecutiva immobiliare”, in considerazionedella esclusiva delimitazione delle attività difensive e rappresentative,“proprie del mandato professionale conferito ad un avvocato”,esclusivamente nella procedura espropriativa ed eventualmente nel giudiziodi opposizione; evidenzia inoltre come il legale non potesse essere qualificatocome “procuratore/rappresentante generale del Fondo cui poter inviare lacomunicazione ex art. 92 l. fall.” e ribadisce come “tale comunicazione, vistianche i rilevanti rischi correlati alla proposizione (appunto) delle domande cd.super-tardive, non può che essere inviata alla parte creditrice e non ai suoiavvocati nominati (solo) per difenderla in procedimenti giudiziali diversi edautonomi (e con facoltà difensive circoscritte al perimetro di taliprocedimenti)”. Lamenta infine l’irrilevanza dell’intervento della curatela, il31.3.2022, nella procedura esecutiva in cui era parte anche il Fondo, inquanto la PEC allegata attestava “sempre e comunque” come la conoscenzadell’intervento spiegato dal Fallimento in quella procedura esecutiva fosseconfigurabile solo in capo al legale con incarico delimitato ad essa, conconseguente rilievo secondo cui “tale conoscenza non poteva far presumereuna automatica conoscenza del medesimo intervento da parte del Fondo diGaranzia”.1.1.2 Sennonché è di riconoscibile evidenza che il motivo, al di là dellariconduzione formale del vizio all’art. 360, c.1 n. 3 c.p.c., configura unasurrettizia richiesta di riesame del materiale probatorio già valutato daltribunale per identificare il dato storico dell’effettiva conoscenza, e della datadi conoscenza, della dichiarazione di fallimento. In definitiva, mira a rimetterein discussione gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, cosanotoriamente inammissibile non essendo il giudizio di legittimità equiparabilea un ulteriore grado di merito (v. Cass. n. 29267-24, Cass. Sez. U n. 34476-19 e molte altre).1.1.3 Il provvedimento impugnato si colloca, di contro, in evidente continuitàcol consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla possibilità, per ilcuratore, di provare aliunde, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che ilcreditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dallaricezione dell’avviso ex art. 92 L.F.Numero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor-rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu-dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 15.000 la sanzione ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensidel comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca-rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e lamanifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 15.000, oltre €200,00 per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge;Numero registro generale 7850/2025Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 21665/2026Data pubblicazione 25/06/2026- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 15.000in favore del controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di €2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello del ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, in data 26 maggio 2026.Il Presidente