CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte di appello di Catanzaro abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza con la quale gli era stata applicata, per reato contravvenzionale, pena esclusivamente pecuniaria, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, appare fondato; che tale circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione, a far data dal 29 giugno 2014, data di commissione del reato, del termine prescrizionale massimo di cinque anni; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23