CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoil rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in particolare, per la prioritaria valutazione del motivo pregiudiziale di competenza, con ogni consequenziale statuizionee, in subordine, per l’annullamento nei capi investiti da violazione di legge e da motivazione mancante o apparente, con specifico riguardo al capo D e ai profili evidenziati in relazione all’autoriciclaggio, e udite le sue conclusioni in udienza, con le quali siè riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata, chiedendone l’accoglimento; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; letti i motivi nuovi presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], e udito lo stesso, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendonel’accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 28 gennaio 2021, il Tribunale di Trieste riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di autoriciclaggio (capo A) e dei reati fiscali di cuiai capi B), C), D), E), H), I), L), M) e N), [OSCURATO:PERSONA] del reati di autoriciclaggio (capo A), e dei reati fiscali di cui ai capi B), C), D) E) e G), [OSCURATO:PERSONA] dei reati di autoriciclaggio (capo A) e dei reati di cui ai capi B), C), D), E), M) e N), [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di dirittodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,responsabile del reato di utilizzo, ai fini di evasione di fatture oggettivamente inesistenti nella dichiarazione IVA per l’anno 2016 di cui al capo G), [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA].,responsabile del reato di utilizzo, ai fini di evasione,di fatture oggettivamente inesistenti nella dichiarazione IVA per l’anno 2016 di cui al capo H); la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 25 marzo 2025, assolveva Della [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) econfermava nel restola sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 2.1erronea applicazione e violazione degli artt., 16, 21 e 24 cod.proc.pen. in tema di incompetenza dell’autorità giudiziaria di Trieste in favore dell’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, di Nola, nonché violazione dell’art. 178 comma 1 lett. b) in tema di nullità della sentenza per carenza del potere di iniziativa del Pubblico Ministero presso Autorità giudiziaria territorialmente incompetente: la difesa aveva eccepito, innanzi al Tribunale del Riesame che il reimpiego dei capitali raccolti dagli imputati con le società operanti nel settore dei carburanti (GTE. TEG e Petrolifera) mediante versamento di denaro alla Life e poi dalla Life alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche DCT), contestato come autoriciclaggio, era da ritenersi consumato al momento della stipula del contratto di cessione delle quote della DCT, avvenuto in Scafati (SA) e tale impostazione era stata accolta dal Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva chiesto al Pubblico Ministero di inviare gli atti alla Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], cosa che il Pubblico Ministero aveva fatto; dopo che il Tribunale del Riesame di Salerno aveva riformato la decisione del giudice per le indagini preliminari, e quindi dopo che già due tribunali si erano pronunciati in favore della competenza dell’autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero di [OSCURATO:PERSONA] aveva inopinatamente rivalutato la competenza, dopo aver ricevuto una nota dal Pubblico ministero di Trieste, e restituito gli atti a quest’ultimo in applicazione dell’art. 54 cod. proc. pen.; erronea era stata la decisione del Tribunale e della Corte di appello di Trieste di ritenere la propria competenza, con conseguente nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti conseguenti, anche perché la procedura di cui all’art. 54 cod. proc. pen. può essere azionata solo fino a quando non vi sia già stata una pronuncia sulla competenza; in particolare, anche qualora si fosse voluto individuare quale primo atto di impiego costituente autoriciclaggio il bonifico del 16 maggio 2017 anziché l’atto di cessione di quote dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la competenza non poteva comunque individuarsi nell’autorità giudiziaria di Trieste in ragione dell’unanime interpretazione giurisprudenziale secondo cui il luogo dell’investimento è quello da cui parte il bonifico, inteso come sede della banca ove si movimenta il denaro illecito, e non dove il denaro perviene; 2.2 erronea applicazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. in relazione all’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (capo Bdella rubrica) in tema di concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine al quadro indiziario relativo alla sussistenza del reato e del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dello stesso: l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l’assenza di Smimmodella gestione sia della [OSCURATO:PERSONA] o mano che dalla società [OSCURATO:SOCIETA].; 2.3 erronea applicazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 3 D.Lgs. n. 74/2000 (capo C della rubrica) in tema di concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario del reato e del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dello stesso, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello: l’analisi delle singole operazioni dimostrava che si era attribuita la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni avvenute con soggetti a luimai riconducibili e per consentire alla società Petrolifera un’evasione di imposta in un periodo in cui non era ancora avvenuto il cambio di amministratore; 2.4 erronea applicazione degli artt 110 cod. pen. e 8 e 9 del D.Lgs. n. 74/2000 (capo Ddella rubrica)in tema di concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla integrazione del quadro indiziario relativo alla sussistenza del reato e del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dello stesso, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello: la motivazione della sentenza impugnata si esauriva in un mero rinvio alla sussistenza del capo c); 2.5 erronea applicazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capo E della rubrica) in tema di concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario relativo al reato e concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dello stesso, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello: la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] veniva dedotta dal suo ruolo con un salto logico consistente nella affermazione che uno dei proprietari, che per dato esperienziale si colloca nell’attività logistica dell’impresa, debba necessariamente essere a conoscenza s condividere il meccanismo di illecita esenzione IVA posta in essere dalla gestione amministrativa; 2.6 erronea applicazione dell’art.2 del D.Lgs. n. 74/2000 (capo H della rubrica) in tema di sussistenza del reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario relativo al reato, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appellorelative alla antieconomicità delle operazioni commerciali “[OSCURATO:PERSONA]-Gie” del 2016 ed alla non univocità degli elementi indiziari di riconducibilità della gestione della [OSCURATO:PERSONA] in capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che ai signori [OSCURATO:PERSONA]-Filardi; 2.7 erronea applicazionedegli artt. 192 comma 2 e 133 cod. proc. pen. in relazione agli artt.2, 8del D.Lgs. n. 74/2000 (cap i i e l d ella rubrica) in tema di insussistenza del reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario relativo al reato, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello: 2.8 erronea applicazione degli artt. 192 comma 2 e 133 cod. proc. pen. in relazione agli artt.2, 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (capi Me N della rubrica) in tema di insussistenza del reato; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario relativo al reato, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello: a fronte della pretesa antieconomicità delle operazioni svolte dalla Life, era stato dimostrato che vi erano sempre utili, seppure esigui, coerenti ed in linea con il settore della intermediazione petrolifera, che poteva avvenire anche tra soggetti tra loro collegati o appartenenti alla stessa proprietà; la pretesa confusione proprietaria tra la Petrolifera, la Life, la Teg e la GTE, società ritenute riconducibili sempre agli imputati, era stata sconfessata dalla stessa istruttoria dibattimentale; 2.9 erronea applicazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 648-ter.1cod. pen, (capo A della rubrica) in tema di insussistenza del reato di autoriciclaggio; illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario relativo al reato, anche alla luce della omessa risposta alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello; impossibilità di identificare la provvista illecita investita nell'attività di autoriciclaggio nel mero risparmio di spesa; erronea applicazione dell’art. 648-quater cod. pen. in tema di individuazione di un profitto confiscabile: 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 3.1 violazione degli artt. 8,9,16,54,178, 179,604 comma 4 cod. proc. pen in ordine alla mancata pronuncia di nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi per difetto di potere di iniziativa del Pubblico Ministero, stante l’inosservanza dell’avvenuto regolamento della competenza territoriale in favore dell’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo che il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, il Tribunale del Riesame di Triestee quello di Salerno si erano pronunciati per la competenza dell’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei medesimi elementi e in assenza di dati di novità, aveva trasmesso gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trieste ai sensi dell’art. 54 cod. proc. pen. ritenendo che la competenza doveva ritenersi radicata in Trieste, luogo di consumazione dei primi reati di autoriciclaggio ex art. 16 cod. proc. pen.; non si era considerato che, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’iniziativa del Pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale è insanabilee rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per cui era viziato il ragionamento della Corte di appello secondo il quale il numero chiuso delle ipotesi di nullità deldecreto di giudizio immediato ex artt. 429-456 cod. proc. pen. precluderebbe l’operatività delle norme di cui agli artt. 178-179 cod. proc. pen.; il Pubblico ministero di [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato gli atti alla Procura di Trieste in forza della norma di cui all’art. 54 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., necessario nel caso di specie; 3.2 violazione degli artt. 8,9,16 cod. proc. pen., 648-ter.1cod. pen. in ordine alla individuazione del luogo di commissione del delitto di autoriciclaggio ai fini della corretta individuazione dell’Autorità giudiziaria competente per territorio; premesso che dalla motivazione della Corte di appello si evinceva la rilevanza del contratto preliminare di cessione delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ma, nella ritenuta impossibilità di individuare il luogo di redazione di tale atto, si era ritenuto rilevante il primo bonifico della [OSCURATO:SOCIETA]., i giudici di merito avevano individuato in Trieste il locus commissi delictiin quanto il conto corrente dell’alienante era aperto presso una filiale bancaria triestina, senza illustrare le ragioni della mancata individuazione del luogo del reato in contestazione avuto riguardo alla sede in cui era aperto e attivo il conto corrente dell’acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) invece che dell’alienante ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e non considerando che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva un conto corrente aperto in una banca compresa nel circondario del Tribunale di Nola, dovendosi quindi affermare la competenza di quel tribunale come da sentenza di questa sezione n. 27023/2022; inoltre, se il reato si perfeziona con il completamento dell’attività negoziale di investimento che ha impresso al denaro una nuova e diversa destinazione produttiva, tale attività nel caso concreto coincideva con la stipula del contratto notarile definitivo avvenuto in Scafati, territorio di competenza dell’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]; 3.3 illogicità ed apparenza della motivazione ex art. 648-ter.1 cod. pen. in ordine alla individuazione del risparmio di spesa quale provento dei delitti presupposti e risorsa economica suscettibile di reinvestimento per fini di autoriciclaggio (per [OSCURATO:PERSONA], capo A): la difesa aveva segnalato la inidoneità del cd. risparmio di spesa a costituire provento di frode fiscale utilmente reinvestitilee, quindi, riciclabile, e non era stato considerato che sia la Life che la Petrolifera, nelle rispettive operazioni commerciali, o acquistavano in esenzione o sostenevano il costo dell’IVA, e non lo recuperavano nelle vendite, per cui non potevano in alcun modo incamerare o avvantaggiarsi dell’IVA sulle vendite che avvenivano sempre in regime di esenzione o di non applicazione, aspetto riconosciuto dallo stesso tribunale; 3.4 mancanza di motivazione in ordine alla valutazione dell’escussione del consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnica di parte in atti sulla capacità economica della Life e sulla provenienza lecita della provvista utilizzata per il pagamento, alla [OSCURATO:PERSONA], delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (per [OSCURATO:PERSONA], capo A): la motivazione del giudice di appello, al pari di quello di primo grado, aveva omesso di valutare i dati e le osservazioni provenienti dal consulente di parte relativamente alla corretta ricostruzione dei rapporti intersocietari, in particolare alla capacità economico- finanziaria della Life di provvedere all’acquisto della DCT e di far fronte all’esborso di un milione di euro quale acconto versato alla [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello non aveva sottoposto a vaglio critico le doglianze difensive relative alla concreta impossibilità di realizzare il sistema di frode descritto in imputazione; 3.5 mancanza, illogicità ed apparenza della motivazione in ordine alle doglianze difensive relative alla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla gestione societaria di [OSCURATO:SOCIETA] ed alla conseguente ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A):non si era tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della suddetta società e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della DCT e poi Presidente del consiglio di amministrazione, e vi era stato travisamento della prova relativamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: se, secondo la ricostruzione effettuata in sentenza, la Petrolifera, attraverso la Life, aveva acquisito il controllo della DCT mediante bonifici trasferiti dalla Petrolifera alla Life, costituenti il reimpiego del profitto di reati fiscali, l’estensore non aveva rappresentato con la dovuta completezza la rilevanza della posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estraneo alla gestione della Life; in assenza di collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e la Petrolifera e tra [OSCURATO:PERSONA] e la Life, veniva meno una parte essenziale del ragionamento accusatorio, tale da ritenere non provato il reato di cui al capo A); 3.6 assenza di motivazione relativamente alla prova del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione amministrativa, di fatto, della società Petrolifera (capi B, C,D ed E): con l’atto di appello era stato evidenziato il mancato esame di alcuni testimoni, dirimente in punto di estraneità dell’imputato rispetto alla gestione della società Petrolifera, e specifica doglianza era stata anche formulata con riferimento agli elementidai quali il tribunale aveva ricondotto la gestione della G.Petroli in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, tramite tale società, dedotto la partecipazione gestoria in Petrolifera, e la motivazione della Corte di appello sul punto era erronea; 3.7 illogicità ed apparenza della motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo G) della rubrica: premesso che [OSCURATO:PERSONA] era proprietario del 30% delle quote sociali della TEG [OSCURATO:PERSONA] e che la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ne era l’amministratrice,apodittica era l’affermazione, compiuta dalla Corte di appello di Trieste, in ordine al riferimento alla “quasi totalità delle operazioni” effettuate dalla TEG, a voler rappresentare una sistematicità e continuità operativa che, invece, non era stata affermata dal teste maresciallo Morra; inoltre, dalla consulenza tecnica di parte in atti si evinceva l’assenza di prova in ordine alla consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare operazioni con società cartiere, in quanto non era stato provato che la TEG non disponeva di elementi da cui dedurre la provenienza fittizia delle fatture, sostenendo il corso dell’imposta sul valore aggiunto e non avendo tratto alcun beneficio dalla frode; i prezzi di acquisto del carburante erano in linea con quelli di mercatoe comunque mancava la prova del prezzo del carburante nel giorno e nell’ora in cui si erano effettuate le operazioni di compravendita; erano state ignorate le deduzioni difensive anche in ordine alla circostanza che la vendita del prodotto petrolifero ad un prezzo inferiore a quello di acquisto non equivale a condotta illecita o ad operazione commerciale irregolare; 3.8 violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per mancanza ed apparenza della motivazione. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 violazione dell’art. 8 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza, essendo la competenza da individuarsi in favore dell’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], come già statuito nella procedura incidentale del Tribunale del Riesame di Trieste, rilevata la natura istantanea del reato di autoriciclaggio, il cui momento consumativo era da individuarsi nella stipula del contratto di acquisto del pacchetto azionario della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ovvero nel momento della disposizione economica effettuata per l’acquisto della predetta società con bonifici partiti dai conti correnti della banca, situata in [OSCURATO:PERSONA]; premesso che le argomentazioni sono analoghe a quelle dei precedenti ricorso, in questo vi è la precisazione che le difese avevano avanzato specifica richiesta ex art. 54-quater cod. proc. pen. al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che, rilevata la intervenuta richiesta di giudizio immediato, aveva disposto il non luogo a provvedere sull’istanz a; i giudici di merito non avevano considerato che il contratto di cessione di azioni sociali comprovava che il trasferimento delle quote tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., titolare della maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., era stato perfezionato presso lo studio del notaio D’Amaro sito in Scafati, con pagamento da parte della Life della somma di € 1.000.000,00, ritenuta reimpiegodi proventi illeciti, versata con bonifico inviato da istituto bancario sito in Volla; di conseguenza, come già rilevato dal Tribunale di Trieste all’esito della procedura incidentale, la competenza era dell’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]; 4.2 violazione dell’art. 180 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, nonché violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., attesa la mancata notifica a Della [OSCURATO:PERSONA] deiverbali di udienza del 14/09/2020e 1/10/2020, alle quali l’imputato non presenziava in ragione di legittimo impedimento: il giudice di primo grado, ritenendo fondato e legittimo l’impedimento, aveva stralciato la posizione di Della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo “non direttamente concernenti le imputazioni elevate a carico dell’imputato” e riunendo poi la sua posizione all’udienza del 30 novembre 2020; il tribunale, operando l’escussione dei testimoni nelle udienze del 14 settembre e 1°ottobre 2020 e non consentendo l’esame dei citati testimoni all’udienza del 30 novembre 2020, aveva operato una palese violazione del diritto di difesa impedendo di esercitare il diritto di controesame dei testimoni; per non incorrere nella lesione del diritto di difesa, si sarebbe comunque reso necessario acquisire il consenso espresso alla utilizzabilità della prova assunta in assenza dell’imputato; 4.3 illogicità della motivazione adottata per la ritenuta responsabilità del ricorrente in riferimento al capo C) della rubrica: Della [OSCURATO:PERSONA] era stato investito con incarichi formali nelle società coinvolte nella vicenda oggetto di accertamento processuale, avendo compiuto le condotte contestate privo di qualsiasi “schermo” atto ad ostacolarne l’individuazione, in perfettabuona fede, né tanto meno vi era prova in atti di un suo personale arricchimento illecito (vengono richiamate le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano che Della [OSCURATO:PERSONA] era privo di qualsiasi potere decisionale e competenze amministrative); inoltre, non si riteneva provata la riferibilità in capo a Della [OSCURATO:PERSONA] dell’impiego di profitto illecito in riferimento agli illeciti tributari,in quanto tale illecito profitto sarebbe costituito da risparmio di spesa (evasione IVA): il profitto illecito deve essere chiaramente identificabile, con la conseguenza che se il finanziatore dell’operazione di acquisto della [OSCURATO:PERSONA], ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]., non avevaottenuto un risparmio di spesa, ma solo favorito l’evasione fiscale di un terzo soggetto, non avendo acquisito un profitto, non potevareimpiegare capitali illeciti; come si evinceva dal complesso delle prove documentali, dichiarative e captative, non vi era la prova della consapevolezza da parte dell’imputato della presunta provenienza illecita del capitale utilizzato per il perfezionamento dell’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; 4.4 illogicità della motivazione adottata per la ritenuta responsabilità dell’imputato in riferimento ai reati contestati ai capi C), D), E), M) e N): alla stregua delle evidenze documentali disponibili ed alla luce delle prove dichiarative assunte doveva escludersi il coinvolgimento di Della [OSCURATO:PERSONA] sia nel concorso di reperimento della provvista illecita, costituita dall’IVA non versata dalle società acquirenti di prodotti petroliferi “cd. cartiere” che con tali fondi acquistavano la [OSCURATO:PERSONA], sia nei singoli reati tributari. 5. Propongono ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 5.1 violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. in relazione al momento consumativo del reato, rilevante ai fini della corretta individuazione della competenza per territorio; nullità del decreto di giudizio immediato e di tutti gli atti successivi: il punto sul quale concordavano Tribunale e Corte di appello era che la consumazione del reato di autoriciclaggio sarebbe avvenuta nel momento e nel luogo (Trieste) in cui risultavano eseguiti i bonifici aventi ad oggetto il versamento dell’acconto per l’acquisto delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stati ritenuti irrilevanti gli atti antecedenti, ossia il versamento delle somme di denaro da parte delle società ritenute colpevoli dei reati tributari sul conto corrente di un terzo soggetto ([OSCURATO:SOCIETA].) e la stipula del contratto definitivo di acquisto delle azioni della DCT avvenuto nelle forme dell’atto pubblico presso lo studio del notaio in Scafati; la decisione era errata in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato i bonifici solo dopo la stipula del contratto preliminaree il trasferimento di denaro era privo di qualsiasi carattere decettivo; viceversa, assumevano carattere dissimulatorio - capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro-i versamenti effettuati dai conti correnti delle società ritenute colpevoli dei reati fiscali ([OSCURATO:SOCIETA], TEG carburanti e GTE) in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; atteso che i conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA]. risultavano accreditati presso filiali bancarie di Volla (NA) il reato di autoriciclaggio doveva ritenersi consumato in Volla (NA). Inoltre, il Pubblico ministero di NoceraInferiore aveva restituito il fascicolo al Pubblico ministero di Trieste dopo che si era formata una doppia conforme in sede cautelare sulla competenza territoriale: era quindi evidente che il Pubblico ministero di Trieste, una volta ricevuto nuovamente il fascicolo del procedimento, non aveva più il potere di iniziativa per l’esercizio dell’azione penale, in quanto tale potere spettava unicamente al Pubblico ministero di [OSCURATO:PERSONA], per cui il decreto di giudizio immediato era affetto da nullità assoluta ex art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; 5.2 violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto: la considerazione della Corte di appello secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non era una testa di legno della GTE in quanto partecipava consapevolmente della gestione societaria non era elemento idoneo a dimostrare il dolo in quanto la ricorrente, proprio perché effettivamente amministratrice di un’azienda realmente operante, era estranea ad ogni progetto criminoso volto alla simulazione di cariche e di schermi societari per finalità evasive; quanto alla considerazione che la GTE avrebbe acquistato carburante della [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo “anormalmente basso”, né il Tribunale, né la Corte di appello avevanoindividuato il parametro di riferimento, ovvero il prezzo di mercato rispetto al quale inferire che il prezzo praticato da [OSCURATO:PERSONA] fosse inferiore allo stesso; neppure era stato considerato che gli acquisti di carburante da parte della GTE erano stati ripartiti in maniera pressochéomogenea tra vari fornitori nazionali, non essendosi di fatto registrata alcuna forma di monopolio e/o oligopolio da parte della [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale non si era minimamente confrontata con gli argomenti e le prove dedotte dalla difesa a contrasto della tesi della “scontistica anomala”sposata dalle sentenze di merito; non era stato considerato poi che il rinvenimento nel computer aziendale della GTE didocum enti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] era sintomatico di una direzione interna della cartiera da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di un suo delegato portava ad individuarein [OSCURATO:PERSONA], e non in [OSCURATO:PERSONA], l’ amministratore di fatto della cartiera [OSCURATO:PERSONA]; il teste Piccolo aveva dichiarato di non aver mai ricondotto ad [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]; il teste Sabella, con riferimento ai documenti riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] presenti sul pc aziendale della GTE, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto utilizzarli o compilarli; non era stato spiegato da quali elementi di fatto [OSCURATO:PERSONA] potesse trarre la consapevolezza o quantomeno versasse in una situazione di dubbio in ordine al reale fornitore del carburante; 5.3 violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, nonché degli art. 1790 e segg. cod.civ. in ordine alla ritenute sussistenza dell’elemento oggettivo della fittizietàdelle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]; non era stato considerato che era stata effettuata la commercializzazione del carburante secondo lo schema legale della fede di deposito di cui agli artt. 1790 e segg. cod. civ., mediante il quale il venditore effettua la cessione della merce senza alcuna movimentazione fisica della stessa e gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito, limitati ad una mera verifica sull’esistenza di una struttura aziendale presso i locali della [OSCURATO:PERSONA], non erano sufficienti a dimostrare l’elemento del fatto tipicodel reato contestato, rappresentato da “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Iricorsi devono essere rigettati . 2. Preliminarmente, si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da tutti i ricorrenti. Il reato di autoriciclaggio contestato al capo a) è relativo all’acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:SOCIETA]mediante somme provento dei reati di natura fiscale; ciò premesso, si deve osservare che l'autoriciclaggio è reato che si consuma nel momento in cui l'autore del reato presupposto pone in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione del denaro o dei beni costituenti oggetto materiale del delitto presupposto; si è fatta sostanziale applicazione delle regole già dettate in relazione alla fattispecie generale dei delitti contro il patrimonio che punisce la movimentazione del profitto illecito derivante dalla consumazione di un delitto presupposto. Ora, come efficacemente spiegato nella motivazione di Sez.1, n. 38623/24, in materia di momento consumativo del reato di autoriciclaggio, commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico, è stata ritenuta preminente l'esigenza di non anticipare eccessivamente il momento di consumazione del reato, la cui offensività è collegata all'esecuzione dell'ordine di bonifico (che, in caso di conto allocato presso una filiale materialmente presente sul territorio, avviene in quel luogo, diversamente da quanto accade nel caso di conto on line) piuttosto che alla sua formulazione, cui, in ipotesi, potrebbe non conseguire l'effetto voluto; ciòin quanto è nel momento in cui il bonifico viene ricevuto che si realizza il trasferimento in attività economiche di denaroutilità di provenienza illecita punito dalla norma; pertanto, non è conferente il richiamo fatto dalle difese a Sez.2, n. 27023 del 07/07/2022, Rv. 283681 – 01 che si riferisce, appunto, ad un bonifico effettuato su conto on line e non da una banca materialmentepresente sul territorio. La decisione dei giudici di merito sulla competenza è quindi corretta, visto che il luogo di conclusione del contratto preliminare del trasferimento delle azioni d [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto ignoto e che prima della conclusione del contratto definitivo di compravendita della quote di [OSCURATO:PERSONA] sono stati eseguiti i bonifici da [OSCURATO:SOCIETA]. alla venditrice [OSCURATO:PERSONA] a parziale pagamento dell’acquisto dellequote; poiché l’esecuzione dei bonifici è avvenuto in Trieste, ove si trovava la banca presso la quale i bonifici sono stati ricevuti, la competenza era quindi dell’autorità giudiziaria di Trieste. Né si può ritenere che vi sia stata una violazione dell’art.54 cod. proc. pen. per avere il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inviato nuovamente gli atti a Trieste dopo che i tribunali del riesame di NoceraInferiore e Trieste si erano già pronunciati sul punto: la stessa sentenza di questa Corte (n.32740/19)che si era pronunciata sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tr ibunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che “ poiché le indagini preliminari sono caratterizzate da flussi continui e sollecitazioni mutevoli concernenti la "notitia criminis", legittimamente il P.M. può ritenere che l'eventuale futuro giudizio debba celebrarsi innanzi ad un giudice diverso e pertanto inviare agli atti ad un diverso ufficio di procura. (Sez. 1, n. 23977 del 27/05/2008 -dep. 12/06/2008 inproc. Avagliano, Rv. 24034601)”; peraltro, l’art. 54 cod. proc. pen. non pone alcun vincolo sulla decisione sulla competenza posto che , qualora dovessero variare gli elementi su cui si basa, può essere effettuata una nuova valutazione, come accaduto nel caso in esame. Quanto alla eccezione secondo la quale si dovrebbe fare riferimento, per determinare la consumazione del reato e quindi la competenza per territorio, al passaggio di somme da [OSCURATO:SOCIETA], GTE e TEG a [OSCURATO:SOCIETA]., si deve rilevare che tale passaggio non è contenuto nel capo di imputazione, al quale unicamente si deve fare riferimento. 3. Prima di esaminare i singoli reati addebitati a [OSCURATO:PERSONA], deve essere svolta una premessa di carattere generale, riferibile a tutti i ricorsi presentati: fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova,occorre inoltre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Altra precisazione riguarda invece la natura stessa del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Altra premessa è che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata” (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025,Rv. 288493); nel caso in esame, la motivazione della sentenza complessivamente considerata ha adeguatamente motivato sulla responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, senza che gli elementi non specificamente considerati possano sovvertire la decisione dei giudizi di merito. 3.1Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo B), le contestazioni secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] non era ancora entrato nella società Petrolifera enon lo era più nella [OSCURATO:PERSONA] è reiterativa delle censure già proposte in appello ed attengono al merito della vicenda; in particolare, la Corte di appello, dalla pagina 88 in avanti, ha evidenziato come la dichiarazione fraudolenta relativa alla Petrolifera sia stata presentata dopo che [OSCURATO:PERSONA] era già entrato nella società; irrilevante è il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse più nella società [OSCURATO:PERSONA] al tempo in cui erano state effettuate le operazioni in esenzione IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/72 contestate al capo B), posto che il reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, caratterizzato da struttura bifasica, presuppone la compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica, purché di quest'ultima, ove posta in essere da altri, il soggetto agente abbia consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione(vedi Sez.3, n. 15500 del 15/02/2019, Rv. 275902 –02). 3.2Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo C), nelle pagine da 89 a 98 la Corte di appello ha esaminato le società indicate nel capo di imputazione per le quali erano stati inseriti nella dichiarazione IVA 2016 elementi passivi fittizi consistiti in vendite non imponibili effettuate ex art. 8 e 8-bis D.P.R. n. 633/72 e 50 - bis D.L. n. 331/93, evidenziando che si trattava di società acquirenti tutte prive di strutture operative, evasori totali, gestite da soggetti non inseriti nel mondo del commercio di prodotti petroliferi, che vi era un sicuro collegamento tra una delle società (la [OSCURATO:PERSONA] s.rl.) e la [OSCURATO:SOCIETA]., società amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 94), giungendo, con motivazione esente da vizi logici, alla conclusione che dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze assunte era risultato che [OSCURATO:PERSONA] era al centro del progetto dellevendite di prodotti petroliferi con fittizie esenzioni IVA; su tutte tali circostanze il motivo di ricorso propone una diversa valutazione degli elementi istruttori, operazione non consentita nella presente sede. 3.3 Quanto al quarto motivo di ricorso, relativo alreato di cui al capo D), la motivazione della Corte di appello è contenuta alle pagine 98 e 99 della sentenza impugnata e fa riferimento al capo C) visto che si tratta delle medesime fatture; sulla eccezione secondo cui non si è tenuto conto del disposto dell’art. 9 D. Lgs. n. 74/2000, si deve ribadire che “Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, concorre con quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d.lgs. citato, anche nel caso incui entrambi siano inseriti in una predeterminata catena di azioni delittuose, essendo funzionali a perseguire finalità differenti e risultando caratterizzati da una diversità strutturale.” (Sez.2, n. 7256 del 11/12/2024, dep. 2025,Rv. 287544) e che “in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse. (Il principio è stato affermato, nella specie, in relazione a persona fisica amministratore delle società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti:Sez.3, n. 5434 del 25/10/2016, dep. 2017, Rv. 269279 ). 3.4 Quanto al quinto motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo E), la Corte di appello ha precisato che, poiché le società acquirenti dovevano essere esportatori abituali perché si potessero emettere fatture in esenzione IVA, la società Petrolifera (di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore) aveva obblighi di controllo che non sono stati effettuati; il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di dominus della società Petrolifera è stato evidenziato riportando le dichiarazioni dei testimoni (pag. 103 della sentenza impugnata), e rispetto a tale motivazione (oltre che con quella contenuta a pag.104)vi è un confronto solo apparente nel motivo di ricorso per cassazione. 3.5 Quanto al sesto motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo H), la Corte di appello ha indicato nelle pagine da 93 in avanti gli elementi in base ai quali si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e anche su tali elementi vengono proposte inammissibili censure di merito. 3.6 Quantoal settimo ed all’ottavo motivo di ricorso, relativi ai reati di cui ai capi I, L, M e N, le contestazioni afferenti i suddetti capi vertono tutte sulla erroneità della affermazione secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società “filtro” e che, pertanto, tutte le fatture attive e passive relative alla compravendita di prodotti petroliferi per gli anni 2016 e 2017 riguardavano operazioni soggettivamente inesistenti; a fronte della motivazione contenuta nelle pagine da 105 a 107 della sentenza impugnata, il motivo di ricorso reitera le medesime censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente inammissibilità del motivo per genericità. 3.7 Passando al reato di autoriciclaggio (nono motivo di ricorso) , viene ricostruita dalla Corte di appello la vicenda della [OSCURATO:PERSONA], con la conclusione che parte del denaro utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. per acquistare la suddetta società sia provenuto da Petrolifera, ottenuto grazie al risparmio dell’IVA derivante dalla commissione dei reati fiscali(si veda la motivazione contenuta nelle pagine da 106 in avanti). Come precisato nella motivazione della sentenza n. 14101/19 di questa Corte, gli elementi materiali delreato di riciclaggio sono: a) la commissione di un delitto non colposo; b) che dal suddetto delitto sia derivato un provento (denaro, beni o le altre utilità) economicamente apprezzabile; c) che il suddetto provento sia stato reinvestito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; d) che l'operazione di reinvestimento abbia costituito un ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del provento del reato presupposto.A tale proposito, èimportante focalizzare il punto sub b): l'art. 648 ter 1 cod. pen. al primo comma, individua la condotta del suddetto reato nell'impiego, sostituzione, trasferimento «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» del denaro, beni, o altre utilità «provenienti dalla commissione» del delitto presupposto «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». In altri termini, dalla commissione del reato presupposto, l'agente deve avere conseguito "un provento" di natura economica (denaro, beni, o altre utilità), che abbia "riciclato" al fine di non rendere riconducibile quella ricchezza al delitto compiuto. Proprio questa peculiarità (e cioè l'incremento del patrimonio come effetto diretto del delitto commesso), aveva fatto sorgere il problema della configurabilità del delitto di autoriciclaggio nel caso in cui il reato presupposto fosse costituito da un reato tributario che, di per sé, non determina alcun accrescimento del patrimonio dell'agente. La questione è stata, però, risolta dalla giurisprudenza di questa Corte -alla quale in questa sede va data continuità -secondo la quale il profitto del reato presupposto - nell'ipotesi in cui questo sia un reato tributario - consiste esclusivamente nell'ammont are dell'imposta evasa: ex plurimis Cass. 50310/2014 Rv. 261517; Cass. 43952/2016 Rv. 267925; Cass. 30401/2018 Rv. 272970 (in motivazione). In altri termini, il provento del reato presupposto, può consistere non solo in un incremento del patrimonio ma anche in un risparmio (omesso pagamento delle imposte dovute) in quanto, comunque, il patrimonio dell'agente ne riceve un vantaggio economicamente apprezzabile; ciò premesso, la Corte di appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha conseguentemente concluso che il risparmio IVA, reimpiegato nell’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], costituisse il profitto del reato di autoriciclaggio, con conseguente legittimità della disposta confisca. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinfondati. 4.1 La posizione dei due ricorrenti viene trattata nelle pagine 131 e seguenti; suiprimi due motivi di ricorso, contenenti le eccezioni relative alla competenza territoriale,si è già detto in precedenza; sul terzo motivo, relativo al fatto che il risparmio di spesa non possa costituire il presupposto del reato di autoriciclaggio, si rimanda a quanto detto in precedenza. 4.2 Quanto alquarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la omessa valutazione della consulenza [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni dello stesso, relative alla considerazione che [OSCURATO:SOCIETA]. in realtà aveva la possibilità di sostenere economicamente l’acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si deve rilevare che la motivazione complessivadella sentenza consente di ritenere irrilevantetale omesso esame, sia perché il motivo di appello non era specifico rispetto alle considerazioni del Tribunale contenute a pag. 80 della motivazione (secondo cui non tutte le risorse impiegate nel finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] avevano provenienza illecita), sia perché è stato ritenuto dimostrato che [OSCURATO:SOCIETA]. era una società che lavorava in pareggio(pag. 109), per cui non aveva risorse proprie per poter pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un milione di euro per l’acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA], così come è stato ritenuto dimostrato il passaggio di somme di denaro da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. (pag.108 sentenza di appello), cioè dalle società coinvolte nella commissione dei reati fiscali. 4.3 Quanto al quinto ed al sesto motivo di ricorso, relativi alla eccepita estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla gestione societaria di Petrolifera, la Corte di appello ha evidenziato che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto di Petrolifera è risultato dimostrato dalle dichiarazioni dei testimoni e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 137); sul punto, vengono svolte inammissibili censure di merito, con un confronto carente di puntuale specificità rispetto a tale motivazione. 4.4Quanto al settimo motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo G), per il quale sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della Corte di appello è contenuta nelle pagine 141-143 della sentenza impugnata, e il motivo di ricorso pretende di dare una diversa valutazione delle risultanze processuali, anche per quanto riguarda la diversa spiegazionerelativa all’anomalo prezzo di vendita del carburante, con la conclusione che “Dagli elementi indicati si trae piena prova che lesocietà indicate al capo G) fossero cartiere le quali hanno acquistato carburante dalla Petrolifera con false esenzioni iva per consentire alla stessa un credito iva e poi lo hanno rivenduteai clienti tra cui la Teg sottocosto (o quasi), dato che erano consapevoli che l'iva incamerata non l'avrebbero mai versata.”(pag. 143). 4.5Quanto all’ottavo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, Rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, Rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610) ; nel caso in esame, a fronte della motivazione contenuta a pag. 147 della sentenza di appell o, il motivo di ricorso non indica alcun elemento in base al quale il beneficio avrebbe dovuto essere concesso, con conseguente inammissibilità dello stesso. 5. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] infondato. 5.1 Premesso che sulprimo motivo di ricorso relativo alla competenza , si è già detto, con riguardo alsecondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa per non essere stato l’imputato messo in condizione di partecipare alle udienze del 14 settembre 2020 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è sufficiente rilevare che la posizione di Della [OSCURATO:PERSONA] era stata stralciata, per cui non andava effettuata nessuna notifica di verbali di un procedimento in cui non era parte; né il motivo specifica quale pregiudizio abbia avuto Della [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati indicati quali testimoni siano stati sentiti nelle udienze alle quali (giustamente) non ha preso parte e quale pregiudizio gli sia derivato; inoltre, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore chiedeva la riunione dei processi precedentemente separati, in tal modo accettando le relative conseguenze e l'utilizzabilità di tutte le prove formatesi nelle precedenti due udienze. 5.2 Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità di Della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di autoriciclaggio, la Corte di appello ha evidenziato che Della [OSCURATO:PERSONA] ha svolto ruoli gestori nella Petrolifera, nella Life e nella [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, che era amministratore di fatto della Petrolifera, richiamando le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], motivando anche sulla sussistenza del dolo; il motivo è inammissibile in quanto pretende di fornire una diversa valutazione delle risultanze processuali. 5.3 Quanto al quarto motivo di ricorso, relativo alla responsabilità di Della [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi C), D), E), M) e N), si deve rilevare come la responsabilità di Della [OSCURATO:PERSONA] sia stata ritenuta dai giudici di merito in quanto nelle date di commissione dei reati il ricorrente faceva già parte delle compagini sociali interessate, tanto che è stato assolto dal reato di cui al capo B) in quantoil capo di imputazionesi riferiva alla dichiarazione del 2015, in cui Della [OSCURATO:PERSONA] non ne faceva parte (è diventato procuratore generale della Petrolifera il 29 giugno 2016 ed amministratore della Life il 21 maggio 2017). 6. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato. 6.1 Premesso che sul motivo relativo alla competenza territoriale sirimanda a quanto sopra detto, sui rimanenti motivi di ricorso, si deve innanzitutto richiamare il passo della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenzia che “su uno dei computer della GTE [OSCURATO:PERSONA]…, amministrata di diritto dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] (e di fatto dal padre), con sede in locali contigui all’abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], sono stati trovati alcuni files word denominati “carta intestata” tra cui quello della [OSCURATO:PERSONA]”, l’atto costitutivo della società, un contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] ed altra società, la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attributiva della Partita IVA “che notoriamente costituisce attestazionedi rilascio in possesso unicamente dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato”, concludendo, coerentemente con le risultanze processuali, per la fittizietà della [OSCURATO:PERSONA],”la quale era utilizzata quale mero soggetto interpostotra la [OSCURATO:SOCIETA] e GTE per acquistare in regime di esenzione iva il carburantedalla prima -così consentendo alla venditrice di accumulare credito iva – e rivenderlo (anche) alla GTE, senza peraltro versare l’iva ricevuta da quest’ultima, dato che era un evasore totale” (pag. 121sentenza di appello). 6.2 In particolare, per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento soggettivo (secondo motivo di ricorso) , la Corte di appello ha evidenziato la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella GTE (pag.122) e gli acquisti fatti da PintoAutotrasporti ad un prezzo inferiore a quello di mercato riferito dal teste Morra, indice della fittizietà delle operazioni, con ciò rispondendo anche al motivo della inesistenza dell’elemento della fittizietà delle fatture, con il richiamo alla giurisprudenza di questa C orte secondo cui la prova della fittizietà delle operazioni può essere costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente(Sez.3, n. 18924 del 20/01/2017, Rv. 269903); 6.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’elemento