CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2023
Cassazione n. 07240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 50 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 250/2016a.c. 2 3 / 1 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO - LATINA , n. 4236/39/15, depositatain data 17/7/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 gennaio 2024; Rilevato che: Con atto di rinuncia depositato telematicamente, recante la data del 30 dicembre 2023, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato la volontà del suo assistito di rinunciare al ricorso; Considerato che: Benché non corredata dalla procura speciale a rinunciare, ai sensi dell’art. 390, comma 2 c.p.c., la dichiarazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è idoneaa rappresentare il venir meno dell’interesse , in capo al Dionigi, alla decisione nel merito dell’odierno ricorso(cfr. Cass., n. 2259/2013; Cass., n. 14782/2018), con la conseguente inammissibilità dello stesso; la dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 390, comma 3 c.p.c. [come sostituito dall’art. 3, comma 28, lett. m) , n. 2 , deld.lgs. n. 149 del 2022]; sussistono giusti motivi per la compensazione delle parti delle spese del presente giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di r.g. n. 250/2016a.c. 2 3 / 1 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci