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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03185/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9236-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, e per essa la mandataria doValue Spa, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 964/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La BCC Picena convenne dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra ed [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto di donazione mediante il quale [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato parte dei loro beni immobili ad [OSCURATO:PERSONA] e di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c.

A fondamento della propria pretesa, la BCC Picena esponeva di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un importo di € 600.000,00, in ragione di un contratto di mutuo fondiario erogato in data 8 giugno 2004 dei contratti di apertura di credito stipulati il 29 settembre 2005 in favore della società e garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate dai soci.

L'attrice dedusse altresì che la società non era intestataria di beni immobili e che i soci nonché fideiussori, dopo la stipula del mutuo e dei contratti di apertura del credito con contestuale rilascio di fideiussioni, avevano alienato il loro intero patrimonio immobiliare, ad eccezione di un terreno agricolo di 310 mq sito in [OSCURATO:PERSONA], in parte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di altri soggetti, e in parte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante atto di donazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 92224 del primo luglio 2005, il quale, a sua volta, aveva alienato a titolo oneroso a terzi una porzione dei beni ricevuti per donazione.

Secondo la BCC Picena sussistevano dunque i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. per la revoca e la declaratoria di inefficacia relativa al predetto atto di donazione, ritenendo sussistente sia il presupposto dell’eventus damni, posta l’impossibilità per la Banca di azionare e vedersi tutelati i propri crediti e le correlate garanzie fideiussorie, che della scientia damni, in ragione del fatto che, siccome l’atto di donazione era successivo alla stipulazione dei contratti di apertura del credito, vi era la consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni creditorie, depauperando il proprio patrimonio immobiliare.

Si costituirono in giudizio Giuseppe, Alessandra ed [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.589/2015, accolse la domanda attorea e dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione (rep. 92224) nei confronti della BCC Picena, ad esclusione dei beni relativamente ai quali fu dichiarata la cessazione della materia del contendere. 2.Avverso tale sentenza, hanno interposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra ed [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’eventus damni in relazione al credito del mutuo fondiario, avendo omesso di rilevare come il credito fosse ampiamente garantito dall’iscrizione di ipoteca volontaria su beni immobili in comproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto valutare la sussistenza dei requisiti ex art. 2901 c.c. con riferimento ai crediti chirografari sorti il 28 giugno 2005.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 664/ 2020, confermando le statuizioni del Giudice di prime cure in riferimento alla sussistenza dell'eventus damni, ha rigettato l’appello, ritenendo che gli appellanti si fossero limitati a dedurre l'esistenza dell'ipoteca volontaria, senza provare il presunto valore dei beni ipotecati e non assolvendo l'onere probatorio di dimostrare a seguito della donazione, la capacità del patrimonio residuo di soddisfare le pretese creditorie.

3. Avverso tale sentenza, Alessandra, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano ex art.360, co.1, n. 4 c.p.c. la “nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e 156 c.p.c. stante la mancata indicazione nell'epigrafe e nel dispositivo della stessa, della società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l. e della mandataria doValue s.p.a.”.

Ad avviso dei ricorrenti, sebbene nella motivazione della sentenza, la Corte di Appello accerta la tardività e dunque l'inammissibilità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] 2018- 2 s.r.l. e della mandataria doValue, queste ultime non sarebbero indicate nell'intestazione della sentenza. 4.2.Con il sec ondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Nel caso di specie, i ricorrenti denunciano l'omessa pronuncia sulle spese legali tra le parti, [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l. e i ricorrenti. 4.3.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., “nonché l'errata ed omessa valutazione dei fatti e risultanze istruttorie e delle produzioni documentali ed insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della revocatoria”. [OSCURATO:PERSONA] del merito avrebbe omesso di considerare che il mutuo stipulato con la BCC in favore della società “[OSCURATO:PERSONA]” era ampiamente garantito dall'ipoteca iscritta sull'intera proprietà, il cui valore sarebbe stato valutato dal CTU incaricato nella relativa procedura esecutiva per un importo pari ad € 750.000,00. 4.4.Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., nonché l'omessa valutazione di fatti e risultanze probatorie.

In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello di Ancona avrebbe erroneamente considerato sussistenti i presupposti della revocatoria ordinaria ai fini della declaratoria di inefficacia della donazione risalente al primo luglio 2005 in relazione a crediti sorti successivamente ad esso (il 28 settembre 2005), ritenendo che la revocatoria avesse ad oggetto anche crediti precedenti alla donazione e che la creditrice non avesse dimostrato pertanto, la preordinazione dell'atto dei ricorrenti a frodare le ragioni creditorie.

5. Il primo motivo (mancata indicazione nell’intestazione di part e invece indicata in motivazione) è inammissibile in quanto si tratta di denuncia di errore materiale.

5.1. Il secondo motivo è infondato in quanto non vi è stata instaurazione del rapporto processuale. 5.2.Il terzo motivo è inammissibile perché non ris ultano aggredite in modo idoneo le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, ed in particolare: l’ipoteca non è stata iscritta su beni del debitore solidale [OSCURATO:PERSONA]; quanto agli altri debitori solidali non vi è prova del valore del bene ipotecato e comunque preesistono altre ipoteche tali da superare il valore dell’immobile.

La mancata impugnazione di tali rationes rende priva di decisività la censura. 5.3.Il quarto motivo è inammissibile.

La ratio decidendi rilevante, ai fini dello scrutinio del motivo, è nel senso che non è stata censurata con l’appello la motivazione del Tribunale relativa all’esistenza del consilium fraudis.

Tale ratio non è stata aggredita, da cui anche in tal caso la non decisività della censura. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9236-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, e per essa la mandataria doValue Spa, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 964/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La BCC Picena convenne dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra ed [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto di donazione mediante il quale [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato parte dei loro beni immobili ad [OSCURATO:PERSONA] e di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. A fondamento della propria pretesa, la BCC Picena esponeva di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un importo di € 600.000,00, in ragione di un contratto di mutuo fondiario erogato in data 8 giugno 2004 dei contratti di apertura di credito stipulati il 29 settembre 2005 in favore della società e garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate dai soci. L'attrice dedusse altresì che la società non era intestataria di beni immobili e che i soci nonché fideiussori, dopo la stipula del mutuo e dei contratti di apertura del credito con contestuale rilascio di fideiussioni, avevano alienato il loro intero patrimonio immobiliare, ad eccezione di un terreno agricolo di 310 mq sito in [OSCURATO:PERSONA], in parte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di altri soggetti, e in parte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante atto di donazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 92224 del primo luglio 2005, il quale, a sua volta, aveva alienato a titolo oneroso a terzi una porzione dei beni ricevuti per donazione. Secondo la BCC Picena sussistevano dunque i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. per la revoca e la declaratoria di inefficacia relativa al predetto atto di donazione, ritenendo sussistente sia il presupposto dell’eventus damni, posta l’impossibilità per la Banca di azionare e vedersi tutelati i propri crediti e le correlate garanzie fideiussorie, che della scientia damni, in ragione del fatto che, siccome l’atto di donazione era successivo alla stipulazione dei contratti di apertura del credito, vi era la consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni creditorie, depauperando il proprio patrimonio immobiliare. Si costituirono in giudizio Giuseppe, Alessandra ed [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.589/2015, accolse la domanda attorea e dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione (rep. 92224) nei confronti della BCC Picena, ad esclusione dei beni relativamente ai quali fu dichiarata la cessazione della materia del contendere. 2.Avverso tale sentenza, hanno interposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra ed [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’eventus damni in relazione al credito del mutuo fondiario, avendo omesso di rilevare come il credito fosse ampiamente garantito dall’iscrizione di ipoteca volontaria su beni immobili in comproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto valutare la sussistenza dei requisiti ex art. 2901 c.c. con riferimento ai crediti chirografari sorti il 28 giugno 2005. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 664/ 2020, confermando le statuizioni del Giudice di prime cure in riferimento alla sussistenza dell'eventus damni, ha rigettato l’appello, ritenendo che gli appellanti si fossero limitati a dedurre l'esistenza dell'ipoteca volontaria, senza provare il presunto valore dei beni ipotecati e non assolvendo l'onere probatorio di dimostrare a seguito della donazione, la capacità del patrimonio residuo di soddisfare le pretese creditorie. 3. Avverso tale sentenza, Alessandra, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso illustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano ex art.360, co.1, n. 4 c.p.c. la “nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e 156 c.p.c. stante la mancata indicazione nell'epigrafe e nel dispositivo della stessa, della società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l. e della mandataria doValue s.p.a.”. Ad avviso dei ricorrenti, sebbene nella motivazione della sentenza, la Corte di Appello accerta la tardività e dunque l'inammissibilità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] 2018- 2 s.r.l. e della mandataria doValue, queste ultime non sarebbero indicate nell'intestazione della sentenza. 4.2.Con il sec ondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. degli artt. 91 e 92 c.p.c. Nel caso di specie, i ricorrenti denunciano l'omessa pronuncia sulle spese legali tra le parti, [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l. e i ricorrenti. 4.3.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., “nonché l'errata ed omessa valutazione dei fatti e risultanze istruttorie e delle produzioni documentali ed insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della revocatoria”. [OSCURATO:PERSONA] del merito avrebbe omesso di considerare che il mutuo stipulato con la BCC in favore della società “[OSCURATO:PERSONA]” era ampiamente garantito dall'ipoteca iscritta sull'intera proprietà, il cui valore sarebbe stato valutato dal CTU incaricato nella relativa procedura esecutiva per un importo pari ad € 750.000,00. 4.4.Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., nonché l'omessa valutazione di fatti e risultanze probatorie. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello di Ancona avrebbe erroneamente considerato sussistenti i presupposti della revocatoria ordinaria ai fini della declaratoria di inefficacia della donazione risalente al primo luglio 2005 in relazione a crediti sorti successivamente ad esso (il 28 settembre 2005), ritenendo che la revocatoria avesse ad oggetto anche crediti precedenti alla donazione e che la creditrice non avesse dimostrato pertanto, la preordinazione dell'atto dei ricorrenti a frodare le ragioni creditorie. 5. Il primo motivo (mancata indicazione nell’intestazione di part e invece indicata in motivazione) è inammissibile in quanto si tratta di denuncia di errore materiale. 5.1. Il secondo motivo è infondato in quanto non vi è stata instaurazione del rapporto processuale. 5.2.Il terzo motivo è inammissibile perché non ris ultano aggredite in modo idoneo le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, ed in particolare: l’ipoteca non è stata iscritta su beni del debitore solidale [OSCURATO:PERSONA]; quanto agli altri debitori solidali non vi è prova del valore del bene ipotecato e comunque preesistono altre ipoteche tali da superare il valore dell’immobile. La mancata impugnazione di tali rationes rende priva di decisività la censura. 5.3.Il quarto motivo è inammissibile. La ratio decidendi rilevante, ai fini dello scrutinio del motivo, è nel senso che non è stata censurata con l’appello la motivazione del Tribunale relativa all’esistenza del consilium fraudis. Tale ratio non è stata aggredita, da cui anche in tal caso la non decisività della censura. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princi
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