CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19221/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA nel ricorsoR.G. n. 07115/2022 promosso da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. prof. Lorenzo del Federico (PEC: ) , elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del legale rappresentantepro tempore, succeduta ex lege a lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; controricorrente avverso l a sentenza n. 5 8 19 / 20 2 1 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 06/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CNPAF), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di € 58.563,07, oltre interessie spese, a seguito del riversamento soltanto parziale degl'importi dovuti dagl'iscritti, avviati alla riscossione con i ruoli principali trasmessi all’Agente di riscossione tra l'anno 199 8 e 1999. Si costituì la CNPAF, e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello accolse l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale statuizione la CNPAF ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate -Riscossione, in qualità di successore ex legedella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è difesa con controricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio del 03/07/2023 , parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. Il ricorso è stato, poi , tolto dal ruolo per impedimento del Consigliere relatore. Il04/01/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data08/01/2024. Il 16/02/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale. È stata, quindi, fissata nuova adunanza in camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs.n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31/12/1999 per importi inferiori a € 2.000,00, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importi superior i a d € 2000 e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l. 228del 2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. n. 112del 1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.P.R. n. 43 del 1988 . Secondo la ricorrente la mancata dimostrazione da parte dell’esattore, nei tempi e modi previsti dalla legge, di aver diligentemente operato per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile, faceva venir meno il suo diritto al rimborso delle somme già versate all’Ente impositore in virtù del principio del non riscosso per riscosso o del diritto al discarico delle somme non anticipate. 2.Nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Sezione ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) , che pone questioni corrispondenti a quelle che si dibattono nel presente giudizio. Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito di tale giudizio. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consigl