CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] tali per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, poiché si esaurisce nel richiamo a principi astratti, senza l'illustrazione di specifiche ragioni di critica della decisione adottata nel caso concreto. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , - Elisabetta