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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 41778/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso la sentenza del 23/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo; visti gli atti del procedimento a carico di: 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 luglio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, il giudice di merito, in assenza di una prova positiva e manifesta dell’innocenza degli imputati, non avrebbe potuto pronunciare sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 459, comma terzo, cod. proc. pen., al fine di consentire i necessari approfondimenti investigativi in ordine alla sussistenza della relazione qualificata tra i ricorrenti e l’immobile oggetto di occupazione.

Il ricorrente censura, in proposito, la decisione impugnata per avere il giudice erroneamente valorizzato in modo incongruo la presenza della [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’alloggio di cui al capo di imputazione, presenza giustificata esclusivamente dallo svolgimento dell’attività di assistenza domiciliare in favore del legittimo assegnatario dell’immobile, in qualità di badante, e dunque a titolo di mera ospitalità.

Il giudice, invero, non avrebbe tenuto con del fatto che tale titolo giustificativo, per sua natura temporaneo e funzionalmente collegato alla prestazione d’opera, si sarebbe comunque esaurito con la morte dell’assegnatario, momento a partire dal quale l’intero nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto all’occupazione abusiva dell’immobile di proprietà del Comune di Palermo, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il giudice per le indagini preliminari ha fatto erronea applicazione del principio di diritto secondo cui la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile allorché il soggetto, entrato legittimamente nel possesso o nella detenzione del bene, prosegua nell’occupazione contro la volontà del proprietario (vedi Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 25806-01; Sez. 2, n. 158 del 30/10/2018, Lai, non massimata).

Occorre, in via preliminare, ribadire che tale principio presuppone indefettibilmente la sussistenza di una relazione qualificata tra l’agente e l’immobile, relazione che può dirsi configurabile soltanto nel caso in cui l’autore sia entrato legittimamente nel possesso o nella detenzione del bene, in forza di un titolo giuridicamente rilevante (vedi Sez. 2, n. 40571 del 21/05/2013, Pispicia, Rv. 257328-01; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063-01; Sez. 6, n. 25382 del 17/05/2023, Santucci, Rv. 284886-01; Sez. 2, n. 10534 del 25/01/2023, Pizzuto, non massimata; Sez. 2, n. 21877 del 13/05/2025, Sileci, non massimata).

Tale presupposto non è tuttavia ravvisabile nel caso di specie.

Dalla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso nell’immobile di proprietà del Comune di Palermo esclusivamente al fine di svolgere attività lavorativa quale badante del legittimo assegnatario.

Ne consegue che l’atto di ingresso nell’alloggio non può essere qualificato come presa di possesso né come instaurazione di una detenzione autonoma, trattandosi di una presenza funzionalmente e strutturalmente collegata allo svolgimento della prestazione di assistenza e, dunque, alla condizione di ospite dell’abitazione.

Venuta meno, per effetto del decesso dell’assegnatario, l’unica ragione giustificativa della permanenza nell’immobile, la [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcun titolo legittimante la prosecuzione dell’occupazione né, tantomeno, il trasferimento nell’alloggio unitamente al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una specifica autorizzazione da parte dell’ente titolare del potere di assegnazione. [OSCURATO:PERSONA] intende, sul punto, dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di mera cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche successivamente all’allontanamento o al decesso dell’avente diritto, comportandosi uti dominus o comunque come possessore.

Ciò in quanto la semplice ospitalità non costituisce un titolo idoneo a fondare una relazione giuridica qualificata di detenzione o di possesso sull’immobile.

Ne consegue che la permanenza dell’ospite, nonostante la cessazione del rapporto con l’assegnatario legittimo, non può in alcun modo saldarsi con la precedente relazione giuridica dell’avente diritto (Sez. 2, n. 49527 del 8/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828 – 01; Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01; Sez. 2, n. 14345 del 07/03/2019, Graziano, non massimata).

La corretta applicazione dei principi di diritto richiamati impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per il prosieguo.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso la sentenza del 23/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo; visti gli atti del procedimento a carico di: 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 luglio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen. Secondo la ricostruzione del ricorrente, il giudice di merito, in assenza di una prova positiva e manifesta dell’innocenza degli imputati, non avrebbe potuto pronunciare sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 459, comma terzo, cod. proc. pen., al fine di consentire i necessari approfondimenti investigativi in ordine alla sussistenza della relazione qualificata tra i ricorrenti e l’immobile oggetto di occupazione. Il ricorrente censura, in proposito, la decisione impugnata per avere il giudice erroneamente valorizzato in modo incongruo la presenza della [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’alloggio di cui al capo di imputazione, presenza giustificata esclusivamente dallo svolgimento dell’attività di assistenza domiciliare in favore del legittimo assegnatario dell’immobile, in qualità di badante, e dunque a titolo di mera ospitalità. Il giudice, invero, non avrebbe tenuto con del fatto che tale titolo giustificativo, per sua natura temporaneo e funzionalmente collegato alla prestazione d’opera, si sarebbe comunque esaurito con la morte dell’assegnatario, momento a partire dal quale l’intero nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto all’occupazione abusiva dell’immobile di proprietà del Comune di Palermo, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Il giudice per le indagini preliminari ha fatto erronea applicazione del principio di diritto secondo cui la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile allorché il soggetto, entrato legittimamente nel possesso o nella detenzione del bene, prosegua nell’occupazione contro la volontà del proprietario (vedi Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 25806-01; Sez. 2, n. 158 del 30/10/2018, Lai, non massimata). Occorre, in via preliminare, ribadire che tale principio presuppone indefettibilmente la sussistenza di una relazione qualificata tra l’agente e l’immobile, relazione che può dirsi configurabile soltanto nel caso in cui l’autore sia entrato legittimamente nel possesso o nella detenzione del bene, in forza di un titolo giuridicamente rilevante (vedi Sez. 2, n. 40571 del 21/05/2013, Pispicia, Rv. 257328-01; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063-01; Sez. 6, n. 25382 del 17/05/2023, Santucci, Rv. 284886-01; Sez. 2, n. 10534 del 25/01/2023, Pizzuto, non massimata; Sez. 2, n. 21877 del 13/05/2025, Sileci, non massimata). Tale presupposto non è tuttavia ravvisabile nel caso di specie. Dalla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso nell’immobile di proprietà del Comune di Palermo esclusivamente al fine di svolgere attività lavorativa quale badante del legittimo assegnatario. Ne consegue che l’atto di ingresso nell’alloggio non può essere qualificato come presa di possesso né come instaurazione di una detenzione autonoma, trattandosi di una presenza funzionalmente e strutturalmente collegata allo svolgimento della prestazione di assistenza e, dunque, alla condizione di ospite dell’abitazione. Venuta meno, per effetto del decesso dell’assegnatario, l’unica ragione giustificativa della permanenza nell’immobile, la [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcun titolo legittimante la prosecuzione dell’occupazione né, tantomeno, il trasferimento nell’alloggio unitamente al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una specifica autorizzazione da parte dell’ente titolare del potere di assegnazione. [OSCURATO:PERSONA] intende, sul punto, dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di mera cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche successivamente all’allontanamento o al decesso dell’avente diritto, comportandosi uti dominus o comunque come possessore. Ciò in quanto la semplice ospitalità non costituisce un titolo idoneo a fondare una relazione giuridica qualificata di detenzione o di possesso sull’immobile. Ne consegue che la permanenza dell’ospite, nonostante la cessazione del rapporto con l’assegnatario legittimo, non può in alcun modo saldarsi con la precedente relazione giuridica dell’avente diritto (Sez. 2, n. 49527 del 8/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828 – 01; Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01; Sez. 2, n. 14345 del 07/03/2019, Graziano, non massimata). La corretta applicazione dei principi di diritto richiamati impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per il prosieguo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gl
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