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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19730/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di 2.600,00 euro di ammenda, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specificì travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, dando atto del rinvenimento della notevole quantità di terreno e materiale lapideo misto a sabbia, posizionato al fine obiettivamente rilevabile di rimodellare il terreno, su un fondo di proprietà anche dell'imputato, titolare di impresa individuale avente ad oggetto l'attività di movimento terra, e dell'omessa produzione di qualunque documentazione giustificativa in proposito da parte del medesimo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di 2.600,00 euro di ammenda, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specificì travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, dando atto del rinvenimento della notevole quantità di terreno e materiale lapideo misto a sabbia, posizionato al fine obiettivamente rilevabile di rimodellare il terreno, su un fondo di proprietà anche dell'imputato, titolare di impresa individuale avente ad oggetto l'attività di movimento terra, e dell'omessa produzione di qualunque documentazione giustificativa in proposito da parte del medesimo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 19730/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris