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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 19575/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 14 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa per il reato ex art. 640-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di riciclaggio, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Secondo la ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della M.C.R.

Trade s.r.I., dopo avere stipulato con una ditta iraniana, abituale partner commerciale, una fornitura di prodotti chimici al prezzo di 27.500 euro, era rimasta vittima di una truffa del tipo "man in the middle", attuata mediante l'abusiva introduzione nell'account di posta elettronica, grazie alla quale alla ditta acquirente era stata inviata una mail con contenuto modificato e indicazione del versamento della suddetta somma sul conto corrente dell'imputato.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per "carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" e per violazione di legge "in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p." con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei testi Leone e Rosanda.

Erroneamente anche la Corte di appello, senza una prova documentale o testimoniale (inutilizzabile essendo quella indiretta del teste di P.G.

Leone, resa in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.), ha ritenuto dimostrato che la società [OSCURATO:PERSONA], con sede negli [OSCURATO:PERSONA], avesse effettuato il pagamento di 27.500 euro alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. su disposizione della ditta iraniana, sulla base di una delegazione di pagamento che neppure la parte civile aveva mai indicato.

Di carattere formale e non decisive sono state le obiezioni della Corte territoriale alla tesi difensiva, sostenuta dall'imputato nel corso dell'esame reso avanti il Tribunale, secondo la quale la suddetta somma era "il lecito compenso per una vendita alla ditta emiratina di detersivi acquistati a Napoli da un suo amico che li teneva in un garage, poi spediti a destinazione per nave in parte da Napoli e in parte da Genova dopo essere stati portati a Torino con un furgone da certi suoi connazionali" (pag. 4 della sentenza impugnata).

Con argomentazioni illogiche e contraddittorie il giudice di appello ha ritenuto che i due accessi abusivi del luglio 2015 siano ricollegabili alla frode informatica di cui si tratta e che il prelievo del denaro nei giorni seguenti all'accreditamento sul conto sia un elemento decisivo a carico dell'imputato, posto che normalmente le operazioni commerciali nella sua attività di import - export avvenivano con pagamento in contanti.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

In data 26 aprile 2022 la Cancelleria della Corte di appello di Torino ha inviato il verbale di remissione della querela e della relativa accettazione sottoscritto dai difensori, procuratori speciali delle parti.

4. Il delitto di frode informatica, non aggravato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della stessa ex art. 152 cod. pen., ritualmente formalizzata ai sensi dell'art. 340 del codice di rito.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con la conseguente caducazione delle statuizioni civili.

In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini (,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa per il reato ex art. 640-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di riciclaggio, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. Secondo la ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della M.C.R. Trade s.r.I., dopo avere stipulato con una ditta iraniana, abituale partner commerciale, una fornitura di prodotti chimici al prezzo di 27.500 euro, era rimasta vittima di una truffa del tipo "man in the middle", attuata mediante l'abusiva introduzione nell'account di posta elettronica, grazie alla quale alla ditta acquirente era stata inviata una mail con contenuto modificato e indicazione del versamento della suddetta somma sul conto corrente dell'imputato. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per "carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" e per violazione di legge "in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p." con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei testi Leone e Rosanda. Erroneamente anche la Corte di appello, senza una prova documentale o testimoniale (inutilizzabile essendo quella indiretta del teste di P.G. Leone, resa in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.), ha ritenuto dimostrato che la società [OSCURATO:PERSONA], con sede negli [OSCURATO:PERSONA], avesse effettuato il pagamento di 27.500 euro alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. su disposizione della ditta iraniana, sulla base di una delegazione di pagamento che neppure la parte civile aveva mai indicato. Di carattere formale e non decisive sono state le obiezioni della Corte territoriale alla tesi difensiva, sostenuta dall'imputato nel corso dell'esame reso avanti il Tribunale, secondo la quale la suddetta somma era "il lecito compenso per una vendita alla ditta emiratina di detersivi acquistati a Napoli da un suo amico che li teneva in un garage, poi spediti a destinazione per nave in parte da Napoli e in parte da Genova dopo essere stati portati a Torino con un furgone da certi suoi connazionali" (pag. 4 della sentenza impugnata). Con argomentazioni illogiche e contraddittorie il giudice di appello ha ritenuto che i due accessi abusivi del luglio 2015 siano ricollegabili alla frode informatica di cui si tratta e che il prelievo del denaro nei giorni seguenti all'accreditamento sul conto sia un elemento decisivo a carico dell'imputato, posto che normalmente le operazioni commerciali nella sua attività di import - export avvenivano con pagamento in contanti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. In data 26 aprile 2022 la Cancelleria della Corte di appello di Torino ha inviato il verbale di remissione della querela e della relativa accettazione sottoscritto dai difensori, procuratori speciali delle parti. 4. Il delitto di frode informatica, non aggravato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della stessa ex art. 152 cod. pen., ritualmente formalizzata ai sensi dell'art. 340 del codice di rito. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con la conseguente caducazione delle statuizioni civili. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, del codice di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini (,