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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02981/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3510/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. DE' CAVALIERI, 11 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1921/2018 depositata il 16/10/2018.

M Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal "8(1 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti; di seguito: "i ricorrenti") convennero davanti al Tribunale di Teramo il Comune di Atri e l'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (A.C.A.) (odierna resistente; di seguito: "ACA") al fine di ottenere - a seguito dell'ordinanza emessa nella precedente fase cautelare con cui era stato ordinato ai convenuti di riparare la condotta fognaria da cui erano derivate le infiltrazioni di acque putride pregiudizievoli per l'attività e la proprietà degli attori ricorrenti - il risarcimento dei danni subiti all'opificio e ai locali di loro proprietà.

2. Il Tribunale, dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Comune convenuto, accolse la domanda dell'Oleificio nei confronti di ACA, in qualità di custode della condotta fognaria, considerando provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, e non assolto da parte di ACA l'onere di provare il caso fortuito.

Per l'effetto, il Tribunale condannò ACA al pagamento dell'importo di euro 96.366,00 in favore dell'Oleificio, somma comprensiva del rimborso delle spese sostenute dall'attore per il trasferimento dell'opificio e delle somme restituite ai clienti per l'inutilizzabilità del prodotto; respinse la domanda avanzata da Stefano e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e condannò [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia da ACA quale propria compagnia assicuratrice, a tenere indenne quest'ultima dagli esborsi dovuti in favore degli attori.

3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori, lamentando l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle risultanze processuali e, segnatamente, della CTU espletata dal Geom. [OSCURATO:PERSONA], in quanto, a loro dire, solo parzialmente valutata quanto al nesso di causalità tra la rottura della condotta fognaria e i danni strutturali all'immobile, e in relazione alle conclusioni della CTU espletata in fase cautelare, oltre a dolersi del rigetto della domanda di ristoro del danno all'immagine.

4. La Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza n. 1921/2018 in data 10/10/2018, depositata in data 16/10/2018, oggetto di ricorso, ha rigettato l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti a rimborsare agli appellati costituiti ACA e [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha posto la considerazione che in nessuna delle risposte fornite nell'elaborato peritale dal CTU, Geom. [OSCURATO:PERSONA], venne affermato che la causa dei danni strutturali al fabbricato fosse riconducibile alla rottura della condotta fognaria e che nessuna prova del nesso eziologico venne offerta dalla parte, così risultando del tutto mancante l'accertamento della riconducibilità delle lesioni del fabbricato alle infiltrazioni di acque malsane.

Riguardo alla censura del mancato riconoscimento del danno all'immagine, la Corte territoriale ha confermato la circostanza della carenza di elementi probatori circa la sua concreta sussistenza, non potendo la semplice allegazione della ipotetica percezione dell'inquinamento integrare l'elemento noto da cui inferirsi per presunzione il fatto ignoto del pregiudizio.

5. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ACA resiste con controricorso.

MA-12A'(-4--=Y -

6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., "Violazione dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto storico-fenomenico del riconoscimento da parte del CTU- in virtù della scienza ed esperienza- del nesso di causalità".

Con tale motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il presupposto, decisivo per il giudizio, della rottura della condotta fognaria quale causa o concausa dei danni al fabbricato, da ciò derivando, a loro dire, un vizio radicale della sentenza tale da dar luogo alla sua nullità.

In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare che il CTU nel suo elaborato aveva individuato come causa dei fenomeni di tracimamento dei liquami e delle acque nel fabbricato la rottura della condotta fognaria con la conseguente dispersione delle acque meteoriche raccolte nella condotta fognaria di tipo misto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n., 3, cod. proc. civ., "Violazione degli artt. 2043, 2055 c.c., 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.".

I ricorrenti lamentano la violazione delle norme indicate in rubrica in quanto, a loro dire, il CTU avrebbe individuato, quale causa principale dei danni lamentati, la rottura della condotta fognaria e, quale concausa, la pendenza della Via della Liberazione, sicché non andrebbe esclusa la responsabilità dell'Ente tenuto alla manutenzione della condotta, e cioè ACA, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.

A sostegno della censura, i ricorrenti invocano anche i principi di cui agli 40 e 41 c.p. in materia di nesso di causalità, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che mancasse del tutto l'accertamento del nesso di causalità tra la rottura della condotta fognaria e i danni al fabbricato.

Secondo i ricorrenti, inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato laddove non ha ritenuto che, nonostante il concorso di altre cause efficienti, sia stata la rottura della condotta fognaria a determinare i danni al fabbricato, anche in considerazione del fatto che, nonostante la preponderanza dell'acqua rispetto ai liquami, ciò non fa venir meno che la causa principale delle consistenti dispersioni è stata rottura della condotta fognaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. anche in relazione alla prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ. del nesso di causalità", per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di ricorrere alle presunzioni semplici per accertare la riconducibilità delle lesioni del fabbricato alle infiltrazioni, nonostante la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti così individuati: (a) se il CTU non avesse individuato quale causa o concausa delle lesioni al fabbricato la rottura della rete fognaria, non avrebbe indicato tra i lavori da effettuare l'accertamento "che non vi siano più perdite nella adiacente rete fognaria"; (b) le rotture della fognatura erano in prossimità del fabbricato dei ricorrenti; (c) secondo l'id quod plerumque accidit è facilmente deducibile che, in caso di piogge, i liquami dalla condotta fognaria si riversino sul fabbricato.

4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

I ricorrenti censurano la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'appello proposto dalla società ricorrente in ordine al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione fosse privo di specificità e della indicazione delle circostanzi probanti, avendo, al contrario, i ricorrenti richiesto tempestivamente tale danno in primo grado, e avendo riferito nell'atto di appello che diversi clienti avevano percepito la dannosità e incommestibilità dell'olio prodotto dell'oleificio, circostanza peraltro confermata dagli utenti sentiti come testi.

Secondo i ricorrenti, pertanto, da dette circostanze gravi, precise e concordanti la corte territoriale avrebbe dovuto trarre le presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ.

5. Sul primo motivo di ricorso.

In disparte ogni considerazione sulla presenza, nel ricorso in esame, di "censure miste", ricondotte promiscuamente al n. 4 e al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è dirimente, in virtù del principio della "ragione più liquida", la considerazione che la denunciata omissione di motivazione non sussiste.

La sentenza impugnata, ha infatti condotto l'esame delle risultanze peritali sull'accertamento del nesso causale nei termini che seguono: "Il primo motivo di impugnazione non merita accoglimento: gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione delle risultanze peritali, di cui sostanzialmente riportano ampi stralci, asserendo che il CTU, geom. [OSCURATO:PERSONA], abbia appurato il nesso di causalità tra la rottura della condotta fognaria e le lesioni strutturali lamentate all'immobile, sicché avrebbe dovuto farsi luogo al risarcimento del danno quantificato, dallo stesso ausiliario, in misura pari ad C 80.400,00.

Tuttavia, la Corte - pur all'esito della sollecitata rinnovata disamina dell'intero elaborato - rileva l'oggettivo travisamento, da parte degli appellanti, dell'espletato accertamento: invero, in nessuna delle risposte fornite dal geom. [OSCURATO:PERSONA] viene affermato che la causa dei danni strutturali sia oggettivamente riconducibile alla rottura della condotta fognaria.

Egli - peraltro - richiamando pedissequamente il precedente accertamento condotto dal geom.

Creati in fase cautelare - afferma che i liquami provenienti dalla condotta fognaria, diluiti con le acque meteoriche, si disperdono nel terreno a causa della pendenza della via della Liberazione (ove è sito, in quota inferiore alla sede stradale, il fabbricato Macera), priva di idonea canalizzazione.

In tal senso, deve condividersi appieno la ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata che a dette condizioni della strada attribuisce la causa dei lamentati pregiudizi, non certo automaticamente riconducibili al danneggiamento dell'impianto fognario" (p. 5, della sentenza).

Risulta pertanto evidente che la Corte territoriale ha dimostrato di aver tenuto conto dell'elaborato peritale del CTU [OSCURATO:PERSONA] (depositato nel giudizio di merito), nonché della perizia del Geom.

Creati (depositata nel ricorso per ATP), pervenendo alla conclusione del difetto di prova del nesso di causa tra la rottura della condotta e le lesioni al fabbricato.

La ragione della decisione è stata ulteriormente motivata sulla scorta della risposta fornita dal CTU [OSCURATO:PERSONA] al quesito n. 5, relativo all'accertamento delle cause dei danni lamentati, come risulta dal seguente passaggio della motivazione: «La coerenza dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice trova conferma nella risposta che il consulente fornisce al quesito n. 5 "accerti le cause, i danni lamentati i costi (..)" che, con evidenza, è ulteriormente fraintesa dagli appellanti. li geom. [OSCURATO:PERSONA], infatti, rende un giudizio meramente possibilistico in ordine ad un nesso di causalità tra la mancanza di manutenzione delle condotte e "fughe sotterranee" idonee ad esercitare azioni deleterie sulla muratura di fondazione dei fabbricati, in genere, e prosegue affermando "simili azioni nocive, alle fondazioni dei fabbricati; le producono le perdite delle fogne pubbliche quando per mancanza di pendenza o di lavaggio, ristagnano nei collettori (...)".

Ipotesi, indubbiamente, non ricorrente in specie, attesa la pacifica natura digradante del terreno.

Ed ancora, gli appellanti si spingono a sostenere che il consulente avrebbe messo in correlazione causale le infiltrazioni ed i deflussi ai cedimenti nella proprietà, ma a questo proposito, la Corte rileva un'oggettiva inesattezza nell'elaborato del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che le lesioni "sono uscite in seguito ad infiltrazioni d'acque meteoriche e nere, come descritto dal CTU [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 4 relazione).

Eppure, procedendo ad un'attenta lettura dell'elaborato del geom.

Creati, si evince come l'ausiliario non abbia svolto - perché non richiesto in tal senso - alcuna indagine sulle suddette lesioni strutturali, né condotto verifica di sorta sulla loro insorgenza, essendo stato chiamato ad accertare solo la sussistenza delle infiltrazioni e le cause cui ricondurle: in tal senso, l'affermazione del geom. [OSCURATO:PERSONA] è errata e fuorviante: infatti, oltre alla pressoché "indubbia" riconducibilità dello spargimento dei liquami all'interno dell'oleificio (si veda accertamento geom.

Creati) - le cui conseguenze pregiudizievoli sono state congruamente risarcite - nessuna prova del nesso eziologico tra la rottura della condotta e le denunciate lesioni al fabbricato può ritenersi offerta dalla parte, che reclama il risarcimento del danno solo allegandolo, ovvero raggiunta all'esito degli accertamenti» (p. 6 della sentenza).

Ne consegue che il motivo in esame è infondato.

6. Sul secondo motivo di ricorso.

Come riportato sopra, il motivo in esame attiene essenzialmente al mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, di eventuali cause concorrenti rispetto alle lesioni del fabbricato.

Anche a tale riguardo, la motivazione della sentenza impugnata è articolata ed esauriente.

Vi si osserva infatti che: «Ferma restando, in tema di responsabilità civile ai fini della verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno, l'applicabilità dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nei termini di tempo e nelle precise circostanze connesse alla sua manifestazione concreta (Cass.

SS.UU. n, 576/2008), in materia civile, nell'accertamento del nesso di causalità vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non": a tal fine, il giudice è chiamato ad effettuare un'analisi puntuale di tutte le risultanze probatorie del caso concreto e a valutare l'incidenza probabilistica delle diverse cause che hanno, verosimilmente, concorso al fenomeno.

Ma nel caso di specie, poiché manca del tutto l'accertamento della riconducibilità delle lesioni alle infiltrazioni, non può assumere dirimente rilievo - in termini probabilistici di verosimiglianza di cui ai principi informatori della materia - la sola circostanza fattuale attinente alla dispersione dei liquami e delle acque chiare nei terreni circostanti alla condotta danneggiata per effetto della loro pendenza.

Su tali premesse, la soluzione adottata dal giudice di primo grado resiste alla censura mossa dagli appellanti e non è idonea a determinare una riforma della pronuncia sul punto.

Né vi è spazio per accordare il richiesto supplemento di indagine in ordine agli assenti "aggravamenti" delle lesioni strutturali; il mezzo, invero; avrebbe mera valenza esplorativa - e come tale inammissibile - poiché non finalizzato a valutare elementi già acquisiti» (pp. 6 e 7 della sentenza).

Alla stregua di tale completa motivazione della sentenza gravata, il motivo è infondato.

7. Sul terzo motivo di ricorso.

Con tale motivo di ricorso si denuncia che il diniego del nesso di causa tra le perdite della condotta fognaria e le lesioni del fabbricato sarebbe stato fondato sull'omesso esame delle presunzioni ritenute gravi precise e concordanti circa la sussistenza del predetto nesso causale. 7.1 Riguardato il motivo sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè in relazione al denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, va rilevato la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 22984/2004, seguite da numerose conformi).

Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, "L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui si segnalano, di recente, Cass., Sez.

Un., 30/7/2021, n. 21973; Cass., Sez.

Un. 27/12/2019, n. 34476).

Anomalia, questa, che è riconducibile alla violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Ne segue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile né nel paradigma del n. 5, né in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.

Ciò risulta sufficiente a rendere infondato il motivo in esame. 7.2 In ogni caso, quanto alla censura di violazione dell'art. 2729 cod. civ., va rammentato che "In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 11 di 17 c.c., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: (i) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729 c. c., comma 1, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi, precise e concordanti; (ii) l'ipotesi in cui il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; (iii) l'ipotesi, opposta a quella sub (ii) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 c. c., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione. (b) In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si vetta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma" (così, Cass., sez.

III, 6/7/2018, n. 17720, Cass., Sez.

Un., n. 24/1/2018, n. 1785; enfasi aggiunta, n.d.r.).

Nessuna di tali ipotesi è riscontrabile nel caso di specie.

Inoltre, "la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però come tale, e quindi per come è stato di fatto enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o della concordanza della presunzione.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di falsa applicazione si deve innestare, ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in una attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione le quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero potuto essere ricostruiti in altro modo (...), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto sia basata su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa Questi°, con la conseguenza che ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (...), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito [abbia omesso] l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria" (Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34474; enfasi aggiunta, n.d.r.).

Ebbene, l'illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.

Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, 1° comma, c.c., e nemmeno quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Sicché anche sotto tale profilo il motivo è infondato.

8. Sul quarto motivo di ricorso.

Con la censura in esame i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda risarcitoria relativa al lamentato danno all'immagine e alla reputazione, in ragione della mancata indicazione delle circostanze che avrebbero determinato la retribuzione decreto riduzione o perdita di stima sociale.

A fronte di tale rigetto, i ricorrenti sostengono di avere fornito la prova del lamentato danno tramite le dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, relativamente alla necessità di dover rimborsare ai propri clienti.Da tali dichiarazioni testimoniali i ricorrenti intendono far discendere la prova di presunzioni semplici, che, a loro dire, sarebbero dotate di requisiti di gravità e precisione e concordanza, così da poter fondare la prova del discredito commerciale dell'azienda e della lesione della sua immagine e reputazione.

Anche in questo caso va osservato che la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, in ragione della logica e coerente motivazione fornita sul punto, in base alla quale: «Anche nel caso in cui - come in specie - dello specifico pregiudizio si dolgano persone giuridiche, nei cui confronti è astrattamente configurabile il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti della personalità, le stesse non sono esonerate dall'onere di allegazione e prova, che può essere assolto anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 20643/16).

Tuttavia, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie per cui è causa, la Corte ritiene che il generico richiamo alla "lesione della reputazione della società, intesa come reputazione che essa godeva tra gli utenti più propriamente definibile come onore e prestigio" (cosi pag. 8 appello), rappresenti nulla più che una mera esplicazione del concetto di "immagine", senza alcuna indicazione delle circostanze che avrebbero determinato la concreta riduzione o perdita di stima sociale, limitata al solo riferimento alla "possibile percezione" dell'inquinamento dell'opificio da parte dell'utenza.

Ne discende come, già di per sé sola, la semplice allegazione della ipotetica percezione dell'inquinamento non possa integrare ipotesi di "elemento noto - priva com'è. peraltro, degli ulteriori necessari caratteri di gravità e precisione dal quale inferirsi, con ricorso all'invocato regime delle presunzioni, il fatto ignoto (il pregiudizio)»" (p. 8, 2° e 3° §, della sentenza).

L'iter logico-giuridico della motivazione risulta chiaro corretto: la circostanza della contaminazione dell'olio in un dato momento non integra un elemento fattuale dal quale poter fondatamente inserire la sussistenza del danno all'immagine e alla reputazione lamentato dagli ricorrenti.

Sul punto, con sentenza Cass., Sez.

III, 19/7/2018, n. 19137, conforme ai precedenti di legittimità, questa Corte ha rilevato che «Ed invero secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 14/05/2012, n. 7471; Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865).

A quanto precede deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., 11/05/2007, n. 10847; Cass., 2/04/2009, n. 8023; Cass., 6/06/2012, n. 9108; v. anche Cass., ord., 8/01/2015, n. 101).

Ai principi sopra ricordati si è espressamente attenuta la Corte di merito la quale, per quanto rileva in questa sede, con riferimento ai danni non patrimoniali, ha pure affermato che, "nel caso di specie, l'istante si limita ad allegare il danno all'immagine ed alla reputazione subito quale affermato professionista, ma non sono stati dimostrati pregiudizi concreti ricollegabili all'attività professionale svolta (non di tipo imprenditoriale)", precisando che "occorrono in definitiva prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto» e che nella specie esistono invece «solo generici elementi indiziari non convergenti", pervenendo a tale conclusione in base ad un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti ora consentiti dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis, laddove, invece, nessuna censura motivazionale risulta proposta dal A.» (enfasi aggiunta, n.d.r.).

9. Il ricorso è pertanto infondato, essendo infondati tutti i motivi sui quali si fonda.

10. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3510/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. DE' CAVALIERI, 11 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1921/2018 depositata il 16/10/2018. M Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal "8(1 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti; di seguito: "i ricorrenti") convennero davanti al Tribunale di Teramo il Comune di Atri e l'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (A.C.A.) (odierna resistente; di seguito: "ACA") al fine di ottenere - a seguito dell'ordinanza emessa nella precedente fase cautelare con cui era stato ordinato ai convenuti di riparare la condotta fognaria da cui erano derivate le infiltrazioni di acque putride pregiudizievoli per l'attività e la proprietà degli attori ricorrenti - il risarcimento dei danni subiti all'opificio e ai locali di loro proprietà. 2. Il Tribunale, dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Comune convenuto, accolse la domanda dell'Oleificio nei confronti di ACA, in qualità di custode della condotta fognaria, considerando provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, e non assolto da parte di ACA l'onere di provare il caso fortuito. Per l'effetto, il Tribunale condannò ACA al pagamento dell'importo di euro 96.366,00 in favore dell'Oleificio, somma comprensiva del rimborso delle spese sostenute dall'attore per il trasferimento dell'opificio e delle somme restituite ai clienti per l'inutilizzabilità del prodotto; respinse la domanda avanzata da Stefano e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e condannò [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia da ACA quale propria compagnia assicuratrice, a tenere indenne quest'ultima dagli esborsi dovuti in favore degli attori. 3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori, lamentando l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle risultanze processuali e, segnatamente, della CTU espletata dal Geom. [OSCURATO:PERSONA], in quanto, a loro dire, solo parzialmente valutata quanto al nesso di causalità tra la rottura della condotta fognaria e i danni strutturali all'immobile, e in relazione alle conclusioni della CTU espletata in fase cautelare, oltre a dolersi del rigetto della domanda di ristoro del danno all'immagine. 4. La Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza n. 1921/2018 in data 10/10/2018, depositata in data 16/10/2018, oggetto di ricorso, ha rigettato l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti a rimborsare agli appellati costituiti ACA e [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha posto la considerazione che in nessuna delle risposte fornite nell'elaborato peritale dal CTU, Geom. [OSCURATO:PERSONA], venne affermato che la causa dei danni strutturali al fabbricato fosse riconducibile alla rottura della condotta fognaria e che nessuna prova del nesso eziologico venne offerta dalla parte, così risultando del tutto mancante l'accertamento della riconducibilità delle lesioni del fabbricato alle infiltrazioni di acque malsane. Riguardo alla censura del mancato riconoscimento del danno all'immagine, la Corte territoriale ha confermato la circostanza della carenza di elementi probatori circa la sua concreta sussistenza, non potendo la semplice allegazione della ipotetica percezione dell'inquinamento integrare l'elemento noto da cui inferirsi per presunzione il fatto ignoto del pregiudizio. 5. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ACA resiste con controricorso. MA-12A'(-4--=Y - 6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., "Violazione dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto storico-fenomenico del riconoscimento da parte del CTU- in virtù della scienza ed esperienza- del nesso di causalità". Con tale motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il presupposto, decisivo per il giudizio, della rottura della condotta fognaria quale causa o concausa dei danni al fabbricato, da ciò derivando, a loro dire, un vizio radicale della sentenza tale da dar luogo alla sua nullità. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare che il CTU nel suo elaborato aveva individuato come causa dei fenomeni di tracimamento dei liquami e delle acque nel fabbricato la rottura della condotta fognaria con la conseguente dispersione delle acque meteoriche raccolte nella condotta fognaria di tipo misto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n., 3, cod. proc. civ., "Violazione degli artt. 2043, 2055 c.c., 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". I ricorrenti lamentano la violazione delle norme indicate in rubrica in quanto, a loro dire, il CTU avrebbe individuato, quale causa principale dei danni lamentati, la rottura della condotta fognaria e, quale concausa, la pendenza della Via della Liberazione, sicché non andrebbe esclusa la responsabilità dell'Ente tenuto alla manutenzione della condotta, e cioè ACA, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. A sostegno della censura, i ricorrenti invocano anche i principi di cui agli 40 e 41 c.p. in materia di nesso di causalità, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che mancasse del tutto l'accertamento del nesso di causalità tra la rottura della condotta fognaria e i danni al fabbricato. Secondo i ricorrenti, inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato laddove non ha ritenuto che, nonostante il concorso di altre cause efficienti, sia stata la rottura della condotta fognaria a determinare i danni al fabbricato, anche in considerazione del fatto che, nonostante la preponderanza dell'acqua rispetto ai liquami, ciò non fa venir meno che la causa principale delle consistenti dispersioni è stata rottura della condotta fognaria. 3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. anche in relazione alla prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ. del nesso di causalità", per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di ricorrere alle presunzioni semplici per accertare la riconducibilità delle lesioni del fabbricato alle infiltrazioni, nonostante la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti così individuati: (a) se il CTU non avesse individuato quale causa o concausa delle lesioni al fabbricato la rottura della rete fognaria, non avrebbe indicato tra i lavori da effettuare l'accertamento "che non vi siano più perdite nella adiacente rete fognaria"; (b) le rotture della fognatura erano in prossimità del fabbricato dei ricorrenti; (c) secondo l'id quod plerumque accidit è facilmente deducibile che, in caso di piogge, i liquami dalla condotta fognaria si riversino sul fabbricato. 4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". I ricorrenti censurano la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'appello proposto dalla società ricorrente in ordine al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione fosse privo di specificità e della indicazione delle circostanzi probanti, avendo, al contrario, i ricorrenti richiesto tempestivamente tale danno in primo grado, e avendo riferito nell'atto di appello che diversi clienti avevano percepito la dannosità e incommestibilità dell'olio prodotto dell'oleificio, circostanza peraltro confermata dagli utenti sentiti come testi. Secondo i ricorrenti, pertanto, da dette circostanze gravi, precise e concordanti la corte territoriale avrebbe dovuto trarre le presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ. 5. Sul primo motivo di ricorso. In disparte ogni considerazione sulla presenza, nel ricorso in esame, di "censure miste", ricondotte promiscuamente al n. 4 e al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è dirimente, in virtù del principio della "ragione più liquida", la considerazione che la denunciata omissione di motivazione non sussiste. La sentenza impugnata, ha infatti condotto l'esame delle risultanze peritali sull'accertamento del nesso causale nei termini che seguono: "Il primo motivo di impugnazione non merita accoglimento: gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione delle risultanze peritali, di cui sostanzialmente riportano ampi stralci, asserendo che il CTU, geom. [OSCURATO:PERSONA], abbia appurato il nesso di causalità tra la rottura della condotta fognaria e le lesioni strutturali lamentate all'immobile, sicché avrebbe dovuto farsi luogo al risarcimento del danno quantificato, dallo stesso ausiliario, in misura pari ad C 80.400,00. Tuttavia, la Corte - pur all'esito della sollecitata rinnovata disamina dell'intero elaborato - rileva l'oggettivo travisamento, da parte degli appellanti, dell'espletato accertamento: invero, in nessuna delle risposte fornite dal geom. [OSCURATO:PERSONA] viene affermato che la causa dei danni strutturali sia oggettivamente riconducibile alla rottura della condotta fognaria. Egli - peraltro - richiamando pedissequamente il precedente accertamento condotto dal geom. Creati in fase cautelare - afferma che i liquami provenienti dalla condotta fognaria, diluiti con le acque meteoriche, si disperdono nel terreno a causa della pendenza della via della Liberazione (ove è sito, in quota inferiore alla sede stradale, il fabbricato Macera), priva di idonea canalizzazione. In tal senso, deve condividersi appieno la ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata che a dette condizioni della strada attribuisce la causa dei lamentati pregiudizi, non certo automaticamente riconducibili al danneggiamento dell'impianto fognario" (p. 5, della sentenza). Risulta pertanto evidente che la Corte territoriale ha dimostrato di aver tenuto conto dell'elaborato peritale del CTU [OSCURATO:PERSONA] (depositato nel giudizio di merito), nonché della perizia del Geom. Creati (depositata nel ricorso per ATP), pervenendo alla conclusione del difetto di prova del nesso di causa tra la rottura della condotta e le lesioni al fabbricato. La ragione della decisione è stata ulteriormente motivata sulla scorta della risposta fornita dal CTU [OSCURATO:PERSONA] al quesito n. 5, relativo all'accertamento delle cause dei danni lamentati, come risulta dal seguente passaggio della motivazione: «La coerenza dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice trova conferma nella risposta che il consulente fornisce al quesito n. 5 "accerti le cause, i danni lamentati i costi (..)" che, con evidenza, è ulteriormente fraintesa dagli appellanti. li geom. [OSCURATO:PERSONA], infatti, rende un giudizio meramente possibilistico in ordine ad un nesso di causalità tra la mancanza di manutenzione delle condotte e "fughe sotterranee" idonee ad esercitare azioni deleterie sulla muratura di fondazione dei fabbricati, in genere, e prosegue affermando "simili azioni nocive, alle fondazioni dei fabbricati; le producono le perdite delle fogne pubbliche quando per mancanza di pendenza o di lavaggio, ristagnano nei collettori (...)". Ipotesi, indubbiamente, non ricorrente in specie, attesa la pacifica natura digradante del terreno. Ed ancora, gli appellanti si spingono a sostenere che il consulente avrebbe messo in correlazione causale le infiltrazioni ed i deflussi ai cedimenti nella proprietà, ma a questo proposito, la Corte rileva un'oggettiva inesattezza nell'elaborato del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che le lesioni "sono uscite in seguito ad infiltrazioni d'acque meteoriche e nere, come descritto dal CTU [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 4 relazione). Eppure, procedendo ad un'attenta lettura dell'elaborato del geom. Creati, si evince come l'ausiliario non abbia svolto - perché non richiesto in tal senso - alcuna indagine sulle suddette lesioni strutturali, né condotto verifica di sorta sulla loro insorgenza, essendo stato chiamato ad accertare solo la sussistenza delle infiltrazioni e le cause cui ricondurle: in tal senso, l'affermazione del geom. [OSCURATO:PERSONA] è errata e fuorviante: infatti, oltre alla pressoché "indubbia" riconducibilità dello spargimento dei liquami all'interno dell'oleificio (si veda accertamento geom. Creati) - le cui conseguenze pregiudizievoli sono state congruamente risarcite - nessuna prova del nesso eziologico tra la rottura della condotta e le denunciate lesioni al fabbricato può ritenersi offerta dalla parte, che reclama il risarcimento del danno solo allegandolo, ovvero raggiunta all'esito degli accertamenti» (p. 6 della sentenza). Ne consegue che il motivo in esame è infondato. 6. Sul secondo motivo di ricorso. Come riportato sopra, il motivo in esame attiene essenzialmente al mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, di eventuali cause concorrenti rispetto alle lesioni del fabbricato. Anche a tale riguardo, la motivazione della sentenza impugnata è articolata ed esauriente. Vi si osserva infatti che: «Ferma restando, in tema di responsabilità civile ai fini della verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno, l'applicabilità dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nei termini di tempo e nelle precise circostanze connesse alla sua manifestazione concreta (Cass. SS.UU. n, 576/2008), in materia civile, nell'accertamento del nesso di causalità vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non": a tal fine, il giudice è chiamato ad effettuare un'analisi puntuale di tutte le risultanze probatorie del caso concreto e a valutare l'incidenza probabilistica delle diverse cause che hanno, verosimilmente, concorso al fenomeno. Ma nel caso di specie, poiché manca del tutto l'accertamento della riconducibilità delle lesioni alle infiltrazioni, non può assumere dirimente rilievo - in termini probabilistici di verosimiglianza di cui ai principi informatori della materia - la sola circostanza fattuale attinente alla dispersione dei liquami e delle acque chiare nei terreni circostanti alla condotta danneggiata per effetto della loro pendenza. Su tali premesse, la soluzione adottata dal giudice di primo grado resiste alla censura mossa dagli appellanti e non è idonea a determinare una riforma della pronuncia sul punto. Né vi è spazio per accordare il richiesto supplemento di indagine in ordine agli assenti "aggravamenti" delle lesioni strutturali; il mezzo, invero; avrebbe mera valenza esplorativa - e come tale inammissibile - poiché non finalizzato a valutare elementi già acquisiti» (pp. 6 e 7 della sentenza). Alla stregua di tale completa motivazione della sentenza gravata, il motivo è infondato. 7. Sul terzo motivo di ricorso. Con tale motivo di ricorso si denuncia che il diniego del nesso di causa tra le perdite della condotta fognaria e le lesioni del fabbricato sarebbe stato fondato sull'omesso esame delle presunzioni ritenute gravi precise e concordanti circa la sussistenza del predetto nesso causale. 7.1 Riguardato il motivo sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè in relazione al denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, va rilevato la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 22984/2004, seguite da numerose conformi). Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, "L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui si segnalano, di recente, Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973; Cass., Sez. Un. 27/12/2019, n. 34476). Anomalia, questa, che è riconducibile alla violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Ne segue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile né nel paradigma del n. 5, né in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. Ciò risulta sufficiente a rendere infondato il motivo in esame. 7.2 In ogni caso, quanto alla censura di violazione dell'art. 2729 cod. civ., va rammentato che "In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 11 di 17 c.c., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: (i) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729 c. c., comma 1, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi, precise e concordanti; (ii) l'ipotesi in cui il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; (iii) l'ipotesi, opposta a quella sub (ii) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 c. c., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione. (b) In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si vetta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma" (così, Cass., sez. III, 6/7/2018, n. 17720, Cass., Sez. Un., n. 24/1/2018, n. 1785; enfasi aggiunta, n.d.r.). Nessuna di tali ipotesi è riscontrabile nel caso di specie. Inoltre, "la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però come tale, e quindi per come è stato di fatto enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o della concordanza della presunzione. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di falsa applicazione si deve innestare, ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in una attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione le quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero potuto essere ricostruiti in altro modo (...), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto sia basata su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa Questi°, con la conseguenza che ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (...), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito [abbia omesso] l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria" (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474; enfasi aggiunta, n.d.r.). Ebbene, l'illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, 1° comma, c.c., e nemmeno quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. Sicché anche sotto tale profilo il motivo è infondato. 8. Sul quarto motivo di ricorso. Con la censura in esame i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda risarcitoria relativa al lamentato danno all'immagine e alla reputazione, in ragione della mancata indicazione delle circostanze che avrebbero determinato la retribuzione decreto riduzione o perdita di stima sociale. A fronte di tale rigetto, i ricorrenti sostengono di avere fornito la prova del lamentato danno tramite le dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, relativamente alla necessità di dover rimborsare ai propri clienti.Da tali dichiarazioni testimoniali i ricorrenti intendono far discendere la prova di presunzioni semplici, che, a loro dire, sarebbero dotate di requisiti di gravità e precisione e concordanza, così da poter fondare la prova del discredito commerciale dell'azienda e della lesione della sua immagine e reputazione. Anche in questo caso va osservato che la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, in ragione della logica e coerente motivazione fornita sul punto, in base alla quale: «Anche nel caso in cui - come in specie - dello specifico pregiudizio si dolgano persone giuridiche, nei cui confronti è astrattamente configurabile il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti della personalità, le stesse non sono esonerate dall'onere di allegazione e prova, che può essere assolto anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 20643/16). Tuttavia, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie per cui è causa, la Corte ritiene che il generico richiamo alla "lesione della reputazione della società, intesa come reputazione che essa godeva tra gli utenti più propriamente definibile come onore e prestigio" (cosi pag. 8 appello), rappresenti nulla più che una mera esplicazione del concetto di "immagine", senza alcuna indicazione delle circostanze che avrebbero determinato la concreta riduzione o perdita di stima sociale, limitata al solo riferimento alla "possibile percezione" dell'inquinamento dell'opificio da parte dell'utenza. Ne discende come, già di per sé sola, la semplice allegazione della ipotetica percezione dell'inquinamento non possa integrare ipotesi di "elemento noto - priva com'è. peraltro, degli ulteriori necessari caratteri di gravità e precisione dal quale inferirsi, con ricorso all'invocato regime delle presunzioni, il fatto ignoto (il pregiudizio)»" (p. 8, 2° e 3° §, della sentenza). L'iter logico-giuridico della motivazione risulta chiaro corretto: la circostanza della contaminazione dell'olio in un dato momento non integra un elemento fattuale dal quale poter fondatamente inserire la sussistenza del danno all'immagine e alla reputazione lamentato dagli ricorrenti. Sul punto, con sentenza Cass., Sez. III, 19/7/2018, n. 19137, conforme ai precedenti di legittimità, questa Corte ha rilevato che «Ed invero secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 14/05/2012, n. 7471; Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865). A quanto precede deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., 11/05/2007, n. 10847; Cass., 2/04/2009, n. 8023; Cass., 6/06/2012, n. 9108; v. anche Cass., ord., 8/01/2015, n. 101). Ai principi sopra ricordati si è espressamente attenuta la Corte di merito la quale, per quanto rileva in questa sede, con riferimento ai danni non patrimoniali, ha pure affermato che, "nel caso di specie, l'istante si limita ad allegare il danno all'immagine ed alla reputazione subito quale affermato professionista, ma non sono stati dimostrati pregiudizi concreti ricollegabili all'attività professionale svolta (non di tipo imprenditoriale)", precisando che "occorrono in definitiva prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto» e che nella specie esistono invece «solo generici elementi indiziari non convergenti", pervenendo a tale conclusione in base ad un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti ora consentiti dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis, laddove, invece, nessuna censura motivazionale risulta proposta dal A.» (enfasi aggiunta, n.d.r.). 9. Il ricorso è pertanto infondato, essendo infondati tutti i motivi sui quali si fonda. 10. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito da
Sentenza Cassazione n. 02981/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris