CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32616/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 1.7§----ENTENZicii Sul ricorso n. 4800-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4423/29/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 2.07.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 9.06.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI. RGN n. 4800/2015 Cons e rel. ederici i 2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 4423/29/2014, depositata il 2.07.2014 dalla CTR del Lazio, che, accogliendo l'appello della Agenzia avverso la pronuncia del giudice di primo grado, aveva riconosciuto la fondatezza dell'accertamento dell'Ufficio. Ha rappresentato che il contenzioso aveva tratto origine da un avviso d'accertamento, fondato sugli studi di settore, contestato dal contribuente perché, secondo la sua prospettazione, mancava di elementi probatori a suo sostegno. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Viterbo aveva accolto le ragioni del contribuente, annullando l'avviso di accertamento con la sentenza n. 61/01/2013. L'appello della Agenzia delle entrate era stato accolto con la pronuncia ora impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza del giudice regionale con due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Fissata l'udienza pubblica, con istanza depositata il 20.05.2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in I. 1 dicembre 2016, n. 225. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, avendo il ricorrente - contribuente rinunciato all'odierno giudizio. Dalla documentazione allegata risultano eseguiti gli ordini bancari di pagamento delle rate, secondo le determinazioni comunicate da Equitalia. La rinuncia è stata portata a conoscenza della controparte con notificazione. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lvo 31 dicembre 1992, n. 546. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175). RGN n. 4800/2015 consiAie rei. Federici , P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio n. 4800/2015. Spese a carico della parte che le ha sostenute. Così deciso in Roma, i