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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 1997

Cassazione n. 31300/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Locri il 24/11/2024 in ordine al delitto di truffa, con la conseguente condannava alla pena ritenuta di giustizia, affidandolo a tre motivi di impugnazione:

1.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e la nullità del giudizio di appello con riferimento al vizio di notifica dell'atto di citazione, effettuato in data 12/8/2024 al difensore in proprio ed anche per l'imputata, benché questa avesse eletto domicilio - in Torino, via Mercadante n. 93 - presso la propria residenza, con l'atto con il quale conferiva procura speciale al difensore, allegato all'atto di appello.

1.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato, sulla base di argomentazioni che, ripercorrendo le valutazioni del primo giudice, che ha contraddittoriamente negato l'allegazione di fatti incompatibili con a partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla contestata truffa, ha però ricordato che questa ha denunciato lo smarrimento della propria carta postepay, omettendo comunque qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri.

1.3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, consumatosi con la ricezione dell'accredito in data 14/7/2017 e, pertanto, maturata alla scadenza dei sei anni in data 14/7/2023.

2. Con memoria scritta l'ufficio del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come risulta dall'atto di appello e dalla nomina del difensore con procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dichiarava ed eleggeva domicilio presso la sua abitazione, sicché erroneamente il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] indicava la predetta come domiciliata presso il difensore ed erroneamente tale atto veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore anziché nel predetto domicilio eletto, come peraltro veniva invano evidenziato dalla difesa con le note di trattazione scritta ex art. 23 d.l. 139/2020.

In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 - 01) e, pertanto, la notificazione all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente dichiarato ed eletto ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta della difesa, come dinanzi rilevato, entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 - 01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Rv. 260434 - 01).

3.2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel precedente e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Non osta a tale rinvio il terzo motivo di ricorso, manifestamente infondato perché volto a prospettare l'estinzione per prescrizione del reato di truffa che si deduce consumatosi con la ricezione dell'accredito in data 14/7/2017, senza però considerare il riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen., con il conseguente termine massimo decennale, per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Locri il 24/11/2024 in ordine al delitto di truffa, con la conseguente condannava alla pena ritenuta di giustizia, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e la nullità del giudizio di appello con riferimento al vizio di notifica dell'atto di citazione, effettuato in data 12/8/2024 al difensore in proprio ed anche per l'imputata, benché questa avesse eletto domicilio - in Torino, via Mercadante n. 93 - presso la propria residenza, con l'atto con il quale conferiva procura speciale al difensore, allegato all'atto di appello. 1.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato, sulla base di argomentazioni che, ripercorrendo le valutazioni del primo giudice, che ha contraddittoriamente negato l'allegazione di fatti incompatibili con a partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla contestata truffa, ha però ricordato che questa ha denunciato lo smarrimento della propria carta postepay, omettendo comunque qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri. 1.3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, consumatosi con la ricezione dell'accredito in data 14/7/2017 e, pertanto, maturata alla scadenza dei sei anni in data 14/7/2023. 2. Con memoria scritta l'ufficio del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come risulta dall'atto di appello e dalla nomina del difensore con procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dichiarava ed eleggeva domicilio presso la sua abitazione, sicché erroneamente il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] indicava la predetta come domiciliata presso il difensore ed erroneamente tale atto veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore anziché nel predetto domicilio eletto, come peraltro veniva invano evidenziato dalla difesa con le note di trattazione scritta ex art. 23 d.l. 139/2020. In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 - 01) e, pertanto, la notificazione all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente dichiarato ed eletto ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta della difesa, come dinanzi rilevato, entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 - 01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Rv. 260434 - 01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel precedente e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Non osta a tale rinvio il terzo motivo di ricorso, manifestamente infondato perché volto a prospettare l'estinzione per prescrizione del reato di truffa che si deduce consumatosi con la ricezione dell'accredito in data 14/7/2017, senza però considerare il riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen., con il conseguente termine massimo decennale, per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il
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