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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03593/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 30/11/2020, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal condannato, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, 0.P., in relazione al periodo compreso tra il 27/2/2005 ed il 26/2/2006.

1.1. Il Tribunale ha rilevato che dagli atti - cioè dal certificato penale - risulta che in data 27/2/2006 l'Amato si era reso responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen.; pertanto per tale episodio il richiesto beneficio è precluso.

1.2. Quanto alle obiezioni di erronea valutazione del presupposto fattuale basate sul dato che l'Amato era stato tratto in arresto in Spagna in esecuzione di un titolo custodiale del GIP di Napoli riferito a condotte commesse nel 2004, quindi antecedenti alla detenzione, i giudici di sorveglianza hanno risposto che dal certificato del casellario giudiziale emerge la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9/5/2012, irrevocabile il 3/10/2013, di condanna dell'istante per il reato ex art. 416-bis cod. pen. commesso dal 27/2/2006, con condotta perdu- rante: perciò, risulta provato che il delitto era stato commesso in epoca succes- siva al periodo per il quale si invoca il beneficio, con conseguente dimostrazione che in detto periodo l'Amato non aveva effettivamente aderito al percorso risocializzante, in quanto subito dopo si era reso responsabile del citato reato, non incompatibile con lo stato detentivo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per non essere stata data risposta alle censure difensive mosse al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, nonché violazione di legge con riferimento alla Legge 19 febbraio 2004 (sic).

2.1. il ricorrente censura l'erroneità dell'argomentazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ricavato dalla mera contestazione del delitto associativo mafioso "con condotta perdurante" il protrarsi della partecipazione associativa dell'Amato oltre la data del 2004, riportata nel titolo cautelare in virtù del quale egli era stato arrestato in Spagna; era poi stato scarcerato per decorrenza dei termini in data 11/4/2006 e non aveva integrato ulteriori condotte illecite successivamente alla detenzione.

2.2. Inoltre si censura che per ritenere perdurante la condotta associativa, in caso di contestazione aperta, non è sufficiente riferirsi alla data della sentenza di primo grado, ma si deve verificare che il giudice di merito abbia ritenuto provata la permanenza della condotta illecita fino alla sentenza.

In tema di liberazione anticipata, ciò si riflette nella necessità che il giudice di sorveglianza verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date alle quali va concretamente riferita la condotta di partecipazione attribuita al condannato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Al di là di ogni indimostrata affermazione difensiva (il ricorso è sfornito di allegazioni documentali, così da risultare privo di autosufficienza), l'intervenuta condanna irrevocabile per associazione mafiosa - la cui perma- nenza è stata indicata ed accertata nella sentenza dal giorno successivo alla scarcerazione dell'Amato - evidenzia chiaramente il fallimento del trattamento rieducativo seguito fino al giorno prima e la non meritevolezza dell'invocato beneficio.

Quindi, nella specie, ai fini delle valutazioni del Tribunale di sorve- glianza in ordine alla liberazione anticipata, non rileva il termine finale della condotta permanente, sul quale argomenta il ricorrente, quanto quello iniziale.

Peraltro, come ha correttamente osservato l'impugnata ordinanza, non si può aderire all'impostazione difensiva che reputa prevalenti su un accertamento processuale definitivo le informazioni derivanti da un'ordinanza cautelare - non allegata - che attesterebbero una condotta associativa situata in differenti termini temporali (pur volendo prescindere dal richiamo, anch'esso contenuto nell'impugnato provvedimento e non considerato dal ricorrente, che vi è condanna dell'Amato anche per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, permanente fino al luglio 2005).

3.2. In conclusione, non si ravvisano i censurati vizi, e l'ordinanza impugnata risulta in linea con l'esegesi di legittimità che ritiene che, "In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto" (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522).

3.3. Alla declaratoria- di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 30/11/2020, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal condannato, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, 0.P., in relazione al periodo compreso tra il 27/2/2005 ed il 26/2/2006. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che dagli atti - cioè dal certificato penale - risulta che in data 27/2/2006 l'Amato si era reso responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen.; pertanto per tale episodio il richiesto beneficio è precluso. 1.2. Quanto alle obiezioni di erronea valutazione del presupposto fattuale basate sul dato che l'Amato era stato tratto in arresto in Spagna in esecuzione di un titolo custodiale del GIP di Napoli riferito a condotte commesse nel 2004, quindi antecedenti alla detenzione, i giudici di sorveglianza hanno risposto che dal certificato del casellario giudiziale emerge la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9/5/2012, irrevocabile il 3/10/2013, di condanna dell'istante per il reato ex art. 416-bis cod. pen. commesso dal 27/2/2006, con condotta perdu- rante: perciò, risulta provato che il delitto era stato commesso in epoca succes- siva al periodo per il quale si invoca il beneficio, con conseguente dimostrazione che in detto periodo l'Amato non aveva effettivamente aderito al percorso risocializzante, in quanto subito dopo si era reso responsabile del citato reato, non incompatibile con lo stato detentivo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per non essere stata data risposta alle censure difensive mosse al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, nonché violazione di legge con riferimento alla Legge 19 febbraio 2004 (sic). 2.1. il ricorrente censura l'erroneità dell'argomentazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ricavato dalla mera contestazione del delitto associativo mafioso "con condotta perdurante" il protrarsi della partecipazione associativa dell'Amato oltre la data del 2004, riportata nel titolo cautelare in virtù del quale egli era stato arrestato in Spagna; era poi stato scarcerato per decorrenza dei termini in data 11/4/2006 e non aveva integrato ulteriori condotte illecite successivamente alla detenzione. 2.2. Inoltre si censura che per ritenere perdurante la condotta associativa, in caso di contestazione aperta, non è sufficiente riferirsi alla data della sentenza di primo grado, ma si deve verificare che il giudice di merito abbia ritenuto provata la permanenza della condotta illecita fino alla sentenza. In tema di liberazione anticipata, ciò si riflette nella necessità che il giudice di sorveglianza verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date alle quali va concretamente riferita la condotta di partecipazione attribuita al condannato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Al di là di ogni indimostrata affermazione difensiva (il ricorso è sfornito di allegazioni documentali, così da risultare privo di autosufficienza), l'intervenuta condanna irrevocabile per associazione mafiosa - la cui perma- nenza è stata indicata ed accertata nella sentenza dal giorno successivo alla scarcerazione dell'Amato - evidenzia chiaramente il fallimento del trattamento rieducativo seguito fino al giorno prima e la non meritevolezza dell'invocato beneficio. Quindi, nella specie, ai fini delle valutazioni del Tribunale di sorve- glianza in ordine alla liberazione anticipata, non rileva il termine finale della condotta permanente, sul quale argomenta il ricorrente, quanto quello iniziale. Peraltro, come ha correttamente osservato l'impugnata ordinanza, non si può aderire all'impostazione difensiva che reputa prevalenti su un accertamento processuale definitivo le informazioni derivanti da un'ordinanza cautelare - non allegata - che attesterebbero una condotta associativa situata in differenti termini temporali (pur volendo prescindere dal richiamo, anch'esso contenuto nell'impugnato provvedimento e non considerato dal ricorrente, che vi è condanna dell'Amato anche per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, permanente fino al luglio 2005). 3.2. In conclusione, non si ravvisano i censurati vizi, e l'ordinanza impugnata risulta in linea con l'esegesi di legittimità che ritiene che, "In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto" (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522). 3.3. Alla declaratoria- di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g
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