CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, la doglianza è manifestamente infondata poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, PG/Franchini, Rv. 274457 - 01); che a tale specifico riguardo la Corte territoriale ha evidenziato come la circostanza che l'imputata si fosse quantomeno rappresentata la possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro confluito sul proprio conto corrente dovesse ritenersi provata dal fatto che l'accredito di detta somma, peraltro decisamente elevata (oltre 17.000 euro), risultava disposto da un soggetto commerciale con cui la ricorrente non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto (si veda pagina 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno