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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 39024/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Macerata ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del medesimo ufficio del 3 luglio 2018, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi maturati dal difensore in regime di gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha evidenziato che l'opposizione era stata notificata solo all'Agen- zia delle Entrate e non al Ministero della Giustizia, per cui essa doveva essere ritenuta tardiva.

Nell'ordinanza impugnata si è precisato che tale carenza poteva essere rile- vata d'ufficio e che non poteva essere disposta l'integrazione del contraddittorio, per- ché gli interventi sananti d'ufficio dal Giudice sono tassativamente previsti solo da disposizioni di legge di stretta applicazione.

2. L'Aissani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza suindicata per violazione degli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.

L'impugnazione era stata presentata dinanzi alla Cassazione Civile e con ordi- nanza interlocutoria trasmessa da detto Ufficio al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione per l'assegnazione ad una Sezione Penale, come poi effettivamente di- sposto con ordinanza della Cassazione Civile del 9 dicembre 2020, deo. 2021.

Si deduce che il Presidente del Tribunale è incorso in un travisamento del conte- nuto del motivo di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., in quanto il ricorrente non si doleva della mancata liquidazione dei compensi al difensore, bensì del decreto del Tribunale di Macerata del 27 ottobre 2018 di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Per tale ragione, il principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite civili (Sez.

U civ., n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818) e richiamato nell'ordinanza impu- gnata, secondo cui il Ministero della Giustizia è il legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, è inapplicabile a tale doglianza.

Diverso discorso riguardava l'altro motivo di ricorso, cioè l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza, ipotesi nella quale il soggetto legittimato passivo è l'Agenzia delle Entrate per espressa previsione dell'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.Dall'esame degli atti del procedimento emerge che, con l'atto di opposizione, l'Aissani aveva effettivamente impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di ammis- sione al gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Macerata in data 27 ottobre 2018.

Il Presidente del Tribunale, sull'erroneo presupposto che fosse stato opposto un provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione del medesimo ufficio del 3 luglio 2018 (data peraltro diversa da quella del provvedimento impugnato indicata dal ri- corrente), ha ritenuto che il contraddittorio nei confronti del Ministero di Giustizia non fosse stato integrato.

Trattandosi, invece, di un'ipotesi di provvedimento di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorso doveva essere notificato solo all'[OSCURATO:PERSONA] che è parte nel relativo processo e non al Ministro di Giustizia.

Al riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Corte, a Sezione Civile, se- condo cui in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notifi- cato all'[OSCURATO:PERSONA], in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo proce- dimento (Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066).

Il ricorrente, pertanto, aveva correttamente notificato l'opposizione solo all'Uffi- cio Finanziario.

2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Presidente del Tribunale di Macerata per l'ulterore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Pre- sidente del Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Macerata ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del medesimo ufficio del 3 luglio 2018, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi maturati dal difensore in regime di gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha evidenziato che l'opposizione era stata notificata solo all'Agen- zia delle Entrate e non al Ministero della Giustizia, per cui essa doveva essere ritenuta tardiva. Nell'ordinanza impugnata si è precisato che tale carenza poteva essere rile- vata d'ufficio e che non poteva essere disposta l'integrazione del contraddittorio, per- ché gli interventi sananti d'ufficio dal Giudice sono tassativamente previsti solo da disposizioni di legge di stretta applicazione. 2. L'Aissani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza suindicata per violazione degli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. L'impugnazione era stata presentata dinanzi alla Cassazione Civile e con ordi- nanza interlocutoria trasmessa da detto Ufficio al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione per l'assegnazione ad una Sezione Penale, come poi effettivamente di- sposto con ordinanza della Cassazione Civile del 9 dicembre 2020, deo. 2021. Si deduce che il Presidente del Tribunale è incorso in un travisamento del conte- nuto del motivo di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., in quanto il ricorrente non si doleva della mancata liquidazione dei compensi al difensore, bensì del decreto del Tribunale di Macerata del 27 ottobre 2018 di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Per tale ragione, il principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite civili (Sez. U civ., n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818) e richiamato nell'ordinanza impu- gnata, secondo cui il Ministero della Giustizia è il legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, è inapplicabile a tale doglianza. Diverso discorso riguardava l'altro motivo di ricorso, cioè l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza, ipotesi nella quale il soggetto legittimato passivo è l'Agenzia delle Entrate per espressa previsione dell'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.Dall'esame degli atti del procedimento emerge che, con l'atto di opposizione, l'Aissani aveva effettivamente impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di ammis- sione al gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Macerata in data 27 ottobre 2018. Il Presidente del Tribunale, sull'erroneo presupposto che fosse stato opposto un provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione del medesimo ufficio del 3 luglio 2018 (data peraltro diversa da quella del provvedimento impugnato indicata dal ri- corrente), ha ritenuto che il contraddittorio nei confronti del Ministero di Giustizia non fosse stato integrato. Trattandosi, invece, di un'ipotesi di provvedimento di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorso doveva essere notificato solo all'[OSCURATO:PERSONA] che è parte nel relativo processo e non al Ministro di Giustizia. Al riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Corte, a Sezione Civile, se- condo cui in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notifi- cato all'[OSCURATO:PERSONA], in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo proce- dimento (Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066). Il ricorrente, pertanto, aveva correttamente notificato l'opposizione solo all'Uffi- cio Finanziario. 2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Presidente del Tribunale di Macerata per l'ulterore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Pre- sidente del Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Così deci
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