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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10025/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20622/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., con sede in Molfetta (BA), alla via Monteverdi n. 17, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta (BA), alla via Piazza n. 62. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Napoli, alla via Toledo n. 177, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al viale di villa Grazioli n. 15. - controricorrente - v' avverso la sentenza, n. cron. 2206/2017, della [OSCURATO:PERSONA] BARIpubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. citò il [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Trani (ex sezione distaccata di Molfetta) al fine di ottenerne, tra l'altro, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 27/126, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito, presso la sua filiale SP 1 di Molfetta, dal 1995 al 2004.

1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l'avversa pretesa, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. del 30 aprile 2013, accolse la domanda attrice, nei limiti in cui ne ritenne raggiunta la prova, e condannò la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di C 17.157,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. La Corte di appello di Bari, investita del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. contro quella decisione, lo respinse con sentenza del 20 ottobre/28 dicembre 2017, n. 2206.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte ritenne corretta l'avvenuta determinazione del credito restitutorio dell'attrice/appellante, effettuata dal consulente tecnico di ufficio e condivisa dal tribunale, mediante l'utilizzo del criterio del cd. saldo contabile, stante l'assenza di alcuni estratti conto (per i periodi ricompresi tra I'l ed il 31 marzo 2012, nonché tra 11 aprile ed il 30 maggio 2003), in luogo che di quello del cd. saldo zero invocato, invece, dalla prima.3.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, il [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in tema di ripartizione dell'onere della prova e determinazione della somma indebitamente percepita dalla banca in danno della società correntista, alla luce della c.t.u. espletata in corso di causa», contesta alla corte territoriale di aver erroneamente ripartito l'onere della prova e, conseguentemente, preferito il «criterio di calcolo del "saldo contabile", anziché del cd.

"saldo zero", nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito corroborata dalla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto bancari in possesso della società correntista (parte attorea), con la sola esclusione di n. 2 estratti afferenti a n. 2 soli trimestri, nell'arco dell'intero rapporto intercorso con il [OSCURATO:SOCIETA]. (parte convenuta)».

2. Tale doglianza si rivela inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ..

2.1. E' utile ricordare che: i) la controversia in esame è stata generata dalla domanda della società odierna ricorrente volta ad ottenere la condanna del [OSCURATO:SOCIETA]., previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole, alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi, illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 27/126, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito, presso la sua filiale SP 1 di Molfetta, dal 1995 al 2004; ii) la corte distrettuale ha ritenuto corretta l'avvenuta determinazione del credito restitutorio dell'attrice/appellante, effettuata dal consulente tecnico di ufficio e condivisa dal tribunale, mediante l'utilizzo del criterio del cd. saldo contabile, stante l'assenza di alcuni estratti conto (per i periodi ricompresi tra 1'i ed il 31 marzo 2012, nonché tra l'1 aprile ed il 30 maggio 2003), in luogo di quello del cd. saldo zero invocato, invece, dalla prima.

2.1.1. C'è da dire, poi, in linea generale, che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713 del 2018 e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 33009 del 2019 e Cass. n. 29632 del 2022).

Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (assenta) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga, nei confronti dell'accipiens, l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019).

2.2. Deve osservarsi, inoltre, che, nella prospettiva consegnata dall'art.2697 cod. civ., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.

In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte - che il Collegio condivide ed intende ribadire, non offrendo le argomentazioni della odierna ricorrente significativi elementi per mutarlo - quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022).

In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019.

Si veda pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»).

2.2.1. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto.

L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio.

La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022).

Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.

2.2.2. Nella specie, dunque, la ripartizione dell'onere probatorio come effettuata da entrambi i giudici di merito è conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, sicché non merita censura.

2.3. Per mera completezza, infine, va rimarcato che nessun rilievo assume, nell'odierna vicenda, il criterio della cd. vicinanza della prova.

È, infatti, senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass., SU, n. 13533 del 2001, in motivazione; più di recente, in massima, Cass. n. 6008 del 2012; Cass. n. 486 del 2016).

Peraltro, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 33009 del 2019 (richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29632 del 2022), tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca, o possa agevolmente procurarsi, la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nei rapporti di conto corrente bancario, mediante il periodico invio degli estratti conto al correntista e tenuto conto della possibilità di quest'ultimo di avvalersi dello strumento di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., che la giurisprudenza di legittimità ritiene utilizzabile anche per la richiesta degli gli estratti conto.

Cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti.

3. In definitiva, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ., restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-q uater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20622/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., con sede in Molfetta (BA), alla via Monteverdi n. 17, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta (BA), alla via Piazza n. 62. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Napoli, alla via Toledo n. 177, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al viale di villa Grazioli n. 15. - controricorrente - v' avverso la sentenza, n. cron. 2206/2017, della [OSCURATO:PERSONA] BARIpubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. citò il [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Trani (ex sezione distaccata di Molfetta) al fine di ottenerne, tra l'altro, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 27/126, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito, presso la sua filiale SP 1 di Molfetta, dal 1995 al 2004. 1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l'avversa pretesa, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. del 30 aprile 2013, accolse la domanda attrice, nei limiti in cui ne ritenne raggiunta la prova, e condannò la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di C 17.157,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La Corte di appello di Bari, investita del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. contro quella decisione, lo respinse con sentenza del 20 ottobre/28 dicembre 2017, n. 2206. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte ritenne corretta l'avvenuta determinazione del credito restitutorio dell'attrice/appellante, effettuata dal consulente tecnico di ufficio e condivisa dal tribunale, mediante l'utilizzo del criterio del cd. saldo contabile, stante l'assenza di alcuni estratti conto (per i periodi ricompresi tra I'l ed il 31 marzo 2012, nonché tra 11 aprile ed il 30 maggio 2003), in luogo che di quello del cd. saldo zero invocato, invece, dalla prima.3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, il [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in tema di ripartizione dell'onere della prova e determinazione della somma indebitamente percepita dalla banca in danno della società correntista, alla luce della c.t.u. espletata in corso di causa», contesta alla corte territoriale di aver erroneamente ripartito l'onere della prova e, conseguentemente, preferito il «criterio di calcolo del "saldo contabile", anziché del cd. "saldo zero", nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito corroborata dalla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto bancari in possesso della società correntista (parte attorea), con la sola esclusione di n. 2 estratti afferenti a n. 2 soli trimestri, nell'arco dell'intero rapporto intercorso con il [OSCURATO:SOCIETA]. (parte convenuta)». 2. Tale doglianza si rivela inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ.. 2.1. E' utile ricordare che: i) la controversia in esame è stata generata dalla domanda della società odierna ricorrente volta ad ottenere la condanna del [OSCURATO:SOCIETA]., previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole, alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi, illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 27/126, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito, presso la sua filiale SP 1 di Molfetta, dal 1995 al 2004; ii) la corte distrettuale ha ritenuto corretta l'avvenuta determinazione del credito restitutorio dell'attrice/appellante, effettuata dal consulente tecnico di ufficio e condivisa dal tribunale, mediante l'utilizzo del criterio del cd. saldo contabile, stante l'assenza di alcuni estratti conto (per i periodi ricompresi tra 1'i ed il 31 marzo 2012, nonché tra l'1 aprile ed il 30 maggio 2003), in luogo di quello del cd. saldo zero invocato, invece, dalla prima. 2.1.1. C'è da dire, poi, in linea generale, che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713 del 2018 e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 33009 del 2019 e Cass. n. 29632 del 2022). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (assenta) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga, nei confronti dell'accipiens, l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019). 2.2. Deve osservarsi, inoltre, che, nella prospettiva consegnata dall'art.2697 cod. civ., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte - che il Collegio condivide ed intende ribadire, non offrendo le argomentazioni della odierna ricorrente significativi elementi per mutarlo - quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019. Si veda pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»). 2.2.1. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato. 2.2.2. Nella specie, dunque, la ripartizione dell'onere probatorio come effettuata da entrambi i giudici di merito è conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, sicché non merita censura. 2.3. Per mera completezza, infine, va rimarcato che nessun rilievo assume, nell'odierna vicenda, il criterio della cd. vicinanza della prova. È, infatti, senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass., SU, n. 13533 del 2001, in motivazione; più di recente, in massima, Cass. n. 6008 del 2012; Cass. n. 486 del 2016). Peraltro, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 33009 del 2019 (richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29632 del 2022), tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca, o possa agevolmente procurarsi, la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nei rapporti di conto corrente bancario, mediante il periodico invio degli estratti conto al correntista e tenuto conto della possibilità di quest'ultimo di avvalersi dello strumento di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., che la giurisprudenza di legittimità ritiene utilizzabile anche per la richiesta degli gli estratti conto. Cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti. 3. In definitiva, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ., restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-q uater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto Così
Sentenza Cassazione n. 10025/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris