CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 11237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta ha riconosciuto ai fini dell'esecuzione la decisione emessa dall'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (Germania) in data 9 aprile 2024, definitiva il 5 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, per il reato di falsità in documenti di cui al § 267 Abs 1 del StGB, al pagamento della sanzione pecuniaria di C. 1162,00; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con il quale prospetta violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione, atteso che, nelle informazioni allegate al decreto penale di condanna, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dall'Autorità giudiziaria tedesca, mancava qualsiasi indicazione idonea a consentire alla ricorrente di comprendere che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, sarebbe stata difesa da un difensore di ufficio, né che la stessa potesse accedere al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di condizioni economiche disagiate, omissioni che, essendo la [OSCURATO:PERSONA] impossibilitata a sostenere i costi di una difesa fiduciaria, le avevano impedito di presenziare all'udienza fissata dall'Autorità giudiziaria tedesca, di talché l'opposizione a sua firma non veniva presa in esame ed il decreto penale diventava irrevocabile; rilevato che il difensore della ricorrente, che non è comparso, ha trasmesso conclusioni scritte; ritenuto che, contrariamente all'assunto difensivo, la questione sollevata con il motivo di ricorso non risulta devoluta all'attenzione della Corte di appello, sicché la sua prospettazione per la prima volta in questa sede risulta inammissibile, e, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. 1 1 2 3 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da 252/ [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1=2026 [OSCURATO:PERSONA] CC - 24/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6977/2026 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta ha riconosciuto ai fini dell'esecuzione la decisione emessa dall'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (Germania) in data 9 aprile 2024, definitiva il 5 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, per il reato di falsità in documenti di cui al § 267 Abs 1 del StGB, al pagamento della sanzione pecuniaria di C. 1162,00; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con il quale prospetta violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione, atteso che, nelle informazioni allegate al decreto penale di condanna, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dall'Autorità giudiziaria tedesca, mancava qualsiasi indicazione idonea a consentire alla ricorrente di comprendere che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, sarebbe stata difesa da un difensore di ufficio, né che la stessa potesse accedere al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di condizioni economiche disagiate, omissioni che, essendo la [OSCURATO:PERSONA] impossibilitata a sostenere i costi di una difesa fiduciaria, le avevano impedito di presenziare all'udienza fissata dall'Autorità giudiziaria tedesca, di talché l'opposizione a sua firma non veniva presa in esame ed il decreto penale diventava irrevocabile; rilevato che il difensore della ricorrente, che non è comparso, ha trasmesso conclusioni scritte; ritenuto che, contrariamente all'assunto difensivo, la questione sollevata con il motivo di ricorso non risulta devoluta all'attenzione della Corte di appello, sicché la sua prospettazione per la prima volta in questa sede risulta inammissibile, e, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 25 ivIAR 2026 G11.717.IAR1 FUNZI [OSCURATO:PERSONA].ssP.Q.[OSCURATO:PERSONA] 25 ivIAR 2026 G11.717.IAR1 FUNZI [OSCURATO:PERSONA].ss