CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] a Vetere nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere del 8 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. 256 bis comma 2 in relazione all'art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena finale applicata. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e d) cod. proc. pen., per omessa motivazione realizzata attraverso l'uso di frasi stereotipate e la mancata valutazione delle doglianze difensive. Mancherebbe altresì la prova della colpevolezza, siccome fondata sulle sole dichiarazioni di una coimputata, [OSCURATO:PERSONA], per la quale mancherebbe ogni requisito atto a farla ritenere attendibile, essendo peraltro smentita da altre testimonianze degli operanti oltre che dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, mancherebbero riscontri alle dichiarazioni della Antinolfi. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione, avendo la corte omesso di rispondere in ordine alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena inviata a mezzo pec. Già poi nell'atto di appello sarebbero stati richiesti i benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile: sia perché non si confronta con l'articolata motivazione, con cui si dà conto delle circostanze concrete verificate dagli operanti, quanto alla presenza dell'imputato su un luogo ove era in corso la combustione di materiale analogo a quello dallo stesso caricato e trasportato ivi, e quindi della attendibilità, in tale contesto e anche in ragione del carattere autoaccusatorio di quanto riferito, delle affermazione della coimputata, Antinolfi, proprietaria dell'area interessata e intenta a dirigere le operazioni di combustione. Sia perché, a fronte di tale granitico quadro accusatorio, mira a proporre una mera personale rivalutazione della portata degli elementi disponibili. 2. Quanto al secondo motivo, a fronte di una generica richiesta di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non supportata dalla specificazione delle ragioni sottese, trova applicazione il principio secondo il quale in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione - e deve ritenersi in ogni atto idoneo in tal senso -, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare raccoglimento della richiesta. (Sez. 1 -, n. 44188 del 20/09/2023 Rv. 285413 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che lo stesso versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca