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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 11439/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16507‒2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Roberto ZAZZA e Renato VENERUSO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28, presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - contro ricorrent e - avverso la sentenza n. 11562 /0 1 /20 1 5 della Commissione tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il18/12/2015; Oggetto: TRIBUTIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TUFANO ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2009 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi 85.866,00 euro, successivamente ridotti in autotutela, a seguito di istanza di adesione avanzata dal contribuente, in 59.758,00 euro, la CTR della Campania con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «il provvedimento di autotutela si [era] completamente sovrapposto all’originario Avviso di accertamento posto che, con esso, l’Amministrazione finanziaria [aveva] soltanto voluto ridurre la pretesa impositiva, confermando nel resto l’originario provvedimento» (sentenza, pag. 4), da ritenersi legittimamente emesso in quanto i costi ripresi a tassazione difettavano dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986).

2. Avverso tale statuizione il Tufano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motiv i , illustrati con memoria; replica l’intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso il Tufano deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.

1.1. Sostiene il ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto accoglibile la produzione in giudizio dell’atto emesso in autotutela parziale nonostante lo stesso fosse stato tardivamente prodotto, oltre il termine di venti giorni dalla data di trattazione del ricorso in pubblica udienza; che i giudici di appello avevano, altresì, errato nel ritenere che tale nuovo provvedimento si sovrapponesse a quello originario, dovendosi, invece, ritenere «nuovo accertamento impositivo» con conseguente illegittima preclusione ad esso contribuente della facoltà di proporre un nuovo accertamento con adesione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR pronunciato extrapetita.

Deduceva, inoltre, «la mancata delibazione di fatto decisivo ai fini della controversia», ovvero della contestazione, mossa fin dal primo grado di giudizio, di non aver mai ricevuto l’invito al contraddittorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «la considerazione di sufficienza probatoria dei documenti acquisiti dall’Ufficio», con motivazione «financo meramente apparente», in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

3. I motivi sono inammissibilisotto molteplici profili .

4. Invero, nella specie non può prescindersi dal preliminare rilievo di inammissibilità dei motivi di ricorso per inestricabile commistione delle censure con esse formulate, peraltro tra loro anche in maniera incompatibile, e per alcuni profili anche privi della doverosa specificità, come ad esempio con riferimento : a) alla questione della mancata ricezione dell’invito a comparire, formulato ora in termini di omessa pronuncia, ora in termini di «mancata delibazione di un fatto decisivo ai fini della controversia» ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (ricorso, pag. 7); b) al secondo motivo, ove non si comprende se viene dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., come deve desumersi dalla rubrica e anche dal contenuto di parte delle argomentazioni ivi svolte, e quindi la violazione del riparto dell’onere probatorio (che è questione assolutamente priva di fondamento, gravando sul contribuente l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione deicosti ‒ Cass. n. 18904 del 2018; Cass. n. 26805 del 2020; v. anche Cass. n. 2224 del 2021) oppure, come sembra doversi desumere da alcuni passaggi argomentativi sviluppati nel motivo in esame, l’erronea valutazione da parte del giudice di merito della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (norma neppure indicata nella rubrica) negli elementi presuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria a sostegno del disconoscimento dei componenti negativi di reddito.

5. A tal riguardo deve ricordarsi il principio in base al quale «In tema di provapresuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti glielementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,», nella specie, per come già sopra rilevato, neppure dedotta, «può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o», come nel caso di specie con riferimento alla mancanza di data certa dei contratti di subappalto, «nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma» (Cass.n. 9054 del 2022).

6. I motivi sono in ogni caso inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.

7. Al riguardo osserva il Collegio che il ricorrente non ha né localizzato (nel senso prospettato da Cass., Sez.

U, n. 8950 del 2022; v. anche Cass. n. 28184 del 2020 e n. 12481 del 2022) all’interno dei fascicoli dei gradi di merito, né allegato al ricorso e neppure in esso trascritto, anche per sunto, le parti pertinenti del contenuto dell’atto emesso dall’amministrazione finanziaria in autotutela, così impedendo a questa Corte il necessario vaglio di fondatezza della censura che è incentrata proprio sul contenuto di tale atto che il ricorrente sostiene, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, integrare una pretesa nuova ed autonoma rispetto a quella avanzata dall’amministrazione finanziaria con l’originario avviso di accertamento.

8. A ciò aggiungasi che il ricorrente ha dedotto anche l’inammissibilità di quel documento perché tardivamente proposto, «senza neppure il rispetto del termine di venti giorniprecedente la trattazione in pubblica udienza» (ricorso, pag. 5), omettendo però di specificare a quale grado del giudizio si riferisse, posto che l’eventuale produzione tardiva del documento nel giudizio di primo grado non sarebbe stata comunque di ostacolo all’ammissibilità dello stesso e al conseguente suo esame in grado di appello ove l’Ufficio era regolarmente costituito.

Sul punto è sufficiente ricordare Cass. n. 5429 del 2018 secondo cui , «In tema di contenzioso tributariola produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove ildocumento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione»).

9. Va, inoltre, osservato che il primo motivo è inammissibile anche per evidente difetto di interesse del ricorrente a censurare la sentenza di merito che ha posto a suo fondamento un atto a quello favorevole, ovvero il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria ha ridotto in autotutela l’originaria pretesa impositiva.

10. Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di accertamento delle imposte, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina una nuovapretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi a garanzia del contribuente con l'adozione di un nuovo attoimpositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi di "aumento" dell'avviso iniziale, a differenza delle ipotesi "in diminuzione", che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in una merariduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuovapretesa, salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate allapretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo atto sostituito» (Cass. n. 39808 del 2021).

11. Orbene, nella specie è pacifico che si verte in tale ultima ipotesi avendo l’amministrazione finanziaria ridotto in autotutela l’importo della pretesa avanzata con l’originario avviso di accertamento osservandosi che l’omessa riproduzione nel ricorso del contenuto di quel documento, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, come rilevato in precedenza, non consente a questa Corte di accertare se l’ufficio finanziario abbia in concerto introdotto «elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo atto sostituito» (come affermato da Cass. n. 39808 del 2021, cit.).

12. Da ultimo, poi, va rilevato che anche la deduzione del vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è stata fatta in violazione del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez.

U, n. 17931 del 2013).

13. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, condannato al pagamento delle spese processualiliquidate come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16507‒2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Roberto ZAZZA e Renato VENERUSO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28, presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - contro ricorrent e - avverso la sentenza n. 11562 /0 1 /20 1 5 della Commissione tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il18/12/2015; Oggetto: TRIBUTIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TUFANO ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2009 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi 85.866,00 euro, successivamente ridotti in autotutela, a seguito di istanza di adesione avanzata dal contribuente, in 59.758,00 euro, la CTR della Campania con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «il provvedimento di autotutela si [era] completamente sovrapposto all’originario Avviso di accertamento posto che, con esso, l’Amministrazione finanziaria [aveva] soltanto voluto ridurre la pretesa impositiva, confermando nel resto l’originario provvedimento» (sentenza, pag. 4), da ritenersi legittimamente emesso in quanto i costi ripresi a tassazione difettavano dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986). 2. Avverso tale statuizione il Tufano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motiv i , illustrati con memoria; replica l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il Tufano deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia. 1.1. Sostiene il ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto accoglibile la produzione in giudizio dell’atto emesso in autotutela parziale nonostante lo stesso fosse stato tardivamente prodotto, oltre il termine di venti giorni dalla data di trattazione del ricorso in pubblica udienza; che i giudici di appello avevano, altresì, errato nel ritenere che tale nuovo provvedimento si sovrapponesse a quello originario, dovendosi, invece, ritenere «nuovo accertamento impositivo» con conseguente illegittima preclusione ad esso contribuente della facoltà di proporre un nuovo accertamento con adesione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR pronunciato extrapetita. Deduceva, inoltre, «la mancata delibazione di fatto decisivo ai fini della controversia», ovvero della contestazione, mossa fin dal primo grado di giudizio, di non aver mai ricevuto l’invito al contraddittorio. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «la considerazione di sufficienza probatoria dei documenti acquisiti dall’Ufficio», con motivazione «financo meramente apparente», in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. 3. I motivi sono inammissibilisotto molteplici profili . 4. Invero, nella specie non può prescindersi dal preliminare rilievo di inammissibilità dei motivi di ricorso per inestricabile commistione delle censure con esse formulate, peraltro tra loro anche in maniera incompatibile, e per alcuni profili anche privi della doverosa specificità, come ad esempio con riferimento : a) alla questione della mancata ricezione dell’invito a comparire, formulato ora in termini di omessa pronuncia, ora in termini di «mancata delibazione di un fatto decisivo ai fini della controversia» ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (ricorso, pag. 7); b) al secondo motivo, ove non si comprende se viene dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., come deve desumersi dalla rubrica e anche dal contenuto di parte delle argomentazioni ivi svolte, e quindi la violazione del riparto dell’onere probatorio (che è questione assolutamente priva di fondamento, gravando sul contribuente l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione deicosti ‒ Cass. n. 18904 del 2018; Cass. n. 26805 del 2020; v. anche Cass. n. 2224 del 2021) oppure, come sembra doversi desumere da alcuni passaggi argomentativi sviluppati nel motivo in esame, l’erronea valutazione da parte del giudice di merito della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (norma neppure indicata nella rubrica) negli elementi presuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria a sostegno del disconoscimento dei componenti negativi di reddito. 5. A tal riguardo deve ricordarsi il principio in base al quale «In tema di provapresuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti glielementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,», nella specie, per come già sopra rilevato, neppure dedotta, «può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o», come nel caso di specie con riferimento alla mancanza di data certa dei contratti di subappalto, «nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma» (Cass.n. 9054 del 2022). 6. I motivi sono in ogni caso inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. 7. Al riguardo osserva il Collegio che il ricorrente non ha né localizzato (nel senso prospettato da Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022; v. anche Cass. n. 28184 del 2020 e n. 12481 del 2022) all’interno dei fascicoli dei gradi di merito, né allegato al ricorso e neppure in esso trascritto, anche per sunto, le parti pertinenti del contenuto dell’atto emesso dall’amministrazione finanziaria in autotutela, così impedendo a questa Corte il necessario vaglio di fondatezza della censura che è incentrata proprio sul contenuto di tale atto che il ricorrente sostiene, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, integrare una pretesa nuova ed autonoma rispetto a quella avanzata dall’amministrazione finanziaria con l’originario avviso di accertamento. 8. A ciò aggiungasi che il ricorrente ha dedotto anche l’inammissibilità di quel documento perché tardivamente proposto, «senza neppure il rispetto del termine di venti giorniprecedente la trattazione in pubblica udienza» (ricorso, pag. 5), omettendo però di specificare a quale grado del giudizio si riferisse, posto che l’eventuale produzione tardiva del documento nel giudizio di primo grado non sarebbe stata comunque di ostacolo all’ammissibilità dello stesso e al conseguente suo esame in grado di appello ove l’Ufficio era regolarmente costituito. Sul punto è sufficiente ricordare Cass. n. 5429 del 2018 secondo cui , «In tema di contenzioso tributariola produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove ildocumento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione»). 9. Va, inoltre, osservato che il primo motivo è inammissibile anche per evidente difetto di interesse del ricorrente a censurare la sentenza di merito che ha posto a suo fondamento un atto a quello favorevole, ovvero il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria ha ridotto in autotutela l’originaria pretesa impositiva. 10. Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di accertamento delle imposte, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina una nuovapretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi a garanzia del contribuente con l'adozione di un nuovo attoimpositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi di "aumento" dell'avviso iniziale, a differenza delle ipotesi "in diminuzione", che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in una merariduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuovapretesa, salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate allapretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo atto sostituito» (Cass. n. 39808 del 2021). 11. Orbene, nella specie è pacifico che si verte in tale ultima ipotesi avendo l’amministrazione finanziaria ridotto in autotutela l’importo della pretesa avanzata con l’originario avviso di accertamento osservandosi che l’omessa riproduzione nel ricorso del contenuto di quel documento, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, come rilevato in precedenza, non consente a questa Corte di accertare se l’ufficio finanziario abbia in concerto introdotto «elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo atto sostituito» (come affermato da Cass. n. 39808 del 2021, cit.). 12. Da ultimo, poi, va rilevato che anche la deduzione del vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è stata fatta in violazione del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, n. 17931 del 2013). 13. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, condannato al pagamento delle spese processualiliquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterio