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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01576/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. [13924/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di reato di cui agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. 2.

I suindicati imputati hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la suindicata sentenza a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. ed alla manata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 ed alla manata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] con un primo ricorso lamenta la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento e con ulteriore ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate ed agli eccessivi aumenti a titolo di continuazione.

3. I ricorsi sono tutti inammissibili.

3.1. Le comuni censure inerenti il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate.

Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo anche conto del carattere "parziale" delle confessioni degli imputati.

3.2. Anche le ulteriori censure riguardanti la mancata concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. sono manifestamente infondate non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato detta circostanza attenuante in applicazione del condivisibile principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), ritenendo, con motivazione logica e congrua, il risarcimento non satisfattivo.

3.3. I motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio,, totalmente generici, sono manifestamente infondati in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3.4. Va infine osservato che totalmente generiche ed aspecifiche sono le censure di cui al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in cui si lamenta del tutto apoditticamente la mancata rilevazione di cause di proscioglimento.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. [13924/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di reato di cui agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. 2. I suindicati imputati hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la suindicata sentenza a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. ed alla manata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 ed alla manata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] con un primo ricorso lamenta la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento e con ulteriore ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate ed agli eccessivi aumenti a titolo di continuazione. 3. I ricorsi sono tutti inammissibili. 3.1. Le comuni censure inerenti il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo anche conto del carattere "parziale" delle confessioni degli imputati. 3.2. Anche le ulteriori censure riguardanti la mancata concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. sono manifestamente infondate non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato detta circostanza attenuante in applicazione del condivisibile principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), ritenendo, con motivazione logica e congrua, il risarcimento non satisfattivo. 3.3. I motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio,, totalmente generici, sono manifestamente infondati in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3.4. Va infine osservato che totalmente generiche ed aspecifiche sono le censure di cui al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in cui si lamenta del tutto apoditticamente la mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in
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