CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 18017/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 17078/2023 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17078-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025; rilevato che i ricorrenti, con atto in data 11/11/2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente, con lo stesso atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; Numero registro generale 17078/2023 Numero sezionale 1776/2025 Numero di raccolta generale 18017/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ric. 2023 n. 17078 - Sez. 1 - CC del 28 aprile 2025 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.). P.Q.M la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17078/2023 Numero sezionale 1776/2025 Numero di raccolta generale 18017/2025 Data pubblicazione 02/07/2025